Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17112/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deduce la violazione del diritto di difesa per violazione degli artt. 584 e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'appello del Procuratore generale (in tali termini convertito il ricorso per cassazione dalla stessa Corte di appello ex art. 580 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato tenuto conto che per costante giurisprudenza di legittimità l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce né l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod. proc. pen., né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; che, infatti, l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (tra le altre, Sez. 4, n. 20810 del 2/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275802; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482; Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 245859; Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003, Boiocchi, Rv. 227008); osservato che tale interpretazione è stata autorevolmente confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, seppure incidentalmente, hanno ribadito che l'omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall'art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso di violazione dell'obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248868); che, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa può essersi determinata in ragione dell'omessa notifica dell'impugnazione (poi convertita in appello) del Procuratore generale nel caso oggetto del presente procedimento in cui le impugnazioni erano autonome tra loro e nessuna invalidità del rapporto processuale si è potuta determinané la stessa risulta essere stata dedotta in via preliminare con specifica richiesta di rinvio (richiesta di cui si prospetta l'opportunità solo in sede di ricorso per cassazione), mentre nel corso della discussione la parte ricorrente ha dedotto la sola violazione del diritto al contraddittorio; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto non si confronta con la parte della decisione che ha rilevato, non solo la gravità della evasione in considerazione dell'allontanamento non breve, ma anche la sussistenza di plurimi reati in materia di violazione di misura di prevenzione, delitto della stessa indole rispetto a quello di evasione contestato nel procedimento, tale da far ritenere il carattere abituale della condotta; ritenuto che corretta risulta la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto essere immotivata la concessione della attenuanti generiche, così provvedendo ad effettuare un autonomo giudizio sul punto che ha portato ad escludere il riconoscimento delle stesse operato immotivatamente dal Tribunale sia a causa della gravità del fatto, sia per la personalità negativa del ricorrente desunta dai plurime condanne per gravi delitti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deduce la violazione del diritto di difesa per violazione degli artt. 584 e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'appello del Procuratore generale (in tali termini convertito il ricorso per cassazione dalla stessa Corte di appello ex art. 580 cod. proc. pen.) è manifestamente infondato tenuto conto che per costante giurisprudenza di legittimità l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce né l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 cod. proc. pen., né la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; che, infatti, l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (tra le altre, Sez. 4, n. 20810 del 2/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275802; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482; Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 245859; Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003, Boiocchi, Rv. 227008); osservato che tale interpretazione è stata autorevolmente confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, seppure incidentalmente, hanno ribadito che l'omissione della notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti, prevista dall'art. 584 cod. proc. pen., senza comminatoria di sanzione in caso di violazione dell'obbligo, comporta unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248868); che, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa può essersi determinata in ragione dell'omessa notifica dell'impugnazione (poi convertita in appello) del Procuratore generale nel caso oggetto del presente procedimento in cui le impugnazioni erano autonome tra loro e nessuna invalidità del rapporto processuale si è potuta determinané la stessa risulta essere stata dedotta in via preliminare con specifica richiesta di rinvio (richiesta di cui si prospetta l'opportunità solo in sede di ricorso per cassazione), mentre nel corso della discussione la parte ricorrente ha dedotto la sola violazione del diritto al contraddittorio; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è generico in quanto non si confronta con la parte della decisione che ha rilevato, non solo la gravità della evasione in considerazione dell'allontanamento non breve, ma anche la sussistenza di plurimi reati in materia di violazione di misura di prevenzione, delitto della stessa indole rispetto a quello di evasione contestato nel procedimento, tale da far ritenere il carattere abituale della condotta; ritenuto che corretta risulta la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto essere immotivata la concessione della attenuanti generiche, così provvedendo ad effettuare un autonomo giudizio sul punto che ha portato ad escludere il riconoscimento delle stesse operato immotivatamente dal Tribunale sia a causa della gravità del fatto, sia per la personalità negativa del ricorrente desunta dai plurime condanne per gravi delitti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 17112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris