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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 1963

Cassazione n. 10886/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ARONA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e confermando nel resto, la pronunzia di condanna del Tribunale di Cassino del 3 marzo 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia articolando una serie di motivi.

3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 26 giugno 2023, con indicazione del termine di gg. 90 per il deposito della motivazione; - i termini per il deposito scadevano in data lunedì 25 settembre 2023 (giorno di scadenza domenica 24 settembre festivo) e il deposito della motivazione della sentenza, intervenuto in data 12 settembre 2023, è stato tempestivo;- il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 25 settembre 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen., cui sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza, ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022; - il termine per la proposizione della impugnazione scadeva, dunque, in data venerdì 24 novembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 6 dicembre 2023 e dunque dodici giorni dopo la scadenza del termine ultimo.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in datai° febbraio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ARONA il 05/06/1963 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva e confermando nel resto, la pronunzia di condanna del Tribunale di Cassino del 3 marzo 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di fiducia articolando una serie di motivi. 3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art.610 comma 5bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché intempestivo: - la sentenza è stata pronunciata in data 26 giugno 2023, con indicazione del termine di gg. 90 per il deposito della motivazione; - i termini per il deposito scadevano in data lunedì 25 settembre 2023 (giorno di scadenza domenica 24 settembre festivo) e il deposito della motivazione della sentenza, intervenuto in data 12 settembre 2023, è stato tempestivo;- il termine per l'impugnazione decorreva dunque dalla data del 25 settembre 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell'art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen., cui sono stati aggiunti i gg. 15 per l'imputato giudicato in assenza, ai sensi dell'art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen., trattandosi di sentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022; - il termine per la proposizione della impugnazione scadeva, dunque, in data venerdì 24 novembre 2023; - il ricorso è stato presentato in data 6 dicembre 2023 e dunque dodici giorni dopo la scadenza del termine ultimo. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in datai° febbraio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 10886/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris