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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10651/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni della persona offesa e documenti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché deduce un travisamento della prova da parte della corte che risulta inesistente, in quanto non censura la ritenuta esistenza di un dato processuale effettivamente inesistente, ma critica l'interpretazione di un dato processuale effettivamente esistente, l'atto allegato al contratto di cessione, che non risulta manifestamente illogica; che il terzo motivo non è consentito poiché non deduce in sostanza vizi della motivazione ma propone una diversa lettura delle emergenze processuali che esula dal sindacato di questa Corte , rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito poiché è articolato esclusivamente in fatto e sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di una differente ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi (dichiarazioni della persona offesa e documenti) idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché deduce un travisamento della prova da parte della corte che risulta inesistente, in quanto non censura la ritenuta esistenza di un dato processuale effettivamente inesistente, ma critica l'interpretazione di un dato processuale effettivamente esistente, l'atto allegato al contratto di cessione, che non risulta manifestamente illogica; che il terzo motivo non è consentito poiché non deduce in sostanza vizi della motivazione ma propone una diversa lettura delle emergenze processuali che esula dal sindacato di questa Corte , rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 10651/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris