CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 42894/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] parte civile avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che aveva concluso per la correzione dell'errore della sentenza impugnata FATTO E DIRITTO Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 11238/2024 all'udienza del 04/06/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. (capo A) e art. 189, comma 1 e 6, d. Igs 30 aprile 1992 n. 285 (capo B), commessi in Trapani il 21 febbraio 2019, ritenuto il reato di cui al capo A) di competenza del Giudice di Pace, ha disposto la trasmissione degli atti in ordine a tale reato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani e ha ridotto la pena inflitta in ordine al reato di cui al capo B), revocando le statuizioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; lette la memoria del difensore dell'imputato; rilevato che nel corso della udienza davanti a questa Corte il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato conclusioni scritte e nota spese; considerato che nel dispositivo della sentenza per mero errore non sono state liquidate le spese alla parte civile e che, pertanto, tale dispositivo, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretto (in ordine alla ritenuta emendabilità con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità si veda Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 - 01 secondo cui "In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto"). Il dispositivo deve essere integrato nel senso che dopo la parola "ammende" deve essere aggiunta la frase: "oltrechè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila oltre ad accessori come per legge" P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo e della sentenza n.26797/2024, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione alla udienza del 4 giugno 2024 nel procedimento n. 11238/2024 R.G.N., integrando il dispositivo dopo la parola "ammende" con la seguente statuizione " "oltrechè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel presente grado di legittimità, che liquida in euro tremila oltre ad accessori come per legge" Così deciso il 30 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] deie13 eek..