CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1994
Cassazione n. 41459/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1994 avverso la sentenza del 10/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato avy_ise-alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di Dell'[OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 289/2021, con cui il Gip presso il Tribunale di Lucca ha applicato in data 10/05/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione sulla congruità della pena con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente SO Stefa • • •gini