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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24833/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t/ [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Rilevato che nel caso in esame è contestata la detenzione illegale di caricatore di arma comune da sparo ex artt. 2 e 7

I. n. 895 del 1967.

Considerato, altresì, che le censure difensive di cui al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], seppure relative al solo mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, riprese poi con la memoria difensiva depositata per l'odierna udienza, possono ritenersi attinenti comunque alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto per cui si procede.

Rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la detenzione di un caricatore di arma comune da sparo integra al più la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., ma non quella delittuosa contestata (ex plurimis Sez. 1, n. 3116 del CI9/02/2017-dep. 2018, D'Addio, Rv. 272057, secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del dl. 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, che ha modificato l'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 697 cod. pen., i caricatori per arma comune da sparo non sono più qualificabili come "parti di arma" e sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano destinati a contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe e più di quindici colpi per le armi corte, con la conseguenza che la loro detenzione è punita come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen., solo nel caso di omissione della denunzia, non essendo più prevista dalla legge come reato ove non ricorre detto obbligo).

Ritenuto che, pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato, come qualificato, estinto per prescrizione (in data 25 febbraio 2021, non risultando essere intervenute cause di sospensione).

P.Q.M1.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il real:o, qualificato ai sensi dell'art. 697 cod. pen., è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 12 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t/ [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto Rilevato che nel caso in esame è contestata la detenzione illegale di caricatore di arma comune da sparo ex artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967. Considerato, altresì, che le censure difensive di cui al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], seppure relative al solo mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, riprese poi con la memoria difensiva depositata per l'odierna udienza, possono ritenersi attinenti comunque alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto per cui si procede. Rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la detenzione di un caricatore di arma comune da sparo integra al più la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., ma non quella delittuosa contestata (ex plurimis Sez. 1, n. 3116 del CI9/02/2017-dep. 2018, D'Addio, Rv. 272057, secondo cui a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 aprile 2015 n. 43, di conversione, con modificazioni, del dl. 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, che ha modificato l'art. 38 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 697 cod. pen., i caricatori per arma comune da sparo non sono più qualificabili come "parti di arma" e sono soggetti ad obbligo di denuncia solo se risultano destinati a contenere, rispettivamente, più di cinque colpi per le armi lunghe e più di quindici colpi per le armi corte, con la conseguenza che la loro detenzione è punita come contravvenzione, secondo il disposto di cui all'art. 697 cod. pen., solo nel caso di omissione della denunzia, non essendo più prevista dalla legge come reato ove non ricorre detto obbligo). Ritenuto che, pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato, come qualificato, estinto per prescrizione (in data 25 febbraio 2021, non risultando essere intervenute cause di sospensione). P.Q.M1. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il real:o, qualificato ai sensi dell'art. 697 cod. pen., è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 12 magg
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