CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] perché in epoca successiva alla pronuncia è emersa una causa ostativa al riconoscimento che era ignota al giudice della cognizione; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge in quanto la causa ostativa sebbene non conosciuta sarebbe stata "conoscibile" al giudice di merito e questo impedirebbe la revoca in un momento successivo; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, con ciò intendendosi che il limite è costituito dalla effettiva conoscenza e non dalla mera "conoscibilità" delle stesse (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d