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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 1981

Cassazione n. 29841/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/02/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata a questi applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso in coltivazione illecita di 37 piante di cannabis indica in avanzato stato di maturazione dell'altezza di circa 145 cm. e dalle quali erano state recise le relative inflorescenze per 383 grammi con altri 23 grammi della stessa sostanza conservati in un contenitore in plastica.

2. Avverso al ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo erronea qualificazione del fatto e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza di una causa di giustificazione nonché in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

L'ordinanza ha erroneamente mancato di qualificare il fatto secondo l'ipotesi di lieve entità non avendo considerato il complesso degli elementi emergenti dagli atti, segnatamente omettendo di considerare la rudimentalità della coltivazione e le stesse dichiarazioni del Cascío sulla destinazione dello stupefacente a fini personali.

In ogni caso, la misura risulta sproporzionata rispetto alla minima offensività del fatto ed ai precedenti non specifici e risalenti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto alla qualificazione del fatto la censura è proposta per inaccessibili valutazioni in fatto rispetto all'ineccepibile considerazione del contesto fattuale che designa l'esistenza di una serra domestica, munita dell'adeguato strumentario, idonea a produrre quantitativi significativi di stupefacente che esulano sia dall'uso esclusivamente personale dello stupefacente - peraltro meramente asserito dal ricorrente - che dal parametro della minima offensività.

3. Generica è la censura sulla misura adottata rispetto alla natura non occasionale del fatto ed alla personalità del ricorrente gravato da numerosissimi precedenti contro il patrimonio.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/02/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Marsala nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata a questi applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso in coltivazione illecita di 37 piante di cannabis indica in avanzato stato di maturazione dell'altezza di circa 145 cm. e dalle quali erano state recise le relative inflorescenze per 383 grammi con altri 23 grammi della stessa sostanza conservati in un contenitore in plastica. 2. Avverso al ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo erronea qualificazione del fatto e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza di una causa di giustificazione nonché in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza ha erroneamente mancato di qualificare il fatto secondo l'ipotesi di lieve entità non avendo considerato il complesso degli elementi emergenti dagli atti, segnatamente omettendo di considerare la rudimentalità della coltivazione e le stesse dichiarazioni del Cascío sulla destinazione dello stupefacente a fini personali. In ogni caso, la misura risulta sproporzionata rispetto alla minima offensività del fatto ed ai precedenti non specifici e risalenti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto alla qualificazione del fatto la censura è proposta per inaccessibili valutazioni in fatto rispetto all'ineccepibile considerazione del contesto fattuale che designa l'esistenza di una serra domestica, munita dell'adeguato strumentario, idonea a produrre quantitativi significativi di stupefacente che esulano sia dall'uso esclusivamente personale dello stupefacente - peraltro meramente asserito dal ricorrente - che dal parametro della minima offensività. 3. Generica è la censura sulla misura adottata rispetto alla natura non occasionale del fatto ed alla personalità del ricorrente gravato da numerosissimi precedenti contro il patrimonio.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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