CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 eoni isimiS infbp R51,Aft ni i o" Deci.q4ais, Zl tìL j. 41),/ 29h il -La. KAP a, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta di riesame presentata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. La misura è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione e porto di una pistola cal. 22 in concorso con altri indagati (capo 2) e per la detenzione di svariate armi comuni da sparo (capo 3). L'indagato non risulta, invece, coinvolto nel commercio di droga nonché nelle vicende di corruzione di un Assistente capo di polizia penitenziaria al fine di introdurre nella casa Circondariale di Taranto numerose schede telefoniche di provenienza illecita, anch'essi oggetto dell'indagine. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione preliminare relativa alla violazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., atteso che gli atti e i documenti di cui era stata lamentata l'assenza erano, invece, presenti. Il Tribunale riteneva insussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui al capo 2, atteso che le intercettazioni evidenziavano che, verosimilmente, la pistola non era idonea all'uso in ragione di difetti strutturali che ne rendevano difficile, se non impossibile, la riparazione; confermava, al contrario, l'ordinanza impugnata con riferimento al capo 3 dell'imputazione, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'indagato, "lo zio Sergio" e "Sergino", cui gli interlocutori facevano riferimento nelle conversazioni intercettate, doveva identificarsi, appunto, con [OSCURATO:PERSONA]. Le intercettazioni dimostravano che, nel periodo intercorso dal 25/10/2020 al 6/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenevano svariate armi comuni da sparo della cui manutenzione e riparazione [OSCURATO:PERSONA], esperto di armi, era stato da loro incaricato. Sussistevano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. alla luce della gravità della condotta e dei precedenti penali riportati, uno dei quali specifico. La misura della custodia cautelare in carcere era individuata come l'unica rispondente alle esigenze. In particolare, la misura degli arresti domiciliari non era adeguata, non essendo in grado di impedire la reiterazione del reato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. ikrd La circostanza che, nelle conversazioni intercettate Angelo e Francesco M Soloperto parlassero di una persona non identificata di nome "Sergino" non poteva essere considerato un grave indizio di colpevolezza. La motivazione era, poi, illogica nel ritenere che "Sergino" e lo "zio Sergio" fossero la medesima persona. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse esperto di armi non costituiva un indizio di colpevolezza. Il ricorrente, nell'interrogatorio di garanzia, aveva negato ogni addebito e aveva riferito di non conoscere nessuno degli indagati, tranne i suoi familiari. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della custodia cautelare in carcere. Non sussistevano esigenze cautelari; il Tribunale le aveva ritenute sussistenti sulla base di ragionamenti congetturali, in violazione di banali stereotipi; non esisteva una concreta possibilità di reiterazione dei reati. Vi era, poi, omessa motivazione in ordine alla scelta della misura. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente non fa che riproporre considerazioni di merito, concentrando la sua attenzione sulla sua identificazione nel "Sergino" e nello "zio Sergio" oggetto dei riferimenti di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate: tema affrontato dall'ordinanza impugnata con una motivazione analitica sostanzialmente ignorata dal ricorrente. In sostanza, il ricorso sollecita una valutazione di merito da parte della Corte di legittimità, senza dimostrare la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 2. Analogamente deve osservarsi quanto al secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha anche fornito motivazione alla scelta di applicare la misura più grave. Le considerazioni del ricorrente appaiono del tutto generiche e non dimostrative del vizio denunciato.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il