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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26499/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data /.1.t aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva l'istanza di affidamento in prova (art. 47 ord. pen.) presentata da BARBERO Maurizio.

In motivazione, il Tribunale evidenzia che non ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza, poiché emergono numerosi elementi ostativi, sintomatici di una attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, che impediscono una prognosi favorevole di non recidiva nel reato.

Tra gli elementi ostativi il Tribunale annovera: i numerosi procedimenti pendenti per fatti successivi a quelli in espiazione ed anche piuttosto recenti, la assidua frequentazione con soggetti pregiudicati, le innumerevoli inosservanze alle prescrizioni connesse con la misura di prevenzione emessa a suo carico, che denotano la mancanza di una revisione critica dei reati commessi e di una effettiva volontà di abbandonare i pregressi comportamenti devianti, requisito indispensabile per accedere al beneficio penitenziario richiesto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BARBERO Maurizio adducendo come unica motivazione la violazione di legge con particolare riferimento all'art. 47 ord.pen in relazione all'attualità della pericolosità sociale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

A fronte di motivazione ampia e dettagliata, i profili di critica risultano in fatto e, pertanto, non appaiono valutabili in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data /.1.t aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva l'istanza di affidamento in prova (art. 47 ord. pen.) presentata da BARBERO Maurizio. In motivazione, il Tribunale evidenzia che non ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza, poiché emergono numerosi elementi ostativi, sintomatici di una attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, che impediscono una prognosi favorevole di non recidiva nel reato. Tra gli elementi ostativi il Tribunale annovera: i numerosi procedimenti pendenti per fatti successivi a quelli in espiazione ed anche piuttosto recenti, la assidua frequentazione con soggetti pregiudicati, le innumerevoli inosservanze alle prescrizioni connesse con la misura di prevenzione emessa a suo carico, che denotano la mancanza di una revisione critica dei reati commessi e di una effettiva volontà di abbandonare i pregressi comportamenti devianti, requisito indispensabile per accedere al beneficio penitenziario richiesto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BARBERO Maurizio adducendo come unica motivazione la violazione di legge con particolare riferimento all'art. 47 ord.pen in relazione all'attualità della pericolosità sociale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. A fronte di motivazione ampia e dettagliata, i profili di critica risultano in fatto e, pertanto, non appaiono valutabili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26499/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris