Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14416/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Marcianise il 18 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo.

Considerato: - che il proposto motivo, che censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la non intellegibilità del processo logico giuridico posto alla base della decisione impugnata, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate ed astratte, omettendo di indicare le specifiche prove e gli argomenti difensivi che non sarebbero stati oggetto di valutazione d parte della Corte territoriale, nonché aspecifiche, in quanto prive di reale confronto con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni sulla responsabilità per il delitto contestato (cfr. pag 3 della sentenza impugnata) e sul trattamento sanzionatorio applicato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81, 624, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Marcianise il 18 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo. Considerato: - che il proposto motivo, che censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la non intellegibilità del processo logico giuridico posto alla base della decisione impugnata, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate ed astratte, omettendo di indicare le specifiche prove e gli argomenti difensivi che non sarebbero stati oggetto di valutazione d parte della Corte territoriale, nonché aspecifiche, in quanto prive di reale confronto con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni sulla responsabilità per il delitto contestato (cfr. pag 3 della sentenza impugnata) e sul trattamento sanzionatorio applicato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il con
Sentenza Cassazione n. 14416/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris