CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33839/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso 6286 /20 2 4 propost o da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ; f ax : 06196514000 ; PEC : [OSCURATO:EMAIL]), presso cui uffici domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 marzo 1977 ed ivi residente alla V ia Aquileia n. 37(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), e [OSCURATO:PERSONA] , nata aNapoli il 9 ottobre 1981 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dal P rof. A vv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; tele[OSCURATO:TELEFONO]; p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta Avviso liquidazione imposta registro – Immobili similari di comparazione procura speciale allegata alcontroricorso; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 6395/14 /20 2 3 emessa d a l la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in data 17 / 11 /20 2 3 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione relativo all’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto di un immobile commerciale, sito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 93, registrato in Napoli il 16/07/19, per il quale l’Agenzia aveva individuato un prezzo medio ponderato di € 2.830,88/mq, considerando i valori OMI del primo semestre 2019 e due atti di acquisto di locali in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], così rideterminando il valore del locale dei ricorrenti in € 560.000,00 (€ 2.830,88/mq x 198 mq), a fronte del valore dichiarato di € 155.000,00. 2. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo fondati i motivi relativi al difetto di motivazione e all’erronea valutazione dell’immobile compravenduto. In particolare, riteneva che la valutazione dell’ente non potesse essere condivisa, anche sulla base delle considerazioni tecniche - non contrastate analiticamente dall’Agenzia delle Entrate -contenute nella perizia prodotta in giudizio dai ricorrenti. La Corte di primo grado, poi, riteneva non accoglibile neppure la richiesta subordinata dell’Agenzia di emettere una decisione di merito, sostitutiva della valutazione contestata, anche per un valore inferiore rispetto a quello accertato, ma comunque superiore rispetto a quello dichiarato nell’atto. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava il gravame, affermando che la proposta di mediazione effettuata dall’Agenzia nella fase precontenziosa, al fine di rideterminare l’accertato, anche in misura inferiore rispetto al valore ritenuto con l’accertamento impugnato, si limitava a recare una mera “riduzione del valore accertato del 10% e la contestuale riduzione della sanzione al 35%”, senza riportare alcun dato tecnico che giustificasse tale valutazione, sicché appariva sfornita di una sia pur minima motivazione in ordine alle ragioni ed in ordine al quantum della riduzione propugnata, così da non offrire al giudicante alcun criterio per procedere ad una eventuale determinazione. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere all’uopo delegato, la ricorrente ha chiesto decidersi la causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto che “l’unico profilo specifico di censura da parte dell’Agenzia consiste nella circostanza che i primi giudici non avrebbero preso in considerazione la proposta di mediazione effettuata dall’Agenzia nella fase precontenziosa”. 1.1. Il motivo è infondato. Sebbene la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia omesso di pronunciarsi espressamente sul principale motivo di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (e riprodotto, in osservanza del principio di autosufficienza, a pagina 6 del ricorso), trova applicazione il principio secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018). Con il detto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986, per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado considerato che per ciascuno dei due atti di compravendita considerati in comparazione erano stati riportati «il numero di repertorio e di raccolta, oltre che la data del rogito e del nominativo del notaio rogante, unitamente all'ubicazione, ai dati catastali, alla destinazione, all'estensione e al valore dichiarato o accertato dei beni» e che la relazione di stima prodotta agli atti da parte avversa non aveva contenuti di carattere oggettivo circa la determinazione del valore, essendo solo una relazione di stima di parte. Orbene, le due laconiche censure non inficiano la portata dell’accertamento condotto dal giudice del gravame che ha espressamente richiamato i contenuti decisori della sentenza impugnata, alla stregua deiquali «l’utilizzo del criterio comparativo del valore venale in libero commercio non ha rispettato le direttive dell’art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, secondo il quale vanno considerati in tale operazione atti di trasferimento di immobili con analoghe caratteristiche e condizioni. Infatti non solo i locali commerciali posti a base della comparazione non si trovano in [OSCURATO:PERSONA], dove invece è ubicato il locale dei ricorrenti, ma neppure viene fatto alcun cenno alle condizioni dei predetti. Né si tiene conto che il bene immobile dei ricorrentisi trova in parte al piano terra ed in parte (maggiore) al di sotto del livello della strada, non ha vetrine o finestre sul fronte strada, presentando invece esclusivamente finestre a bocca di lupo , ed ha un'angusta scala di collegamento tra piano terra e piano interrato». Inoltre, la CTP, avuto riguardo alla richiesta subordinata dell’Agenzia di emettere una decisione di merito, sostitutiva della valutazione contestata, anche per un valore inferiore rispetto a quello accertato (ma comunque superiore rispetto a quello dichiarato nell’atto), avevarilevato che l’Ufficio non aveva prodotto in giudizio elementi documentali e di comparazione (fatta eccezione per i due atti di compravendita richiamati, che non considerava utilizzabili) tali da poter inficiare gli elementi di fatto e le considerazioni tecniche contenute nella perizia prodotta in giudizio dai contribuenti, sicchéha ritenuto di non avere elementi per affermare che il prezzo della compravendita dichiarato dalle parti, di € 155.000,00, non fosse congruo e non corrispondesse a quello di comune commercio, tenuto conto dell’ubicazione, consistenza, stato e destinazioned’uso, nonché dei valori correnti di mercato per immobili similari. La CTP, valorizzando la perizia di parte contribuente unitamente all’assenza di elementi di segno contrario, ha osservato il principio secondo cui la perizia stragiudiziale ha valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018). Invero, in tema di imposta di registro, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche laperizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., Sez. 5, Decreto n. 14418 del 25/06/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2193 del 06/02/2015 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6038 del 23/02/2022). Del resto, l’onere di provare gli elementi giustificativi della rettifica è a carico dell’Ufficio, ben potendo il contribuente limitarsi a contestarli (cfr., di recente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 6335 del 10/03/2025 - secondo cui nell'eventuale successiva fase contenziosa l'Amministrazione ha l'oneredi provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri –e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24449 del 08/08/2022 – in base alla quale nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'oneredi provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto -). In definitiva la Corte ha condiviso le conclusioni di merito dei primi giudici sulla inidoneità comparativa dei beni utilizzati per la rettifica di valore. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato conteneva l’analitica descrizione del bene compravenduto, nonché i criteri seguiti per l’accertamento del maggior valore. 2.1. Il motivo è infondato. Nel ribadire che la il giudice del gravame ha condiviso la cennata inutilizzabilità a fini comparativi dei locali commerciali indicati dall’Ufficio, escludendone la similarità rispetto a quello oggetto di imposizione, va qui aggiunto che l’Agenzia, a ben vedere, sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede. Laricorrente, difatti, censura l’accertamento estimativo dei giudici di prime cure come confermato in appello, formulando in tal guisa una doglianza preclusa nella presente sede. Senza tralasciare che, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, la relazione tecnica di parte contribuente, dalla quale si sarebbe dovuto evincere, secondo il suo assunto, che i contribuenti non avevano contestato la rilevanza degli atti di compravendita similari utilizzati dall’Ufficio. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380- bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore dei controricorrenti dell'ulteriore somma di euro 7.500,00; condanna la ricorrente, ai sensi d