CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 32772 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 1805/12/18, depositata in data 24 aprile 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2005; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la rettifica dell'Ufficio fosse avvenuta in conseguenza della presunzione riguardante la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati da parte di una società di capitali a ristretta base personale e non sulle risultanze delle indagini bancarie disposte sui conti correnti del contribuente; M -con il secondo motivo, l'Agenzia - riproponendo sotto diverso profilo la medesima anomalia appena contestata - assume omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.; - mediante il terzo, l'Ufficio denunzia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. nonché 36 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente; - il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica - sono fondati; -infatti, la CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 44 comma 10 lett. e) DPR n. 917/1986, trascurando di considerare come dall'avviso di accertamento emergesse inconfutabilmente che la Guardia di Finanza di Licata aveva proceduto ad indagini bancarie nei confronti del Rapidà; -in tema di accertamento tributario, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. Sez. 5, n. 29572 del 16/11/2018); - nel particolare settore degli accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020; Sez. 6-5, n. 10480 del 03/05/2018); - nella sentenza impugnata, la CTR non si è conformata ai predetti principi (nello stesso senso, tra le stesse parti, per altra annualità, Cass. n. 22890 del 2021); - l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso rende inutile la trattazione del terzo, proposto in subordine, con assorbimento dello stesso; - in conclusione, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; con cassazione della sentenza impugnata- in relazione ai motivi accolti- e rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo e secondo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata- in relazione ai motivi accolti- e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deci • in Roma il 23 marzo 2022 Il residen e fl Funzi ar'o Giudizi