CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11484/2016 del ruolo generale, proposto DA il [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SV), al Viale della Libertà n. 57, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dalle avv.te [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69560 1480 P) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59A44 H501 S), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29. - RICORRENTE - CONTRO l'AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale: 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 8022403087), con sede in Roma, alla Via del Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza n. 276/4/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, depositata il 19 febbraio 2016 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta in camera di consiglio e celebratasi da remoto il 16 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]:Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 1. Con sentenza n. 276/4/2016, depositata in data 19 febbraio 2016, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] di Genova accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 194/12/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova, compensando le spese di lite; 2. il giudizio riguardava l'impugnazione avverso l'avviso di liquidazione prot. n. 213562, notificato il 22 novembre 2012, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale sull'operazione articolatasi sull'atto del 15 ottobre 2009, avente ad oggetto il conferimento del ramo d'azienda (concernente l'attività di ricerca e di sviluppo) di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (da ora solo Ferrania) nella neocostituita società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (interamente partecipata dalla menzionata conferente), nonchè sul successivo atto del 30 novembre 2009, con cui Ferrania cedeva la sua intera partecipazione nella predetta società alla [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, l'avviso veniva emesso a seguito di una riqualificazione di tali atti, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ritenendo che la suindicata complessiva operazione, costituita dal conferimento del ramo di azienda e dalla successiva cessione dell'intera partecipazione, fosse espressione di un precostituito, unitario, disegno volto a realizzare l'effetto giuridico di una cessione indiretta di ramo d'azienda, come tale sottoposta all'imposta in misura proporzionale al suo valore, così recuperando a tassazione l'importo di 628.180,00 C per la relativa imposta ritenuta evasa; 3. la [OSCURATO:PERSONA] di Genova aveva accolto il ricorso della contribuente, riconoscendo, da un lato, che correttamente la stessa aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ritenendo, altresì, nel merito, che la menzionata operazione non fosse tassabile con l'imposta proporzionale, ma in misura fissa, aderendo alle tesi della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]., avente quale oggetto sociale la gestione di partecipazioni, non avrebbe potuto acquistare il ramo di azienda in altro modo se non attraverso l'acquisizione di una partecipazione; Proc. 11484/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 2 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 4. la [OSCURATO:PERSONA] di Genova aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrata, reputando, invece, corretto l'avviso di liquidazione che aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, configurando nelle illustrate operazioni una sostanziale cessione di ramo d'azienda, frutto di un collegamento negoziale, da sottoporre a tassazione in modo unitario, tenuto conto del risultato finale e dando, così, prevalenza, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, alla sostanza dell'operazione, all'intrinseca natura degli atti ed ai loro effetti, in applicazione dell'art. 20 del citato d.P.R., considerata norma antielusiva, reputando ancor più grave il comportamento della cessionaria della menzionata partecipazione, giacchè, quale finanziaria a partecipazione pubblica, aveva accettato di far ricorso alla predetta complessa operazione per realizzare un risultato non consentito dall'ordinamento; 5. avverso tale sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 6 maggio 2016 e ricevuto in pari data dall'Agenzia delle Entrate, affidato ai seguenti otto motivi; l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso e la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine all'eccepita acquiescenza e passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., della sentenza di primo grado, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione, formulata in grado di appello, circa l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'odierna ricorrente per non essere stata parte degli atti presi in esame, non avendo l'Agenzia formulato appello contro tale statuizione del primo Giudice; 2. con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine all'eccepita violazione del contraddittorio preventivo ed alla mancata notifica all'esponente di un processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, ai sensi degli artt. 24, I. 7 gennaio 1929, n. 4 e 12, Proc. 11484/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 3 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., assumendo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dedicato alcuna pronuncia sulle predette eccezioni; 3. con il terzo motivo deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. in merito all'eccepita mancata allegazione del processo verbale di constatazione, solo richiamato dall'avviso di liquidazione impugnato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., censurando sul punto la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla menzionata eccezione; 4. con il quarto motivo denunciava la violazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ordine all'erronea qualificazione dell'operazione in esame quale fattispecie elusiva, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., stante