CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 11485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 12856/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo fax o pec -ricorrente - contro ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], iEM.CI Di Finocchi_aro Concettd, [OSCURATO:PERSONA] / Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA].CI [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo fax o pec -controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 20 aprile 2018 ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 80/2018 pubblicata il 15 gennaio 2018, all'esito del giudizio portante il n. 1311/2010 R.G., notificata il 21 febbraio 2018 (doc. 1), con la quale è stato accolto l'appello proposto dalla Brodbeck s.r.I., dalla EM.CI di [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale n. 418/2009, all'esito del procedimento avviato nel 2002 nei confronti dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali unici soci ed amministratori della [OSCURATO:SOCIETA], nonché dei loro aventi causa (tra i quali l'attuale ricorrente), innanzi al Tribunale di Catania, sez. distaccata di Acireale, al fine di "riconoscere, dichiarare che gli immobili costituiti in fondo patrimoniale con distinti atti dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono revocabili ex art. 2901 c.c.". 2. Il ricorso, affidato a un motivo illustrato da successiva memoria, è proposto dalla coniuge di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della EM.CI di [OSCURATO:PERSONA], che ha resistito notificando controricorso, illustrato da successiva memoria. Quest'ultima ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per assenza della procura alle liti.3. Il procedimento giunge da un rinvio a nuovo ruolo in attesa che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla questione della composizione del collegio giudicante nel quale era parte un giudice ausiliario, definita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2021. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente si osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). Pertanto la questione sulla legittima composizione del Collegio giudicante è superata da quanto disposto dal Giudice delle leggi nel disciplinare gli effetti, nel tempo, della pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa che ammette che i collegi delle Corti di appello siano composti in parte da giudici onorari. 2. Quanto alla eccezione preliminare della controricorrente relativa alla intempestività di un ricorso proposto in assenza di procura alle liti, la ricorrente in replica deduce che questa sia stata rilasciata prima della proposizione del ricorso per Cassazione giacché, come emergerebbe dall'originale depositato in atti, la procura porterebbe la data del 5 aprile 2018, mentre il primo ricorso è stato notificato il 20 aprile 2018, dunque tempestivamente, essendo stata la sentenza notificata il 21 febbraio 2018. L'anteriorità della data di rilascio della procura sarebbe, dunque, comprovata, atteso che "il potere certificatorio riconosciuto al difensore in ordine all'autografia della sottoscrizione deve intendersi riferito anche alla circostanza di tempo di quella stessa sottoscrizione" (Cass. 9 novembre 2001, n. 13871). Né potrebbe assumere rilevanza la mancata allegazione della procura speciale alla notifica effettuata nei confronti delle altre parti di giudizio, inizialmente pretermesse, giacché trattasi di mera irregolarità poiché, come comprovato in atti, la "seconda notifica" non rappresenta altro che una mera regolarizzazione degli atti processuali nei confronti dei liticonsorti processuali, a nulla rilevando ai fini della tempestiva proposizione del gravame. Inoltre deduce di avere provveduto a depositare per tempo, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, l'originale del ricorso notificato il 20 aprile 2018, unitamente al "secondo" originale, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., risultando, dunque, tempestiva sia la costituzione in giudizio sia la proposizione del ricorso. 3. La controricorrente nella memoria insiste nell'eccezione deducendo che "parte ricorrente, in data 20 aprile 2018 ha notificato un primo ricorso tramite p.e.c. in cui il difensore dichiara di agire in forza di una procura speciale per cassazione rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al ricorso, ma in realtà nessuna procura risultava allegata al ricorso notificato", essendo essa stata allegata in calce al ricorso notificato il 4 maggio, dunque successivamente allo spirare del termine breve per impugnare, essendo stata la sentenza notificata ai fini della decorrenza del minor termine per impugnare. 4. Sul punto si richiama il recente orientamento reso dalle Sezioni Unite secondo cui «La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell'atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell'originale»(Cass. Sez. U -, Sentenza n. 35466 del 19/11/2021). 5. La presenza della procura speciale nell' originale atto notificato risulta, quindi, un requisito indispensabile affinché il ricorso per cassazione possa essere ricondotto al procuratore alle liti. Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. 6. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e non materialmente congiunta al ricorso, sia conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione dal difensore in violazione dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dal momento che la norma non prevede un conferimento autonomo rispetto agli atti processuali a cui il mandato si riferisce (salvo che per la memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente); nemmeno è possibile una sanatoria dell'atto mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., poiché l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1255 del 19/01/2018; Cass, Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014 ). 7. La procura de qua, invero, non risulta incorporata nel primo ricorso notificato via pec, bensì nel secondo tardivamente notificato, per quanto essa risulti rilasciata in data anteriore alla notifica del primo ricorso. Secondo la consolidata giurisprudenza di dElsoll4:430 Suprema Corte, una volta scaduti i termini per l'impugnazione, la rinnovazione della notifica del ricorso non può sanare l'inammissibilità del primo ricorso per difetto di valida procura (Cass. Civ. Sez. 6^ Sottosezione 3^ n.20672/17). 8. La norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10722 del 22/07/2002). 9. Pertanto, si deve ritenere che il ricorso sia inammissibile, in quanto originariamente privo di procura alle liti, posto che il secondo ricorso è stato notificato tardivamente (4 maggio 2018) rispetto alla data di notifica della sentenza (21 febbraio 2018), quando il termine per impugnare era oramai spirato, escludendosi ogni possibilità di sanatoria circa l'omesso conferimento della procura speciale prevista per il ricorso per cassazione. 10. In disparte la fondatezza della questione preliminare inerente all'inammissibilità del ricorso per cassazione per assenza della procura speciale alle liti, non allegata al primo atto notificato, non sanato nei termini mediante il secondo atto notificato, in via gradata si osserva che il ricorso è in ogni caso inammissibile. 11. Con un unico motivo la ricorrente denuncia " Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 2729, 2697, 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e all'art. 360 n. 5, in relazione all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" in quanto risulterebbe pacifico che "la prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell'un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore" (ex multis, Cass. civile, sez. I, 4 dicembre 2014, n. 25658; Cassazione civile, sez. III, 29 maggio 2013, n. 13446).12. Nel caso di specie, il Giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 2901, n. 1) nella parte in cui non ha considerato che "trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito" costituisce requisito per la proposizione dell'azione la prova che "l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento (delle ragioni del creditore)" (consilium fraudis) , mentre , nel caso in specie, apparirebbe evidente che, a fronte della costituzione del fondo patrimoniale nel giugno del 1998, non vi era alcun debito da eludere né presente né di prossima contrazione, essendosi cristallizzato solo dopo (almeno) tre anni e mezzo (dicembre 2000 è solo una fattura, tutti gli altri debiti sono della fine del 2001); come anche sarebbe dimostrato che tali inadempimenti sono coincisi con un grave "furto subito nel dicembre 2001" a seguito del quale "la società debitrice si è vista necessitata a sospendere i pagamenti" (comparsa di costituzione Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] +1, pag. 3, 2° cpv.). 13. Tali circostanze, oltre che documentalmente provate, in tesi rientrerebbero tra i "fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", che, ex art. 115, 1° comma, c.p.c., il Giudice doveva porre a fondamento della sua decisione. Infatti, mentre la società attrice, in chiara ed evidente violazione dell'onere probatorio e della specifica esposizione dei fatti a sostegno della domanda, si limitava a riferire "che il credito della Brodbeck ad oggi (2002) ammonta ad oltre £ 300.000.000" (atto di citazione Brodbeck, pag. 1, penultimo cpv.), senza nulla specificare in ordine alla data nella quale era, sorto il credito (l'attrice si sarebbe sempre limitata ad evidenziare che i "rapporti commerciali hanno avuto inizio sin dal 1998", idem), le altre società intervenute avrebbero chiaramente indicato il sorgere dei loro crediti in date molto successive all'atto dispositivo compiuto dall'odierna ricorrente (1998). In particolare, la Idroplast affermava che il suo credito "di Euro 8.356,97... (era) portato dagli assegni bancari tratti dalla Banca... scadenti rispettivamente il 31.12.2001; il 31.12.2001; il 31.01.2002 ed il 28.02.2002" (comparsa intervento Idroplast, 16 maggio 2002, pag. 1, rigo 11 e ss). Mentre, la EM.CI di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel procedimento con atto depositato il 10 maggio 2004, avrebbe dedotto l'esistenza di un credito nei confronti dei convenuti di C 18.000,27 "portato da fatture per merce venduta e consegnata nell'anno 2001" (comparsa intervento EM. CI , pag. 1, primo cpv.). 14. Sul punto, la ricorrente deduce che lo stesso Giudice d'Appello ha affermato che "agli atti risultano fatture emesse e non pagate... (v. fatture della BRODBECK n. 4653/S del 9.04.2001... del 13.04.2001... del 17.04.2001..."(sentenza appello, pag. 9), dal che si arguirebbe che il credito sia sorto posteriormente all'atto dispositivo del 1998 di costituzione del fondo patrimoniale e che i principi di cui all'art. 2901 c.c. siano stati mal applicati. 15. Tuttavia, il passaggio fondamentale della motivazione, non altrettanto riportato nella censura, riguarda il fatto che «la costituzione dei fondi patrimoniali in questione (sia quello del 10.6.1998 che il secondo del 20.9.2001), è avvenuta proprio quando la società debitrice aveva accumulato rilevanti debiti, non iniziando a pagare le forniture di merce, il che avrebbe fatto emergere l'intento fraudolento di nuocere alle ragioni creditorie» (cfr. sentenza impugnata, p. 11). 16. Il principio applicato dalla Corte di merito, non colto dalla censura, fa invece riferimento all'intento fraudolento dei coniugi manifestato da queste evidenze fattuali, posto che l'atto dispositivo del 1998, a titolo gratuito, non espressamente giustificato da una effettiva necessità di costituzione del fondo patrimoniale per adempiere ai bisogni della famiglia, pur risultando anteriore all'insorgenza dei crediti , era indicativo di una dolosa preordinazione dei coniugi a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito futuro e , come tale, poteva essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato ( cfr . Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 23205 del 15/11/2016; Cass. Sez. 3 n. 18315 del 18/09/2015; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007).17. Sicché la sentenza risulta sufficientemente motivata anche in relazione a tale punto collegato al consilium fraudis dei disponenti, non sussistendo i requisiti perché possa profilarsi il vizio di motivazione denunciato. 18. Il vizio motivazionale, anche con riferimento ai procedimenti avviati prima della novella dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., deve essere interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato della motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia denunciabile è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di " sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053/2014; Cass.Sez. U, Sentenza n. 5888 del 16/05/1992). 19. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, per quanto sopra detto, con spese a carico della ricorrente, oltre il raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in C 4.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a