CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 42025/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~e il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c...vncluko",,, C t< 1141 chiedendo c(n-c,ticaf hnelyvi vi4 t, ‘te ru 3.4 adito il difensore km. dUr fv.r4,.b Kb/VA f;tà.. C4 -1 Im e-cc/p.» oL), cArl, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 aprile 2005 dal Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di riciclaggio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di riciclaggio e alla mancata riqualificazione del fatto in termini di ricettazione. In particolare, la ricorrente ritiene che • l'utilizzazione della targa prima apposta sull'auto del marito non potrebbe provare nulla al di fuori dell'illecita ricezione, tipica del delitto di ricettazione; • nemmeno proverebbe nulla il fatto che la donna, in precedenza vista la guida della stessa automobile, su sollecitazione delle persone offese abbia detto di nulla sapere della stessa; • non vi sarebbe prova della consapevolezza dell'utilizzo della targa; • la mancanza di giustificazione inerente al titolo di acquisizione del mezzo risulterebbe circostanza neutra così come circostanza neutra risulterebbe il fatto di essersi avvalsa della facoltà di non rispondere in quanto mero esercizio di un diritto 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) 1.1. Nel caso di specie, risultano adeguatamente valorizzati l'accertata disponibilità dell'automobile, la precedente apposizione delle medesime targhe ad altro veicolo sempre nella disponibilità della ricorrente, l'atteggiamento palesemente reticente della stessa. Da tali elementi i giudici del merito hanno logicamente desunto la piena consapevolezza del fatto che l'automobile nella propria disponibilità risultava di provenienza illecita e che ad essa erano state apposte delle targhe di altro veicolo in modo da occultarne la provenienza delittuosa. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e attinente a profili che non avrebbero (e di cui la ricorrente non offre) spiegazione logica alternativa e che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 2.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] (Vincenzo T (Geppin