la natura meramente interpretativa e non antielusiva di tale disposizione e l'irrilevanza, a tal fine, di elementi extratestuali, in coerenza con la natura d'imposta d'atto della tassazione in oggetto, ponendo, altresì, in rilievo la liceità dell'operazione in esame e la presenza di valide ragioni economiche della suddetta operazione, determinante effetti giuridici diversi dalla diretta cessione di azienda, nonché l'insindacabilità delle strategie imprenditoriali ed il pubblico interesse sotteso all'operazione di ristrutturazione societaria; 5. con il quinto motivo eccepiva la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine alla dedotta erronea qualificazione del presupposto impositivo, accertata senza ragioni come principale, e sulla natura del tributo liquidato dall'Agenzia delle Entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sul predetto motivo d'appello; 6. con il sesto motivo deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine all'eccepita nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sul predetto motivo d'appello; 7. con il settimo motivo lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine al mancato riconoscimento delle garanzie procedimentali, alla violazione del contraddittorio preventivo e del principio di diritto di difesa, Proc. 11484/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 4 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver non aver fornito alcuna pronuncia sul predetto motivo d'appello; 8. infine, con l'ottavo motivo, lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ordine all'illegittima applicazione delle sanzioni, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver adottato sul punto alcuna pronuncia; OSSERVA 1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. 1.1. Va dato conto, in punto di fatto, che l'esame degli atti, consentito alla Corte in ragione del vizio dedotto (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. 3, ordinanza n. 6014 del 13 aprile 2018), evidenzia che effettivamente il giudice di primo grado, dando seguito all'eccezione svolta dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., aveva affermato che «Preliminarmente la Commissione, riconosce che la ricorrente ha correttamente sollevato la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non è parte contraente degli atti presi in considerazione» (cfr. pagina n. 2 della sentenza della 194/12/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Genova), provvedendo, poi, a rigettare la domanda, affrontando anche la questione relativa alla dedotta, erronea, applicazione dell'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Nel corso del giudizio di secondo grado ed in sede di controdeduzioni, la difesa della suindicata ricorrente aveva eccepito il «giudicato per acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, secondo comma c.p.c.» (v. pagina n. 14 delle controdeduzioni) formatosi sulla predetta statuizione del primo giudice; tuttavia, nessuna valutazione e quindi pronuncia è stata adottata sul punto dalla Commissione regionale. 2. Tanto ricapitolato, non par dubbio che la Commissione regionale abbia omesso di pronunciarsi sulla predetta eccezione concernente l'intervenuto giudicato interno intervenuto in ordine alla carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ritenuta dal primo Giudice, con valutazione - all'evidenza - autonomamente idonea a definire il giudizio, rendendo - per inciso - così ultronea la successiva disamina in merito alla corretta applicazione dell'art. 20 d.P.R. citato. Proc. 11484/2016 ric. gen. Ordinanza l Pagina n. 5 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Detta statuizione non ha costituito oggetto di appello da parte dell'Agenzia (restata silente anche nel presente grado in ordine all'eccezione in esame), sebbene fosse necessario per evitare, come invece accaduto nella specie, l'acquiescenza parziale alla sentenza, a mente dell'art. 329, co. 2, c.p.c., con relativa formazione del giudicato interno sul predetto tema (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, sentenza n. 14534 del 6 giugno 2018, che richiama Cass. n. 7702 del 2013), come anticipato, avente autonoma ed assorbente efficacia decisoria e non messo in discussione nei motivi di appello, avendo l'Ufficio impugnato la pronuncia del Giudice di primo grado sotto altri (oramai inutili) aspetti di merito. 3. Alla luce delle osservazioni che precedono il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto, dovendo prendersi atto dell'intervenuto giudicato sulla dirimente questione relativa al difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] altri motivi di ricorso restano assorbiti. Segue a tanto la cassazione della sentenza impugnata, che va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, co. 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l'accoglimento del ricorso introduttivo e l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato. 3.1. La controversa questione in ordine all'interpretazione dell'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ha ricevuto definitiva soluzione con le sentenze della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021, il che giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio in relazione ai due gradi di merito. Quelle del giudizio di legittimità, deciso sulla preliminare questione sopra illustrata, seguono, invece, la soccombenza e si liquidano a favore della ricorrente nella misura di cui al dispositivo secondo in parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto della ripetitività delle difese svolte. P.Q.M. la Corte: a. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso Proc. 11484/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 6 di 7 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - introduttivo della contribuente ed annulla l'avviso di liquidazione impugnato; b. compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., che liquida nella somma di 8.000,00 C per competenze, 1.200,00 C per il rimborso forfettario delle spese generali e 41.09 C per spese vive. Così deci