CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 settembre 1989
Cassazione n. 32266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/09/1989 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. LIBERTA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 27 febbraio 2021, ha confermato l'impugnato provvedimento limitatamente alle somme di euro 1.350 e di euro 1.235, rispettivamente sequestrate all'interno del locale ufficio e del locale bagno dell'esercizio commerciale dell'indagato, e ha disposto la restitu- zione delle restanti somme; in relazione al reato di cui all'art. 7:3 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di gr. 800 di cocaina all'interno dell'esercizio commerciale all'interno dei locali di barberia utilizzati da [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione. Si deduce che la motivazione era contraddittoria, in quanto il locale era rappre- sentato da uno spazio angusto, sostanzialmente unico, nel quale era impossibile con- servare il danaro lontano da occhi indiscreti. Tale conclusione derivava altresì dalla natura del locale (salone di barbiere) dove permanevano a lungo numerosi clienti anche per usufruire di servizi igienici. Peraltro, non si comprendeva come l'importo in questione potesse essere rite- nuto il provento di recenti cessioni di droga e, in base a quali elementi occorresse per l'acquisto di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su censure non proponibili in sede di legittimità. Va premesso che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione do- vendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, com- pletezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motiva- zione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). 2. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame, va osservato che non emergono violazioni di legge o vizi motivazionali radi- cali, rilevabili in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo di parte del danaro rinvenuto all'interno dei locali di barbiere gestiti dal Giordano. L'apparato argomentativo è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata sussistenza del periculum in mora del reato contestato, del nesso di pertinenzialità tra condotta criminosa e danaro e dell'ascrivibilità dell'illecito al Gior- dano. La ricostruzione della vicenda criminosa è stata svolta mediante un'accurata combinata ricomposizione degli elementi rinvenibili da tutte le fonti investigative, delle quali comunque è stata fornita una chiave di lettura completa e plausibile. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha cor- rettamente rilevato che la detenzione di danaro nel bagno o nell'ufficio dell'azienda non trovava adeguata giustificazione, soprattutto perché in tali ambienti era custodito e rinvenuto anche lo stupefacente; per cui era evidente l'intento dell'indagato di na- scondere parte dei profitti ad eventuali sguardi indiscreti o a possibili controlli delle forze dell'ordine, mentre le banconote trovate nell'ufficio provenivano verosimilmente da recenti cessioni di droga o occorrevano a pagare i rifornimenti di narcotico in vista di future cessioni. Il ricorrente esplicitamente ripropone vizi motivazionali non deducibili nella pre- CL sente sede e, in ogni caso, il Tribunale del riesame ha fornito una risposta lineare e coerente.Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddit- torietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata,, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'in- dagine che la Corte di merito giudicava idonei a integrare il compendio indiziario. Il ricorrente, in effetti, deduce l'esistenza di presunte illogicità argomentative estranee ai limiti della procedura ex art. 325 cod. proc. pen. e propone non consentite letture del materiale investigativo, alternative a quelle fornite dai giudici di merito. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass