CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della deciisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/92, è manifestamente infondato. Il ricorrente, che ha presentato memoria difensiva per l'odierna udienza insistendo sui motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondato, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. In particolare, la Corte territoriale evidenzia che le modalità della condotta e il pericolo creato sono incompatibili con l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avendo l'imputato già riportato una precedente condanna per il medesimo reato, il che esclude l'occasionalità del fatto e l'inclinazione episodica all'illecito. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così