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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1999

Cassazione n. 33243/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SQ22H) nato il 10/11/1999 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 29 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, seconda parte, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui l'aggravante del mezzo fraudolento si caratterizza per la particolare scaltrezza idonea a eludere la vigilanza del soggetto passivo (Sez. 5, n. 48877 del 14/09/2022, Rv. 283871), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato la sussistenza dell'aggravante di cui si discute con l'evidenziare come l'atto della persona offesa di prelevare dal pacchetto la sigaretta richiestale dagli imputati avesse abbassato il suo livello di attenzione sulla borsa, che, in tal modo, le era stata più agevolmente strappata dalle mani (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SQ22H) nato il 10/11/1999 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 29 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, seconda parte, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui l'aggravante del mezzo fraudolento si caratterizza per la particolare scaltrezza idonea a eludere la vigilanza del soggetto passivo (Sez. 5, n. 48877 del 14/09/2022, Rv. 283871), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato la sussistenza dell'aggravante di cui si discute con l'evidenziare come l'atto della persona offesa di prelevare dal pacchetto la sigaretta richiestale dagli imputati avesse abbassato il suo livello di attenzione sulla borsa, che, in tal modo, le era stata più agevolmente strappata dalle mani (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consig