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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05117/2023

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ORDINANZA sul ricorso 35132/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 112/g presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3255/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], Francesco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per Cassazione con due motivi per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3255 del 14 giugno 2019.

2. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che:

3. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell'udienza in camera di consiglio, precisamente il 20 ottobre, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. [OSCURATO:SOCIETA]. controricorrente ha aderito, con sottoscrizione del procuratore speciale.

Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione in data 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35132/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] tutti in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 112/g presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3255/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata 11 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], Francesco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per Cassazione con due motivi per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3255 del 14 giugno 2019. 2. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 3. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia. Prima dell'udienza in camera di consiglio, precisamente il 20 ottobre, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti. [OSCURATO:SOCIETA]. controricorrente ha aderito, con sottoscrizione del procuratore speciale. Trattasi di rinuncia rituale, giacchè soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.). P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione in data 8
Sentenza Cassazione n. 05117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris