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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 06324/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 6.7.2022, il Tribunale di Bergamo ha applicato, ex art.444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni due di reclusione in ordine al reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo: (A) l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato descritto in imputazione, erroneamente ritenuto aggravato dalla violenza sulle cose laddove era emerso al più un armeggiare sulla serratura della porta d'ingresso della persona offesa ossia una condotta non implicante necessariamente un contatto col bene altrui né l'utilizzo di strumento idoneo a porre in essere violenza sulle cose; (B) la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito con riferimento alla richiesta degli imputati di convertire la pena comminata con la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui alli articolo 16, comma 1, D.P.R. 286/98, che sebbene non oggetto di accordo delle parti ben poteva essere riconosciuta dal giudice dal momento che la norma di cui all'art. 16 comma 1 citata contempla dal punto di vista processuale un unico requisito ossia che la pena inflitta sia contenuta - come nel caso di specie - entro il limite dei due anni di reclusione e non vi siano cause ostative all'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica; sicchè del tutto ultronea appare la motivazione svolta dal giudice nel caso in scrutinio nel rigettare la richiesta, soprattutto nella parte in cui ritiene che non possa formularsi un giudizio di idoneità della sanzione sostitutiva alla stregua della gravità del fatto e della capacità criminale dimostrata dagli imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente al diniego dell'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - anche prima della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. intervenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 - i'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo dei provvedimento impugnato, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 3, n.34902 del 24/06/2015, Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n.39600 del 10/09/2015, Rv. 264766).

La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere, cioè, limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, così Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Rv. 254865 - 01; cfr. altresì Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, Rv. 215826 - 01 che ha tra l'altro affermato che l'errore sulla qualificazione giuridica costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato).

Tenuto conto che è alla descrizione del capo di imputazione che occorre quindi fare riferimento, si osserva che alla stregua di esso e dei tenore del provvedimento impugnato non balza affatto evidente che la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose operata nel caso di specie sia palesemente erronea.

Quanto poi alla doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva con l'espulsione, premesso che la sanzione sostitutiva in parola non fu oggetto di accordo tra le partii e che rispetto alla richiesta formulata nell'interesse degli imputati il Pubblico Ministero ebbe ad esprimere parere contrario, è solo il caso di rilevare che rispetto ad essa il giudice ebbe ciò nondimeno a pronunciarsi e, nell'esercizio del potere discrezionale a lui riconosciuto al riguardo, a ritenere non idonea la sanzione sostitutiva in considerazione della gravità del fatto e della capacità criminale dimostrata dagli imputati, come delineate nella stessa motivazione della sentenza impugnata.

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo una misura sostitutiva della detenzione in carcere e non una misura di sicurezza, esula dall'accordo delle parti sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e può essere disposta direttamente dal giudice, all'esito di una valutazione discrezionale dei parametri normativi, con una statuizione che l'interessato, in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha un interesse concreto ed attuale ad impugnare.

Sicchè - pur a volere ritenere che lo straniero che versa nelle condizioni di legge per fruire della sanzione sostitutiva dell'espulsione prevista dail'art. 16, quinto comma, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull'immigrazione), è titolare - anche ove intenda definire la propria posizione con sentenza di patteggiamento - di un vero e proprio diritto ad essere espulso dal territorio dello Stato, anziché rimanervi ad espiare la pena detentiva alla quale sia stato condannato, atteso il chiaro disposto del primo periodo del medesimo art. 16, comma quinto, con la conseguenza che il giudice, ricorrendone le condizioni, può applicare con la sentenza di patteggiamento l'espulsione, anche se quest'ultima non è stata presa in considerazione nell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 33884 del 15/04/2015 Cc. (dep. 31/07/2015 ) Rv. 264457 - 01), ben potendo costituire la suddetta sanzione alternativa condizione a lui più favorevole rispetto alla prosecuzione dell'espiazione in carcere (Sez. 1, Sentenza n. 38042 del 26/05/2017 Cc. (dep. 31/07/2017 ) Rv. 270987 - 01) - si deve nondimeno concludere che nel caso di specie il giudice ha svolto adeguata valutazione al riguardo e ha nell'esercizio del suo potere valutativo escluso che la sanzione sostitutiva in argomento potesse essere applicata nel caso di specie.

Tale valutazione si fonda sulle specifiche ragioni chiaramente indicate dal giudice a sostegno del diniego dell'espulsione, di talchè la doglianza svolta sul punto rimane aspecifica e manifestamente infondata.

Essa a ben vedere si fonda su una richiesta ab origine generica dal momento che è stata genericamente avanzata senza farsi neppure alcun riferimento alla situazione specifica di ciascun richiedente tlegittimante la richiesta (ovvero alle condizioni di legge per fruire di tale sanzione sostitutiva).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorsd, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei:ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile if ricorse e condanna iC ricorrente al pagamento delle spese / processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa in data 6.7.2022, il Tribunale di Bergamo ha applicato, ex art.444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni due di reclusione in ordine al reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo: (A) l'erronea qualificazione giuridica del fatto di reato descritto in imputazione, erroneamente ritenuto aggravato dalla violenza sulle cose laddove era emerso al più un armeggiare sulla serratura della porta d'ingresso della persona offesa ossia una condotta non implicante necessariamente un contatto col bene altrui né l'utilizzo di strumento idoneo a porre in essere violenza sulle cose; (B) la violazione dell'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito con riferimento alla richiesta degli imputati di convertire la pena comminata con la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui alli articolo 16, comma 1, D.P.R. 286/98, che sebbene non oggetto di accordo delle parti ben poteva essere riconosciuta dal giudice dal momento che la norma di cui all'art. 16 comma 1 citata contempla dal punto di vista processuale un unico requisito ossia che la pena inflitta sia contenuta - come nel caso di specie - entro il limite dei due anni di reclusione e non vi siano cause ostative all'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera mediante forza pubblica; sicchè del tutto ultronea appare la motivazione svolta dal giudice nel caso in scrutinio nel rigettare la richiesta, soprattutto nella parte in cui ritiene che non possa formularsi un giudizio di idoneità della sanzione sostitutiva alla stregua della gravità del fatto e della capacità criminale dimostrata dagli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio limitatamente al diniego dell'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Questa Corte ha, invero, già avuto modo di affermare che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - anche prima della modifica dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. intervenuta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 - i'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo dei provvedimento impugnato, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (cfr. Sez. 3, n.34902 del 24/06/2015, Rv. 264153, Sez. 7, Ordinanza n.39600 del 10/09/2015, Rv. 264766). La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere, cioè, limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, così Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Rv. 254865 - 01; cfr. altresì Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Rv. 215826 - 01 che ha tra l'altro affermato che l'errore sulla qualificazione giuridica costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato). Tenuto conto che è alla descrizione del capo di imputazione che occorre quindi fare riferimento, si osserva che alla stregua di esso e dei tenore del provvedimento impugnato non balza affatto evidente che la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose operata nel caso di specie sia palesemente erronea. Quanto poi alla doglianza sulla mancata sostituzione della pena detentiva con l'espulsione, premesso che la sanzione sostitutiva in parola non fu oggetto di accordo tra le partii e che rispetto alla richiesta formulata nell'interesse degli imputati il Pubblico Ministero ebbe ad esprimere parere contrario, è solo il caso di rilevare che rispetto ad essa il giudice ebbe ciò nondimeno a pronunciarsi e, nell'esercizio del potere discrezionale a lui riconosciuto al riguardo, a ritenere non idonea la sanzione sostitutiva in considerazione della gravità del fatto e della capacità criminale dimostrata dagli imputati, come delineate nella stessa motivazione della sentenza impugnata. L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo una misura sostitutiva della detenzione in carcere e non una misura di sicurezza, esula dall'accordo delle parti sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e può essere disposta direttamente dal giudice, all'esito di una valutazione discrezionale dei parametri normativi, con una statuizione che l'interessato, in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha un interesse concreto ed attuale ad impugnare. Sicchè - pur a volere ritenere che lo straniero che versa nelle condizioni di legge per fruire della sanzione sostitutiva dell'espulsione prevista dail'art. 16, quinto comma, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico sull'immigrazione), è titolare - anche ove intenda definire la propria posizione con sentenza di patteggiamento - di un vero e proprio diritto ad essere espulso dal territorio dello Stato, anziché rimanervi ad espiare la pena detentiva alla quale sia stato condannato, atteso il chiaro disposto del primo periodo del medesimo art. 16, comma quinto, con la conseguenza che il giudice, ricorrendone le condizioni, può applicare con la sentenza di patteggiamento l'espulsione, anche se quest'ultima non è stata presa in considerazione nell'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 33884 del 15/04/2015 Cc. (dep. 31/07/2015 ) Rv. 264457 - 01), ben potendo costituire la suddetta sanzione alternativa condizione a lui più favorevole rispetto alla prosecuzione dell'espiazione in carcere (Sez. 1, Sentenza n. 38042 del 26/05/2017 Cc. (dep. 31/07/2017 ) Rv. 270987 - 01) - si deve nondimeno concludere che nel caso di specie il giudice ha svolto adeguata valutazione al riguardo e ha nell'esercizio del suo potere valutativo escluso che la sanzione sostitutiva in argomento potesse essere applicata nel caso di specie. Tale valutazione si fonda sulle specifiche ragioni chiaramente indicate dal giudice a sostegno del diniego dell'espulsione, di talchè la doglianza svolta sul punto rimane aspecifica e manifestamente infondata. Essa a ben vedere si fonda su una richiesta ab origine generica dal momento che è stata genericamente avanzata senza farsi neppure alcun riferimento alla situazione specifica di ciascun richiedente tlegittimante la richiesta (ovvero alle condizioni di legge per fruire di tale sanzione sostitutiva). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorsd, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei:ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile if ricorse e condanna iC ricorrente al pagamento delle spese / processuali e della s
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