CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] C, in persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocatoSANDRO GIUSTOZZI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificatadel quale è domiciliata per legge;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 614/2022 depositatail 25/06/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito, per semplicità,la Società) conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Macerata la RegioneMarche, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subitidall’autovettura Peugeot targata [OSCURATO:TARGA], di proprietà della Società econdotta da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di sinistro verificatosi il 9febbraio 2017, alle ore 19:40 circa (allorquando quest’ultimopercorreva la S.P. 33, direzione di marcia Corridonia-[OSCURATO:PERSONA]MC), a causa dell’attraversamento improvviso di un tasso. A corredodella domanda deduceva che sul luogo erano intervenuti i Carabinieri,i quali avevano redatto verbale.Si costituiva la Regione Marche, contestando la domanda sotto ilprofilo dell’an e del quantum, deducendo il proprio difetto dilegittimazione passiva e la carenza dei presupposti della responsabilitàrisarcitoria ex artt. 2043 e 2052 c.c.Istruita la causa mediante prova testimoniale e produzionedocumentale, il Giudice di Pace di Macerata, con sentenza n. 823/2019,rigettava la domanda, ritenendo non provati i presupposti dellaresponsabilità aquiliana e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. di BerdiniOrietta C. alle spese di lite.Avverso tale sentenza proponeva appello la Società, chiedendodi accertare la responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 2052 c.c.Si costituiva la Regione Marche, eccependo in via preliminarel’inammissibilità dell’appello poiché fondato su diversa e nuova causapetendi; nel merito, deduceva il mancato superamento dellapresunzione di colpa del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., lacarenza di legittimazione passiva, nonché il difetto assoluto deipresupposti della responsabilità ex artt. 2043 e 2052 c.c.Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 614/2022, inaccoglimento dell’appello, qualificata la domanda ai sensi dell’art. 2052Numero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/2026c.c., condannava la Regione Marche al pagamento della somma di euro2.656,68 e alle spese del doppio grado.2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso laRegione Marche, articolando tre motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] snc di BerdiniOrietta C.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori delle parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella impugnata sentenza il Tribunale di Macerata, in funzionedi giudice d’appello, ha riqualificato la domanda ai sensi dell’art. 2052c.c., superando l’inquadramento nell’art. 2043 c.c. operato dal primogiudice. La motivazione si fonda sul principio che la Regione sia l’unicoente legittimato a rispondere dei danni da fauna selvatica in quantotitolare delle funzioni di gestione e tutela del patrimonio faunistico.Accertato l’impatto con un tasso del veicolo condotto dall’Evangelistanelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il Tribunale hacondannato l’ente poiché quest’ultimo non ha fornito la prova del casofortuito, non avendo dimostrato di aver adottato le misure di gestionee controllo più adeguate per quel tratto stradale.2.Passando al merito cassatorio, occorre preliminarmente daravendo ricevuto la notifica del ricorso a mezzo PEC in data 23 gennaio2023, avrebbe dovuto depositare - e non anche notificare, a normadell’art. 370 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis - ilcontroricorso entro il termine perentorio di lunedì 6 marzo 2023,mentre lo ha depositato giovedì 16 marzo 2023, quando il termine eraabbondantemente scaduto.Numero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/20263. Ciò posto, la Regione Marche articola in ricorso tre motivi.Precisamente:- con il primo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. - erroneità della sentenza di appello - Violazione ed errataapplicazione dell’art. 2054 c.c. - presunzione di colpa del conducente -omessa pronuncia in ordine ad un fatto decisivo della controversia ,nella parte in cui il giudice d’appello non ha valutato la condotta colposadel conducente ai sensi degli artt. 1227, co. 1 e 2054, co. 1, c.c., puravendo essa eccepito il mancato superamento della presunzione diresponsabilità. Sostiene che il tribunale non ha esaminato lacircostanza del sinistro né l’esatta dinamica, mai dimostrata dall’attore.Invocando la giurisprudenza di questa Corte, sostiene che, nel caso dispecie, la condotta imprudente del conducente ha interrotto il nessocausale, escludendo il diritto al risarcimento;- con il secondo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. - violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato, del contraddittorio e delle preclusioni processuali avanti algiudice adito - Violazione ed errata applicazione delle norme ex art.320 c.p.c. in materia di preclusioni processuali; dell’art. 101 c.p.c. inmateria di principio del contradditorio tra le parti e di diritto di difesa -Nullità della sentenza in relazione all’art. 111, secondo comma,Cost. , nella parte in cui il giudice d’appello ha riqualificato ladomanda ai sensi dell’art. 2052 c.c., benché la società attrice avessefondato la propria pretesa esclusivamente sulla responsabilità ex art.2043 c.c. Deduce che essa regione aveva impostato la difesa sulla basedi tale qualificazione e che l’applicazione d’ufficio dell’art. 2052 c.c. haalterato l’onere probatorio, in lesione del diritto di difesa. Sostieneessersi consolidato un giudicato interno sulla responsabilitàextracontrattuale ex art. 2043 c.c., insuscettibile di diversaqualificazione in appello;Numero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/2026- con il terzo motivo denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. - non applicazione e comunque errata applicazione dell’art. 2052c.c. -- Violazione dell’art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delleprove e dell’art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fattinon allegati dalle parti , nella parte in cui il giudice di appello haapplicato l’art. 2052 c.c., ad essa attribuendo una responsabilità chead essa non compete, in quanto esercita mere funzioni di gestione etutela nell’interesse della collettività nazionale. Sostiene che la qualitàdi proprietaria o utilizzatrice della fauna selvatica sussiste in capo allaStato, al quale appartiene il patrimonio indisponibile ai sensi della L. n.157/1992. Deduce inoltre che, anche a voler ritenere applicabile l’art.2052 c.c., la società attrice non aveva provato la dinamica del sinistro,non aveva allegato un nesso causale tra il comportamento dell’animalee l’evento dannoso, e non aveva dimostrato di aver adottato tutte lecautele richieste dall’art. 2054, co. 1, c.c.4. La disamina dei motivi rende opportuno ribadire alcuneconsiderazioni, che questa Corte ha già formulato con le recentisentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026 del 5 febbraio 2026.4.1. In primo luogo, va data piena continuità all’indirizzo ormaiconsolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla faunaselvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblicaamministrazione a norma (non dell’art. 2043 c.c., ma) dell’art. 2052c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848,18085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466/2020; nn. 3023 e8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024).Come è noto, in passato, gli animali selvatici venivano qualificaticome res nullius, ossia beni non suscettibili di proprietà, con laconseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a caricodel soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessipubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell’ambiente,dell’ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplinaNumero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/2026adottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Leggen. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio diricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato edi averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, concompetenze affidate in via primaria alle Regioni.Discorso a parte vale per gli animali randagi, i quali costituiscono(non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio daprevenire nell’interesse dell’incolumità pubblica: sicché per i danni daquesti provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demandale attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensidella disciplina generale dell’art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazionedegli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025).4.2. Inoltre, va ribadito il carattere oggettivo della responsabilitàche l’art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell’utilizzatoredell’animale (e, quindi, della P.A. in caso di animali selvatici).Pertanto, ai fini dell’applicazione del 2052, non rileva la condottacolposa del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale, bensì rileva ilmero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell’animale.In altri termini: colui che ha la proprietà o l’uso dell’animale rispondedel danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalitàfra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso,indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza oimperizia.In sostanza, l’art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione dicolpa del proprietario o dell’animale, ma prevede esclusivamente uncriterio di imputazione oggettivo della responsabilità.Di conseguenza, l’eventuale residuale interazione tra l’art. 2052c.c. e l’art. 2054, comma 1, c.c. non configura un “concorso trapresunzioni omogenee”, come talvolta affermato in maniera tralaticia,bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per iNumero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/2026danni causati dall’animale) e una presunzione di colpa (a carico delconducente del veicolo).4.3. Quanto al caso in cui il danno sia stato cagionato da unanimale al conducente di un veicolo, occorre distinguere:- l’ipotesi di collisione in cui l’animale sia attaccato a un veicolo oa un mezzo di traino: in tal caso il danno deve essere ricondotto alladisciplina in tema di circolazione stradale;- dall’ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero(o l’animale libero sia stato comunque coinvolto nel sinistro), ovverosiaprivo di vincoli di traino: in tal caso l’azione risarcitoria nei confronti delproprietario o dell’utilizzatore - ovvero, per danni causati da faunaselvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell’art. 2052 c.c.4.4. Quanto agli oneri probatori a carico delle parti inquest’ultima ipotesi:- è onere del conducente danneggiato allegare e provare laprecisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cuile caratteristiche della propria condotta e del comportamentodell’animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto ilprofilo causale dell’evento dannoso, in via esclusiva o prevalente aisensi dell’art. 1227 co. 1 cod. civ., al comportamento dell’animale.L’espressione “danni cagionati dall’animale”, usata dal legislatorenell’art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduceall’evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia)dell’animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva oquanto meno concorrente), cioè deve essere risultato uncomportamento, dal quale è derivato, come “conseguenza immediatae diretta” (si ribadisce, “in via esclusiva” o, quanto meno, “in viaconcorrente”), il fatto dannoso. Invero, l’incidente ben potrebbe esserestato “causato” esclusivamente dalla condotta del conducente delveicolo (e neppure in parte dal comportamento dell’animale): quindi,all’attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata unaNumero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/2026collisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da luicondotto, e un animale, per far scattare l’onere a carico della P.A. didimostrare il caso fortuito;- è onere del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale - siribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l’animale, ed aprescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario outilizzatore - contestare le allegazioni del conducente danneggiato e,comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche oesclusivamente (e sempre in relazione all’art. 1227 c.c.), alla condottadi guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto perevitare il danno), ovvero ad un caso fortuito.4.5. Il giudice di merito - valutando (anche di ufficio, in base alleemergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, nontrattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparatal’apporto causale, dato dal comportamento dell’animale e dallacondotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto alverificarsi dell’evento dannoso:a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misuraproporzionalmente corrispondente all’entità dell’apporto causale, nelcaso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattorecausale concorrente;b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell’art. 1227 primocomma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducentedanneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso ilnesso eziologico tra il comportamento dell’animale ed il danno).Resta inteso che è questione di merito la valutazione deglielementi probatori acquisiti, con la conseguenza che non è sindacabileda questa corte di legittimità l’esercizio del potere/dovere del giudicedi merito di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provatidalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e nonNumero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/2026efficacemente contestati dall’altra) e comunque acquisiti al materialedi causa.5. Tanto ribadito, il secondo motivo, che per motivi di prioritàlogica viene qui trattato per primo, non è fondato.La riqualificazione d’ufficio della domanda risarcitoria operata dalgiudice d’appello, che ha ricondotto la fattispecie dall’art. 2043 all’art.2052 c.c., non viola i principi del contraddittorio o delle preclusioniprocessuali (per tutte: Cass. n. 31330/2023), se non altro con riguardoal caso di specie.Invero, secondo il generale principio iura novit curia, spetta algiudice individuare la norma applicabile ai fatti materiali ritualmenteallegati dalle parti; tale operazione costituisce una mera sussunzionegiuridica che non muta la causa petendi, trattandosi peraltro di unapprodo interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza di questaCorte. Pertanto, l’applicazione del regime di responsabilità oggettivanon ha determinato un vulnus al diritto di difesa della Regione, essendola questione di puro diritto ampiamente dibattuta e conoscibile.6. Il primo ed il terzo motivo di ricorso - che, in quanto connessisono qui trattati congiuntamente - sono fondati nei termini di seguitoprecisati.da Cass. n. 7969/2020 che i danni cagionati dalla fauna selvatica sonorisarcibili dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2052 c.c.,ragion per cui la legittimazione è stata correttamente ritenuta spettarein via esclusiva alla Regione, quale ente titolare delle funzioni digestione e tutela del patrimonio faunistico per utilità collettiva, si èsopra ribadito che, quanto al riparto dell’onere probatorio,l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. non configura alcun automatismorisarcitorio: il giudice di merito deve valutare in concretol’interrelazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guidadel conducente del veicolo coinvolto.Numero registro generale 2006/2023Numero sezionale 922/2026Numero di raccolta generale 11313/2026Data pubblicazione 27/04/2026Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fondato la condannasulla scorta della mera prova dell’impatto tra il veicolo e il selvatico,trascurando il necessario scrutinio sulla prova della esatta dinamica delsinistro: ne consegue che la decisione, non risultando conforme aiprincipi di diritto enunciati da questa Corte, deve essere cassata.7. Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione alle censure accolte ed il giudice di rinvio,che si individua nel medesimo Tribunale di Macerata, in persona didiverso Magistrato, dovrà riesaminare nel merito l’appello alla luce deiprincipi sopra ribaditi. Nulla dovrà invece statuire in relazione alle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, che restanointegralmente compensate. Invero, anche in disparte la rilevatatardività del ricorso, un idoneo presupposto per la compensazione dellespese del presente giudizio di legittimità è la circostanza che, in materiae sulla questione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solodi recente (e proprio nel corso del presente giudizio di legittimità)questa Corte ha provveduto a ricomporre alcune disarmonie applicativedel revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026. P.Q.MLa Corte:- accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il terzo motivoricorso, rigettato il secondo e compensate le spese del presentegiudizio di legittimità; per l’effetto:- cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e- rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in persona di diversoMagistrato.Così deciso in Roma, l’11 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente