CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Messina haconfermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città aveva dichiaratoAntonio Caminiti colpevole del reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975per avere portato fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello aserramanico della lunghezza complessiva di 18, 5 centimetri.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il difensore, propone ricorso percassazione, denunciando un unico motivo con cui deduce “Violazione, falsaapplicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena diinutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.3. Il ricorso deve dichiarato inammissibile.L’unico motivo di impugnazione è generico, in quanto, lungi da denunciarespecifici vizi motivazioni o di violazione di legge, sviluppa argomentazioni del tuttoastratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione dellasentenza censurata che, al contrario, ha dato conto dell’affermazione diresponsabilità dell’imputato con un apparato argomentativo logico, prendendo inesame tutti i rilievi difensivi.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente