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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34271/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9625-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CRPLNZ57D06205Q), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 258, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che Io rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 607 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto alla rettifica del classamento dell'unità immobiliare acquistata dal CRIPPA nel Comune di Ospedaletti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Imperia che, con sentenza n. 415/2016, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 607, depositata il 01/10/2020 rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - gli atti di riclassamento, sottesi all'avviso di accertamento impugnato, "adeguatamente motivati, in coerenza con gli orientamenti prevalenti in materia", venendo in rilievo una ipotesi di attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA "cosicché la motivazione appare sufficientemente sorretta dagli elementi indicati, accompagnati dalle risultanze del sopralluogo effettuato e della relativa documentazione, sia valutativa che fotografica.

In particolare, partendo da quanto dichiarato, la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica che, nella specie, risultsa accompagnata da una serie di elementi coerenti ed adeguati.

L'immobile risulta di assoluto pregio, sia per qualità architettonica e di arredi, sia in relazione alle pertinenze" (cfr. motivazione della sentenza impugnata); Ric. 2021 n. 9625 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 335 e ss., legge 311/2004 e dell'obbligo di motivazione degli atti di rettifica e/o accertamento in materia tributaria" (cfr. ricorso, p. 2), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento impugnato correttamente e congruamente motivato, considerando lo stesso emesso all'esito di una procedura DOCFA, laddove, al contrario, trattandosi di una rettifica operata di ufficio, ex art. 1, commi 335 ss. della

I. n. 311 del 2004, occorreva una motivazione diversa, che desse conto degli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare; che il motivo è manifestamente infondato; che risulta dalla gravata decisione che la rettifica del classamento operata dall'Ufficio conseguì ad una procedura DOCFA: l'accertamento in fatto sotteso a tale conclusione (e la connessa qualificazione giuridica della intera vicenda sottesa all'emissione dell'avviso di accertamento), a ben vedere, non solo non ha formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (la questione, infatti, è stata affrontata solo in via incidentale dalla parte ricorrente alla p. 5, cpv. del ricorso, al fine di corroborare la propria tesi difensiva concernente la necessità di una motivazione diversa e più ampia dell'avviso di accertamento medesimo), ma è ulteriormente confermata dalla Ric. 2021 n. 9625 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- stessa lettura del ricorso, laddove la difesa del CRIPPA evidenzia come l'atto impugnato "basava la propria motivazione esclusivamente sulla base di metodologie comparative in conformità alle disposizioni che regolano il [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, "dati di classamento e di rendita catastale antecedenti alla dichiarazione presentata in data 08/11/2010" (cfr. ricorso, p. 3, sottolineato a cura del ricorrente), chiarendo ulteriormente che la rettifica si sarebbe ridotta ad un "mero ripescaggio, ad opera dell'Ufficio provinciale di Imperia, della precedente classificazione catastale, senza alcuna verifica, né di ordine collettivo, né - e tantomeno - di ordine individuale" (cfr. ivi, p. 5, cpv.); che, dunque, sulla base di tale premessa non sussiste il denunziato vizio, essendosi la C.T.R. attenuta al principio - consolidato in materia (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 20.11.2019, n. 30166, Rv. 655929-01) - per cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica del classamento di immobili originato da procedura DOCFA è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi dì fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi - come nella specie - da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni ("l'immobile risulta di assoluto pregio, sia per qualità architettonica e di arredi sia in relazione alle pertinenze" - cfr. sentenza impugnata, p. 2, prime due righe); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ.) la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il presupposto applicativo dell'art. 1, comma 335 e 55,

I. 311/2004" (cfr. ricorso, p. 2), per avere la C.T.R. - senza Pic. 2021 n. 9525 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4- fornire una adeguata motivazione rispetto alle censure sollevate, al riguardo da esso cRIPPA - erroneamente ritenuto che tra l'Ufficio ed il contribuente si fosse sviluppato un contraddittorio, in realtà insussistente, anteriormente all'emissione dell'avviso di accertamento; che il motivo è manifestamente inammissibile, sotto molteplici profili; che osserva il Collegio come il motivo: a) non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, emergendo all'evidenza come la C.T.R. abbia semplicemente qualificato la procedura DOCFA in termini di "procedura collaborativa", senza altro aggiungere circa l'esistenza di un previo contraddittorio endoprocedìmentale con il contribuente.

Peraltro, per mera completezza espositiva si evidenzia che, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della cd. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per í tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per í quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, ricorrendo esso soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito (Cfr. Cass., Sez. 5, 23.2.2021, n. 4752, Rv. 660667-02); b) pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente trascritto in ricorso, quantomeno nelle parti essenziali, se e come le "censure mosse [al riguardo] nel corso del giudizio di appello" (cfr. ricorso, p. 6, cpv.) furono effettivamente proposte (arg.

Ric. 2021 n. 9625 sez.

Sesto civile - T - ud. 29-09-2022 -5- da Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01); c) fa valere una tipologia di vizio della motivazione non più delibabile da questa Corte, trattandosi di sentenza di secondo grado depositata dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.000,00 (tremila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9625-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CRPLNZ57D06205Q), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 258, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che Io rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 607 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto alla rettifica del classamento dell'unità immobiliare acquistata dal CRIPPA nel Comune di Ospedaletti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Imperia che, con sentenza n. 415/2016, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 607, depositata il 01/10/2020 rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - gli atti di riclassamento, sottesi all'avviso di accertamento impugnato, "adeguatamente motivati, in coerenza con gli orientamenti prevalenti in materia", venendo in rilievo una ipotesi di attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA "cosicché la motivazione appare sufficientemente sorretta dagli elementi indicati, accompagnati dalle risultanze del sopralluogo effettuato e della relativa documentazione, sia valutativa che fotografica. In particolare, partendo da quanto dichiarato, la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica che, nella specie, risultsa accompagnata da una serie di elementi coerenti ed adeguati. L'immobile risulta di assoluto pregio, sia per qualità architettonica e di arredi, sia in relazione alle pertinenze" (cfr. motivazione della sentenza impugnata); Ric. 2021 n. 9625 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 335 e ss., legge 311/2004 e dell'obbligo di motivazione degli atti di rettifica e/o accertamento in materia tributaria" (cfr. ricorso, p. 2), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento impugnato correttamente e congruamente motivato, considerando lo stesso emesso all'esito di una procedura DOCFA, laddove, al contrario, trattandosi di una rettifica operata di ufficio, ex art. 1, commi 335 ss. della I. n. 311 del 2004, occorreva una motivazione diversa, che desse conto degli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare; che il motivo è manifestamente infondato; che risulta dalla gravata decisione che la rettifica del classamento operata dall'Ufficio conseguì ad una procedura DOCFA: l'accertamento in fatto sotteso a tale conclusione (e la connessa qualificazione giuridica della intera vicenda sottesa all'emissione dell'avviso di accertamento), a ben vedere, non solo non ha formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (la questione, infatti, è stata affrontata solo in via incidentale dalla parte ricorrente alla p. 5, cpv. del ricorso, al fine di corroborare la propria tesi difensiva concernente la necessità di una motivazione diversa e più ampia dell'avviso di accertamento medesimo), ma è ulteriormente confermata dalla Ric. 2021 n. 9625 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- stessa lettura del ricorso, laddove la difesa del CRIPPA evidenzia come l'atto impugnato "basava la propria motivazione esclusivamente sulla base di metodologie comparative in conformità alle disposizioni che regolano il [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, "dati di classamento e di rendita catastale antecedenti alla dichiarazione presentata in data 08/11/2010" (cfr. ricorso, p. 3, sottolineato a cura del ricorrente), chiarendo ulteriormente che la rettifica si sarebbe ridotta ad un "mero ripescaggio, ad opera dell'Ufficio provinciale di Imperia, della precedente classificazione catastale, senza alcuna verifica, né di ordine collettivo, né - e tantomeno - di ordine individuale" (cfr. ivi, p. 5, cpv.); che, dunque, sulla base di tale premessa non sussiste il denunziato vizio, essendosi la C.T.R. attenuta al principio - consolidato in materia (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 20.11.2019, n. 30166, Rv. 655929-01) - per cui l'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica del classamento di immobili originato da procedura DOCFA è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi dì fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi - come nella specie - da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni ("l'immobile risulta di assoluto pregio, sia per qualità architettonica e di arredi sia in relazione alle pertinenze" - cfr. sentenza impugnata, p. 2, prime due righe); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ.) la "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il presupposto applicativo dell'art. 1, comma 335 e 55, I. 311/2004" (cfr. ricorso, p. 2), per avere la C.T.R. - senza Pic. 2021 n. 9525 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4- fornire una adeguata motivazione rispetto alle censure sollevate, al riguardo da esso cRIPPA - erroneamente ritenuto che tra l'Ufficio ed il contribuente si fosse sviluppato un contraddittorio, in realtà insussistente, anteriormente all'emissione dell'avviso di accertamento; che il motivo è manifestamente inammissibile, sotto molteplici profili; che osserva il Collegio come il motivo: a) non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, emergendo all'evidenza come la C.T.R. abbia semplicemente qualificato la procedura DOCFA in termini di "procedura collaborativa", senza altro aggiungere circa l'esistenza di un previo contraddittorio endoprocedìmentale con il contribuente. Peraltro, per mera completezza espositiva si evidenzia che, qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della cd. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per í tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per í quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, ricorrendo esso soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito (Cfr. Cass., Sez. 5, 23.2.2021, n. 4752, Rv. 660667-02); b) pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente trascritto in ricorso, quantomeno nelle parti essenziali, se e come le "censure mosse [al riguardo] nel corso del giudizio di appello" (cfr. ricorso, p. 6, cpv.) furono effettivamente proposte (arg. Ric. 2021 n. 9625 sez. Sesto civile - T - ud. 29-09-2022 -5- da Cass., Sez. 2, 9.8.2018, n. 20694, Rv. 650009-01); c) fa valere una tipologia di vizio della motivazione non più delibabile da questa Corte, trattandosi di sentenza di secondo grado depositata dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 3.000,00 (tremila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 34271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris