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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36319/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che la parte del ricorso con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art.337 cod. pen., sull'assunto che la condotta di fuga non sarebbe stata adeguatamente descritta e tale da integrare la violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, è generica e riproduttiva di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'inseguimento che metteva a repentaglio l'incolumità, sia dei verbalizzanti inseguitori che degli utenti della strada, si protraesse per oltre tre chilometri lungo per una via molto trafficata; rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che la parte del ricorso con cui si contesta la sussistenza del delitto di cui all'art.337 cod. pen., sull'assunto che la condotta di fuga non sarebbe stata adeguatamente descritta e tale da integrare la violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, è generica e riproduttiva di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'inseguimento che metteva a repentaglio l'incolumità, sia dei verbalizzanti inseguitori che degli utenti della strada, si protraesse per oltre tre chilometri lungo per una via molto trafficata; rilevato che all'inammissibilità dell'impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/
Sentenza Cassazione n. 36319/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris