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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18412/2026

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appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 15 settembre 2025, la Corte di appello di Torino ha ridottola pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] confermando il giudizio di condanna per i reatidi bancarotta distrattiva e documentale, commessi nella qualità di amministratoreunico della società “COPE” s.r.l. dichiarata fallita nel giugno 2016, in relazione alladistrazione di beni aziendali del valore stimato di euro 130.560,00 e per l’indebitoprelievo della somma di euro 30.500,00 nonché per avere tenuto i libri contabili inguisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dellasocietà fallita.La Corte d’appello ha confermato il giudizio di responsabilità disattendendo latesi difensiva sostenuta in ordine alla bancarotta distrattiva, secondo cui i beniaziendali non rinvenuti sarebbero stati oggetto di furto ad opera di ignoti ed ilprelievo effettuato riconducibile alla restituzione di un pregresso finanziamento inconto capitale effettuato dall’imputato.

Ha ritenuto, altresì, non credibile la tesidifensiva in ordine alla bancarotta documentale secondo cui l’imputato si sarebbeaffidato al consulente, al cui operato dovrebbe essere ricondotta la mala gestio,rimanendo ignaro anche del dissesto sociale.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal difensore difiducia.2.1.

Con primo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento di provaper avere la Corte territoriale ritenuto indimostrato che i beni aziendali, nonrinvenuti dal curatore all'interno dei locali sociali, fossero stati oggetto di furto, percome denunciato in data 13 giugno 2014 nonché indicato nella successiva denunciaintegrativa del 5 luglio 2014, ritenendoli, peraltro, di scarso valore senza considerareche l'imputato aveva denunciato la sottrazione di tutto l'arredo della cucina e di tuttele stoviglie presenti nel locale, adibito in precedenza all’esercizio di un’attività diristorazione.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di legge rilevando la mancanza diprova di una condotta idonea ad integrare il reato contestato e realmente offensivadegli interessi del ceto creditizio, mancando la prova dell'an e del quantum di unadistrazione.

Deduce, in particolare, che il curatore avrebbe eseguito un sopralluogosoltanto quattro anni dopo la cessazione dell'attività senza, peraltro, entrare neilocali aziendali.2.3.

Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla bancarottadocumentale dolendosi dal travisamento delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] in merito alla durata del rapporto di consulenza tra la società fallita e ilconsulente [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come protratto per “otto, sette lunghianni”.

Deduce, inoltre, l'illogicità della sentenza impugnata per avere escluso chel'imputato possa avere ignorato le omissioni e le carenze del consulente [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese in proposito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale haconfermato che l'imputato non era a conoscenza della situazione reale e che la sedelegale della società si trovava presso lo studio del medesimo consulente; l’imputatoavrebbe scoperto le omissioni del [OSCURATO:PERSONA] solamente quando la situazione era giàcompromessa e sarebbe stato erroneamente valorizzato il fatto che il medesimo nonlo abbia denunciato, essendo stata ogni iniziativa in tal senso resa impossibile dalsopravvenuto fallimento della società; non si sarebbe considerato che le condottedistrattive addebitate all'imputato erano venute alla luce grazie alla stessadocumentazione contabile della società.2.4.

Con quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’elementosoggettivo del reato.

Deduce la mancanza di prova che l'imputato abbia agito condolo evidenziando che egli stesso aveva avuto difficoltà a ricostruire l'indebitamentodella società e che aveva preso coscienza del fallimento della società solo tramite icontrolli effettuati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.5.

Con quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla distrazione della somma di euro 30.500, realizzata nel 2014 attraversotre prelievi, deducendo che l’imputato aveva acquisito consapevolezza del realestato di salute della società soltanto nel 2015 dopo l'esecuzione dei prelievi, percome dichiarato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.6.

Con sesto motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio dimotivazione in relazione all'intervenuta conferma delle statuizioni civili nonostantel'intervenuto risarcimento in favore delle medesime.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato.1.È inammissibile il primo motivo con cui la difesa deduce l’insussistenza delreato di bancarotta distrattiva limitatamente ai beni aziendali, stimati in complessivieuro 130.560,00, in quanto oggetto di azione furtiva ad opera di ignoti.

La censuraè ripetitiva, frutto di una lettura parziale del ragionamento sviluppato dai giudici dimerito, e sostanzialmente volta ad ottenere una non ammissibile reinterpretazione,da parte di questa Corte, delle evidenze probatorie acquisite.La difesa si è limitata a riportare, per stralci, il contenuto della denunzia di furto,e della relativa integrazione, oltre che limitati passi delle dichiarazioni rese da alcunitesti senza neppure procedere alla compiuta prospettazione di un vizio ditravisamento di prova che postula l’allegazione dell’intera deposizione di un teste,non solo di singoli brani, o dell’intero documento che si indica come travisato, oltreche l’indicazione della decisività della prova.

Siffatto modo di procedere impediscea questa Corte di apprezzare compiutamente il significato probatorio delledichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto, dovendosi,peraltro, escludere un vizio di travisamento della prova allorquando l'erroreaccertato non sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso oignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 3, n. 19957 del21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 2698010; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno2008, Buzi, Rv. 241023).D’altra parte, le censure difensive non si confrontano con la motivazione dellasentenza impugnata, e della sentenza di primo grado, che risultano, sul punto,ispirate ad un adeguato percorso logico-argomentativo e prive di vizi censurabili inquesta sede.

La sentenza impugnata ha evidenziato che il curatore fallimentare hariferito che, dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, quindi in epoca successivaal furto denunciato, il valore dei cespiti strumentali al netto del fondo diammortamento era indicato in euro 130.560,00; ha ritenuto che l'indicazione deibeni strumentali oggetto di presunto furto, nella denuncia presentata “in piena crisieconomica del sodalizio”, è risultata scarna in quanto priva di indicazionedettagliata dei beni sottratti (pag.5) traendone la conseguenza che sia da escludereche “la gran parte, quelli più importanti, dei beni strumentali fosse stata rubata”(pag.5).

La sentenza di primo grado ha sottolineato, altresì, che: la società fallitaaveva stipulato nel novembre 2012 un contratto di affitto di azienda con altrasocietà ([OSCURATO:SOCIETA].) avente ad oggetto l'azienda con consegna di tutti i beni risultantidall'inventario indicati dettagliatamente indicati in un allegato dello stesso contrattodi affitto; il titolare della società affittuaria ha dichiarato che successivamente, almomento della risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, erano statirestituiti i beni strumentali già utilizzati nonché ulteriori beni (acquistati dalla stessaaffittuaria) e ceduti a titolo oneroso alla società fallita; nel marzo 2014, la societàfallita vendeva l'immobile ad altra società ([OSCURATO:SOCIETA].) senza che nel relativocontratto di compravendita venisse fatta alcuna menzione dei beni strumentali; insede di esame, lo stesso imputato ha ammesso che soltanto alcuni dei beni presentinel ristorante erano stati oggetto di furto, denunciato come avvenuto nel giugno2014; inoltre, il curatore fallimentare, al momento del suo accesso presso l'immobilesuddetto effettuato nel giugno 2016, ha constatato che l'immobile si trovava in unostato di completo abbandono e che all'interno di esso non vi era nulla.

Sulla scortadi siffatte circostanze, tenuto conto della mancata dimostrazione della sorte dei benirisultanti delle scritture contabili, non rinvenuti dalla curatela, è stata, pertanto,inferita la prova della contestata distrazione.A fronte di tale sviluppo argomentativo le doglianze difensive appaiono prive dispecifica idoneità censoria, non avendo la difesa comunque dimostrato che il furtoabbia riguardato tutti i beni oggetto di inventario, compresi quelli acquistati a titolooneroso dalla società affittuaria al momento della risoluzione del contratto avvenutapochi mesi prima della presentazione della denuncia di furto, ed avendo lo stessoimputato ammesso che il furto non aveva riguardato tutti i beni aziendali; inoltre,illogicamente la stessa denuncia di furto, e successiva integrazione, sono risultateprive di indicazioni sul valore dei beni rubati.2.È manifestamente infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole dellaviolazione del principio di offensività per la mancata idoneità della condottadistrattiva, riferita ai beni aziendali, ad offendere gli interessi del ceto creditizio.

Ladoglianza è fondata su affermazioni meramente assertive, oltre che ripetitiva, inquanto legata al presupposto, rimasto indimostrato, che il furto denunciato abbiaavuto ad oggetto i beni aziendali di maggiore valore, così da ritenere,conseguentemente, che la distrazione abbia avuto ad oggetti beni di minimo valore.Le censure difensive sono, altresì, dirette a rilevare l'illogicità della motivazioneresa dalla Corte di appello sull’irrilevanza della tesi difensiva secondo cui il mancatorinvenimento dei beni sarebbe sostanzialmente ascrivibile al curatore, non avendolo stesso fatto ingresso nella sede dismessa ed abbandonata della società fallita chegli avrebbe consentito di rinvenire i beni residui.La motivazione resa, sul punto, dalla Corte di appello, secondo cui taleragionamento finirebbe con l'attribuire al curatore responsabilità che non glicompetono in quanto relative al fallito, appare priva di vizi logici oltre che aderente,peraltro, al costante insegnamento di questa Corte secondo cui il mancatorinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni o valori societaricostituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che siaaccertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, inqualità di amministratore di diritto della società fallita, di detti beni o attività nellaloro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 45044del 24/10/2022, Rv. 283812; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez.5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv.231011).

L'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art.87 Legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione dellagaranzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suocarico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez.5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652).3.Il terzo motivo, relativo alla fattispecie di bancarotta documentale, èinfondato.Secondo l’insegnamento di questa Corte, a norma dell’art. 2214 cod. civ.,l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, allaregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda.

Egli puòavvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un liberoprofessionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambitodell'impresa.

In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delleomissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o nonhanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.L'imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a un collaboratorele operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondole indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo.

Trattasi, peraltro, diuna presunzione iuris tantum, che può essere vinta da rigorosa prova contraria(Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 – 01; Sez. 5, n. 2812 del17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 - dep.1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 - dep. 1994, Decenvirale,Rv. 197268), che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata fornita.Le sentenze di merito, a tale proposito, hanno evidenziato che dalladeposizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dal parere a sua firma reso nel 2016, sidesume soltanto che l'imputato aveva contestato al [OSCURATO:PERSONA], in quanto propriocommercialista, soltanto la mancata correttezza di alcuni adempimenti di naturatributaria, in particolare la mancata compensazione di un credito Iva e l'omessapresentazione del modello Irap, ma non anche l'irregolare tenuta della contabilità.La Corte di appello, peraltro, ha evidenziato che, non risultando pagati i debititributari dal 2012, non risulta credibile la tesi difensiva secondo cui all’imputato nonpotrebbe essere addebitata l’irregolare tenuta della contabilità, in quanto vittimadella malagestio del professionista contabile; inoltre, con ragionamento logico ecoerente con le evidenze acquisite, è stato dato rilievo al fatto che nei confronti delsuddetto professionista non è mai stata contestata alcuna responsabilità in sedecivile, penale o disciplinare e le doglianze difensive espresse sul punto dalla difesa,secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di fallimento avrebbe impedito qualsiasiiniziativa dell'imputato in tal senso, appaiono inidonee a scardinare l'impianto amotivazionale delle sentenze di merito, essendo possibile astrattamente cheeventuali iniziative potessero essere veicolate attraverso la curatela.

Non sussisteneppure il dedotto vizio di travisamento di prova, collegato dalla difesa al fatto chela Corte di appello ha indicato “in 7-8 anni” la durata del rapporto di collaborazioneprofessionale con il [OSCURATO:PERSONA], mentre il periodo di sostanziale operatività dellasocietà dovrebbe essere ridotto a soli due anni (2011-2012), essendo incontestatoche la vita legale della società fallita si è comunque protratta dal 2007 e comunquefino alla dichiarazione di fallimento ancorché l’apertura del ristorante, gestito dallasocietà fallita, risulti essere avvenuta per il più limitato periodo indicato dalla difesa.È infondato anche l’ultimo profilo di doglianza legato alla presunta illogicità dellamotivazione della Corte di appello - per avere ritenuto che l'omessa e comunqueirregolare tenuta della contabilità sia stata finalizzata a nascondere le operazionidistrattive- deducendosi, sul punto, che, al contrario le condotte distrattivecontestate sono venute alla luce proprio grazie alla documentazione contabile dellasocietà.

L’affermazione è assertiva e, inoltre, secondo l’insegnamento di questaCorte, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non ècircoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dellaimpresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile,sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritturecontabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organifallimentari, siano stati ostacolati, come nel caso in esame, da difficoltà superabilisolo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019,Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682;Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv.218383).4.Il quarto motivo con cui si sostiene la mancanza di elementi idonei adimostrare il requisito psicologico del dolo richiesto dalla fattispecie astratta èinammissibile e ripetitivo, in quanto volto a riproporre la tesi della non colpevolezzadell'imputato a causa delle omissioni e negligenze del consulente commercialista.

Igiudici di merito hanno correttamente inquadrato la condotta realizzata nellafattispecie di bancarotta documentale generica (c.d.

“generale”), ricollegando ildolo, nella forma generica richiesta dalla fattispecie incriminatrice in rilievo, alladichiarazione del curatore fallimentare secondo cui la documentazione a luiconsegnata era frammentaria e tale da non consentirgli di ricostruire con chiarezzala situazione contabile della generica.

È, altresì, impermeabile ai rilievi difensivi lavalorizzazione compiuta dai giudici di merito in ordine al collegamento fra l’accertatadistrazione patrimoniale e l’irregolare tenuta della contabilità, in quanto coerenterispetto alla costante elaborazione compiuta da questa Corte secondo cui lecondotte distrattive costituiscono solitamente la ragione probatoria 'forte' in ordinealla sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta documentale (Sez. 5, n. 15743del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02).5.È inammissibile, perché aspecifico il quinto motivo, con cui si sostiene lamancanza di dolo relativamente alla distrazione della somma di euro 30.500,00cui l’imputato non avrebbe ancora acquisito contezza del reale stato di salute dellasocietà.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata nonsolo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep.2017, Galtelli, Rv. 268822).I giudici di merito hanno, invero, evidenziato che lo stesso curatore ha riferitoche i prelievi sono stati effettuati in un momento in cui la società si trovava già inuna situazione di crisi, in quanto dal 2012 non venivano pagati debiti tributari; iprelievi hanno avuto ad oggetto l'importo ottenuto dalla vendita dell'immobile dellasocietà che era stato destinato all'attività di ristorazione, cessata per la sua nonfruttuosità; peraltro, la sentenza di primo grado ha richiamato le dichiarazioni resedal teste a difesa, [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato che, già all'inizio del 2014,l'imputato aveva rappresentato alcune incongruenze nella contabilità mostrandopreoccupazione per la situazione aziendale.

La motivazione della sentenzaimpugnata- nella parte in cui ha ritenuto l'imputato consapevole della situazione dicrisi in cui gravava la società, nel momento dei bonifici- appare, pertanto, appareesaustiva ed immune da vizi logici.6.

È infondato il sesto motivo.

La difesa si duole che la Corte d’appello haconfermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e dato atto, allo stessotempo, dell’intervenuto risarcimento dal danno per effetto di un accordo transattivocon la parte civile, pur valorizzato ai fini di una rideterminazione del trattamentosanzionatorio contenuto nei minimi edittali.La circostanza allegata dal ricorrente -di un accordo transattivo, intervenuto frale parti, in cui la parte civile si è dichiarata soddisfatta nelle sue pretese risarcitorie-non assume la valenza di una revoca tacita rispetto alla costituzione di parte civilein sede penale, che resta valida e ferma, in quanto non espressamente revocata.Va, infatti, considerato che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatticoncludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca(tacita) della costituzione di parte civile.

Si tratta della mancata presentazione delleconclusioni, a norma dell'art. 523, ovvero della promozione dell'azione davanti algiudice civile.Rileva, tuttavia, il Collegio che il riferimento alla specifica disposizione chedisciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudizio di primo grado (art.523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco della volontà del legislatore dicircoscrivere la portata della mancata presentazione delle conclusioni al sologiudizio di primo grado, con esclusione, dunque, del giudizio di appello o dilegittimità.

Tale conclusione appare, peraltro, coerente con il principio di immanenzadella parte civile nel processo penale, codificato all'art. 76, comma 2, cod. proc.pen. in forza del quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ognistato e grado del processo".

Proprio in virtù di tali considerazioni, la consolidatagiurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte civile costituita, che nonpartecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte aisensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processoe le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato egrado (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032).Nella fattispecie in esame, pertanto, la decisione della Corte di appello che hadato dell’accordo transattivo, confermando le statuizioni civili della sentenzaimpugnata, senza disporre alcuna condanna ulteriore alla rifusione delle spese infavore della parte civile, è conforme al superiore insegnamento in quanto l'accordotransattivo non produce effetti automatici sullo status processuale, in difetto di unesplicito atto di revoca della costituzione di parte civile.7.

In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suoaccoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 15 settembre 2025, la Corte di appello di Torino ha ridottola pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] confermando il giudizio di condanna per i reatidi bancarotta distrattiva e documentale, commessi nella qualità di amministratoreunico della società “COPE” s.r.l. dichiarata fallita nel giugno 2016, in relazione alladistrazione di beni aziendali del valore stimato di euro 130.560,00 e per l’indebitoprelievo della somma di euro 30.500,00 nonché per avere tenuto i libri contabili inguisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dellasocietà fallita.La Corte d’appello ha confermato il giudizio di responsabilità disattendendo latesi difensiva sostenuta in ordine alla bancarotta distrattiva, secondo cui i beniaziendali non rinvenuti sarebbero stati oggetto di furto ad opera di ignoti ed ilprelievo effettuato riconducibile alla restituzione di un pregresso finanziamento inconto capitale effettuato dall’imputato. Ha ritenuto, altresì, non credibile la tesidifensiva in ordine alla bancarotta documentale secondo cui l’imputato si sarebbeaffidato al consulente, al cui operato dovrebbe essere ricondotta la mala gestio,rimanendo ignaro anche del dissesto sociale.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal difensore difiducia.2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento di provaper avere la Corte territoriale ritenuto indimostrato che i beni aziendali, nonrinvenuti dal curatore all'interno dei locali sociali, fossero stati oggetto di furto, percome denunciato in data 13 giugno 2014 nonché indicato nella successiva denunciaintegrativa del 5 luglio 2014, ritenendoli, peraltro, di scarso valore senza considerareche l'imputato aveva denunciato la sottrazione di tutto l'arredo della cucina e di tuttele stoviglie presenti nel locale, adibito in precedenza all’esercizio di un’attività diristorazione.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge rilevando la mancanza diprova di una condotta idonea ad integrare il reato contestato e realmente offensivadegli interessi del ceto creditizio, mancando la prova dell'an e del quantum di unadistrazione. Deduce, in particolare, che il curatore avrebbe eseguito un sopralluogosoltanto quattro anni dopo la cessazione dell'attività senza, peraltro, entrare neilocali aziendali.2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla bancarottadocumentale dolendosi dal travisamento delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] in merito alla durata del rapporto di consulenza tra la società fallita e ilconsulente [OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato come protratto per “otto, sette lunghianni”. Deduce, inoltre, l'illogicità della sentenza impugnata per avere escluso chel'imputato possa avere ignorato le omissioni e le carenze del consulente [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese in proposito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale haconfermato che l'imputato non era a conoscenza della situazione reale e che la sedelegale della società si trovava presso lo studio del medesimo consulente; l’imputatoavrebbe scoperto le omissioni del [OSCURATO:PERSONA] solamente quando la situazione era giàcompromessa e sarebbe stato erroneamente valorizzato il fatto che il medesimo nonlo abbia denunciato, essendo stata ogni iniziativa in tal senso resa impossibile dalsopravvenuto fallimento della società; non si sarebbe considerato che le condottedistrattive addebitate all'imputato erano venute alla luce grazie alla stessadocumentazione contabile della società.2.4. Con quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’elementosoggettivo del reato. Deduce la mancanza di prova che l'imputato abbia agito condolo evidenziando che egli stesso aveva avuto difficoltà a ricostruire l'indebitamentodella società e che aveva preso coscienza del fallimento della società solo tramite icontrolli effettuati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.5. Con quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla distrazione della somma di euro 30.500, realizzata nel 2014 attraversotre prelievi, deducendo che l’imputato aveva acquisito consapevolezza del realestato di salute della società soltanto nel 2015 dopo l'esecuzione dei prelievi, percome dichiarato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.6. Con sesto motivo denuncia violazione di norma processuale e vizio dimotivazione in relazione all'intervenuta conferma delle statuizioni civili nonostantel'intervenuto risarcimento in favore delle medesime.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.Il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato.1.È inammissibile il primo motivo con cui la difesa deduce l’insussistenza delreato di bancarotta distrattiva limitatamente ai beni aziendali, stimati in complessivieuro 130.560,00, in quanto oggetto di azione furtiva ad opera di ignoti. La censuraè ripetitiva, frutto di una lettura parziale del ragionamento sviluppato dai giudici dimerito, e sostanzialmente volta ad ottenere una non ammissibile reinterpretazione,da parte di questa Corte, delle evidenze probatorie acquisite.La difesa si è limitata a riportare, per stralci, il contenuto della denunzia di furto,e della relativa integrazione, oltre che limitati passi delle dichiarazioni rese da alcunitesti senza neppure procedere alla compiuta prospettazione di un vizio ditravisamento di prova che postula l’allegazione dell’intera deposizione di un teste,non solo di singoli brani, o dell’intero documento che si indica come travisato, oltreche l’indicazione della decisività della prova. Siffatto modo di procedere impediscea questa Corte di apprezzare compiutamente il significato probatorio delledichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto, dovendosi,peraltro, escludere un vizio di travisamento della prova allorquando l'erroreaccertato non sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso oignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 3, n. 19957 del21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 2698010; Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno2008, Buzi, Rv. 241023).D’altra parte, le censure difensive non si confrontano con la motivazione dellasentenza impugnata, e della sentenza di primo grado, che risultano, sul punto,ispirate ad un adeguato percorso logico-argomentativo e prive di vizi censurabili inquesta sede. La sentenza impugnata ha evidenziato che il curatore fallimentare hariferito che, dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, quindi in epoca successivaal furto denunciato, il valore dei cespiti strumentali al netto del fondo diammortamento era indicato in euro 130.560,00; ha ritenuto che l'indicazione deibeni strumentali oggetto di presunto furto, nella denuncia presentata “in piena crisieconomica del sodalizio”, è risultata scarna in quanto priva di indicazionedettagliata dei beni sottratti (pag.5) traendone la conseguenza che sia da escludereche “la gran parte, quelli più importanti, dei beni strumentali fosse stata rubata”(pag.5). La sentenza di primo grado ha sottolineato, altresì, che: la società fallitaaveva stipulato nel novembre 2012 un contratto di affitto di azienda con altrasocietà ([OSCURATO:SOCIETA].) avente ad oggetto l'azienda con consegna di tutti i beni risultantidall'inventario indicati dettagliatamente indicati in un allegato dello stesso contrattodi affitto; il titolare della società affittuaria ha dichiarato che successivamente, almomento della risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda, erano statirestituiti i beni strumentali già utilizzati nonché ulteriori beni (acquistati dalla stessaaffittuaria) e ceduti a titolo oneroso alla società fallita; nel marzo 2014, la societàfallita vendeva l'immobile ad altra società ([OSCURATO:SOCIETA].) senza che nel relativocontratto di compravendita venisse fatta alcuna menzione dei beni strumentali; insede di esame, lo stesso imputato ha ammesso che soltanto alcuni dei beni presentinel ristorante erano stati oggetto di furto, denunciato come avvenuto nel giugno2014; inoltre, il curatore fallimentare, al momento del suo accesso presso l'immobilesuddetto effettuato nel giugno 2016, ha constatato che l'immobile si trovava in unostato di completo abbandono e che all'interno di esso non vi era nulla. Sulla scortadi siffatte circostanze, tenuto conto della mancata dimostrazione della sorte dei benirisultanti delle scritture contabili, non rinvenuti dalla curatela, è stata, pertanto,inferita la prova della contestata distrazione.A fronte di tale sviluppo argomentativo le doglianze difensive appaiono prive dispecifica idoneità censoria, non avendo la difesa comunque dimostrato che il furtoabbia riguardato tutti i beni oggetto di inventario, compresi quelli acquistati a titolooneroso dalla società affittuaria al momento della risoluzione del contratto avvenutapochi mesi prima della presentazione della denuncia di furto, ed avendo lo stessoimputato ammesso che il furto non aveva riguardato tutti i beni aziendali; inoltre,illogicamente la stessa denuncia di furto, e successiva integrazione, sono risultateprive di indicazioni sul valore dei beni rubati.2.È manifestamente infondato il secondo motivo con cui la difesa si duole dellaviolazione del principio di offensività per la mancata idoneità della condottadistrattiva, riferita ai beni aziendali, ad offendere gli interessi del ceto creditizio. Ladoglianza è fondata su affermazioni meramente assertive, oltre che ripetitiva, inquanto legata al presupposto, rimasto indimostrato, che il furto denunciato abbiaavuto ad oggetto i beni aziendali di maggiore valore, così da ritenere,conseguentemente, che la distrazione abbia avuto ad oggetti beni di minimo valore.Le censure difensive sono, altresì, dirette a rilevare l'illogicità della motivazioneresa dalla Corte di appello sull’irrilevanza della tesi difensiva secondo cui il mancatorinvenimento dei beni sarebbe sostanzialmente ascrivibile al curatore, non avendolo stesso fatto ingresso nella sede dismessa ed abbandonata della società fallita chegli avrebbe consentito di rinvenire i beni residui.La motivazione resa, sul punto, dalla Corte di appello, secondo cui taleragionamento finirebbe con l'attribuire al curatore responsabilità che non glicompetono in quanto relative al fallito, appare priva di vizi logici oltre che aderente,peraltro, al costante insegnamento di questa Corte secondo cui il mancatorinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni o valori societaricostituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che siaaccertata, come nel caso in esame, la previa disponibilità, da parte dell'imputato, inqualità di amministratore di diritto della società fallita, di detti beni o attività nellaloro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 45044del 24/10/2022, Rv. 283812; Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425; Sez.5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251; Sez. 5, n. 42382 del 24/09/2004, Rv.231011). L'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art.87 Legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione dellagaranzia patrimoniale, giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova a suocarico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez.5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652).3.Il terzo motivo, relativo alla fattispecie di bancarotta documentale, èinfondato.Secondo l’insegnamento di questa Corte, a norma dell’art. 2214 cod. civ.,l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, allaregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli puòavvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un liberoprofessionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambitodell'impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delleomissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o nonhanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.L'imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a un collaboratorele operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondole indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo. Trattasi, peraltro, diuna presunzione iuris tantum, che può essere vinta da rigorosa prova contraria(Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133 – 01; Sez. 5, n. 2812 del17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 - dep.1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 - dep. 1994, Decenvirale,Rv. 197268), che, nella fattispecie in esame, non risulta essere stata fornita.Le sentenze di merito, a tale proposito, hanno evidenziato che dalladeposizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché dal parere a sua firma reso nel 2016, sidesume soltanto che l'imputato aveva contestato al [OSCURATO:PERSONA], in quanto propriocommercialista, soltanto la mancata correttezza di alcuni adempimenti di naturatributaria, in particolare la mancata compensazione di un credito Iva e l'omessapresentazione del modello Irap, ma non anche l'irregolare tenuta della contabilità.La Corte di appello, peraltro, ha evidenziato che, non risultando pagati i debititributari dal 2012, non risulta credibile la tesi difensiva secondo cui all’imputato nonpotrebbe essere addebitata l’irregolare tenuta della contabilità, in quanto vittimadella malagestio del professionista contabile; inoltre, con ragionamento logico ecoerente con le evidenze acquisite, è stato dato rilievo al fatto che nei confronti delsuddetto professionista non è mai stata contestata alcuna responsabilità in sedecivile, penale o disciplinare e le doglianze difensive espresse sul punto dalla difesa,secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di fallimento avrebbe impedito qualsiasiiniziativa dell'imputato in tal senso, appaiono inidonee a scardinare l'impianto amotivazionale delle sentenze di merito, essendo possibile astrattamente cheeventuali iniziative potessero essere veicolate attraverso la curatela. Non sussisteneppure il dedotto vizio di travisamento di prova, collegato dalla difesa al fatto chela Corte di appello ha indicato “in 7-8 anni” la durata del rapporto di collaborazioneprofessionale con il [OSCURATO:PERSONA], mentre il periodo di sostanziale operatività dellasocietà dovrebbe essere ridotto a soli due anni (2011-2012), essendo incontestatoche la vita legale della società fallita si è comunque protratta dal 2007 e comunquefino alla dichiarazione di fallimento ancorché l’apertura del ristorante, gestito dallasocietà fallita, risulti essere avvenuta per il più limitato periodo indicato dalla difesa.È infondato anche l’ultimo profilo di doglianza legato alla presunta illogicità dellamotivazione della Corte di appello - per avere ritenuto che l'omessa e comunqueirregolare tenuta della contabilità sia stata finalizzata a nascondere le operazionidistrattive- deducendosi, sul punto, che, al contrario le condotte distrattivecontestate sono venute alla luce proprio grazie alla documentazione contabile dellasocietà. L’affermazione è assertiva e, inoltre, secondo l’insegnamento di questaCorte, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non ècircoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dellaimpresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile,sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritturecontabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organifallimentari, siano stati ostacolati, come nel caso in esame, da difficoltà superabilisolo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019,Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682;Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv.218383).4.Il quarto motivo con cui si sostiene la mancanza di elementi idonei adimostrare il requisito psicologico del dolo richiesto dalla fattispecie astratta èinammissibile e ripetitivo, in quanto volto a riproporre la tesi della non colpevolezzadell'imputato a causa delle omissioni e negligenze del consulente commercialista. Igiudici di merito hanno correttamente inquadrato la condotta realizzata nellafattispecie di bancarotta documentale generica (c.d. “generale”), ricollegando ildolo, nella forma generica richiesta dalla fattispecie incriminatrice in rilievo, alladichiarazione del curatore fallimentare secondo cui la documentazione a luiconsegnata era frammentaria e tale da non consentirgli di ricostruire con chiarezzala situazione contabile della generica. È, altresì, impermeabile ai rilievi difensivi lavalorizzazione compiuta dai giudici di merito in ordine al collegamento fra l’accertatadistrazione patrimoniale e l’irregolare tenuta della contabilità, in quanto coerenterispetto alla costante elaborazione compiuta da questa Corte secondo cui lecondotte distrattive costituiscono solitamente la ragione probatoria 'forte' in ordinealla sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta documentale (Sez. 5, n. 15743del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02).5.È inammissibile, perché aspecifico il quinto motivo, con cui si sostiene lamancanza di dolo relativamente alla distrazione della somma di euro 30.500,00cui l’imputato non avrebbe ancora acquisito contezza del reale stato di salute dellasocietà. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata nonsolo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep.2017, Galtelli, Rv. 268822).I giudici di merito hanno, invero, evidenziato che lo stesso curatore ha riferitoche i prelievi sono stati effettuati in un momento in cui la società si trovava già inuna situazione di crisi, in quanto dal 2012 non venivano pagati debiti tributari; iprelievi hanno avuto ad oggetto l'importo ottenuto dalla vendita dell'immobile dellasocietà che era stato destinato all'attività di ristorazione, cessata per la sua nonfruttuosità; peraltro, la sentenza di primo grado ha richiamato le dichiarazioni resedal teste a difesa, [OSCURATO:PERSONA] il quale ha dichiarato che, già all'inizio del 2014,l'imputato aveva rappresentato alcune incongruenze nella contabilità mostrandopreoccupazione per la situazione aziendale. La motivazione della sentenzaimpugnata- nella parte in cui ha ritenuto l'imputato consapevole della situazione dicrisi in cui gravava la società, nel momento dei bonifici- appare, pertanto, appareesaustiva ed immune da vizi logici.6. È infondato il sesto motivo. La difesa si duole che la Corte d’appello haconfermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e dato atto, allo stessotempo, dell’intervenuto risarcimento dal danno per effetto di un accordo transattivocon la parte civile, pur valorizzato ai fini di una rideterminazione del trattamentosanzionatorio contenuto nei minimi edittali.La circostanza allegata dal ricorrente -di un accordo transattivo, intervenuto frale parti, in cui la parte civile si è dichiarata soddisfatta nelle sue pretese risarcitorie-non assume la valenza di una revoca tacita rispetto alla costituzione di parte civilein sede penale, che resta valida e ferma, in quanto non espressamente revocata.Va, infatti, considerato che l'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. tipizza due fatticoncludenti cui consegue per legge, senza possibilità di prova contraria, la revoca(tacita) della costituzione di parte civile. Si tratta della mancata presentazione delleconclusioni, a norma dell'art. 523, ovvero della promozione dell'azione davanti algiudice civile.Rileva, tuttavia, il Collegio che il riferimento alla specifica disposizione chedisciplina lo svolgimento della discussione nel corso del giudizio di primo grado (art.523 cod. proc. pen.) costituisce un indice inequivoco della volontà del legislatore dicircoscrivere la portata della mancata presentazione delle conclusioni al sologiudizio di primo grado, con esclusione, dunque, del giudizio di appello o dilegittimità. Tale conclusione appare, peraltro, coerente con il principio di immanenzadella parte civile nel processo penale, codificato all'art. 76, comma 2, cod. proc.pen. in forza del quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ognistato e grado del processo". Proprio in virtù di tali considerazioni, la consolidatagiurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte civile costituita, che nonpartecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte aisensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processoe le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato egrado (cfr. Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338; Sez. 6, n. 25012del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032).Nella fattispecie in esame, pertanto, la decisione della Corte di appello che hadato dell’accordo transattivo, confermando le statuizioni civili della sentenzaimpugnata, senza disporre alcuna condanna ulteriore alla rifusione delle spese infavore della parte civile, è conforme al superiore insegnamento in quanto l'accordotransattivo non produce effetti automatici sullo status processuale, in difetto di unesplicito atto di revoca della costituzione di parte civile.7. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris