CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 31194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 19 giugno 2018 del Tribunale di Pesaro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, cod. peri.; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale entità è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'attenuante è applicabile solo qualora il danno sia esiguo, ossia economicamente irrisorio, e l'asportazione dei pluviali con danneggiamento delle mattonelle non può definirsi tale; - che il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui si deduce l'assenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con il quale si chiedeva la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, atteso che il motivo di appello era manifestamente infondato, in quanto a detta prevalenza osta l'art. 69, quarto comma, cod. pen., essendo stata applicata la recidiva reiterata; - che in relazione alla misura della pena la Corte di appello ha adeguatamente motivato, tenendo conto che la pena inflitta è inferiore alla media edittale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. J.r:-)7E-27.- Così deciso il 25/05/2022. ii\-: Ci,j',:CELLERìA