CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00152/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 27035 del 6 giugno 2024 la SETTIMA SEZIONE PENALE di questa SUPREMA CORTE ha dichiarato inammissibile il ricorso per errore di fatto presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 18 maggio 2023 della QUINTA SEZIONE PENALE di questa stessa Corte. 2. Il ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, da qualificarsi come ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen., è stato proposto personalmente dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data 18 ottobre 2024. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte, peraltro, si è già espressa affermando che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039). I motivi cui il ricorso è affidato sono, comunque, conclamatamente aspecifici, in quanto articolati senza alcun confronto con le ragioni della decisione oggetto di impugnazione. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci