Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 34449/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e si risolve nella riproposizione di deduzioni difensive, in relazione alle quali la Corte ha adeguatamente motivato, rilevando che l'elemento psicologico della contestata calunnia era inequivocamente desumibile dalla documentazione acquisita, attestante l'autorizzazione ad effettuare per conto del ricorrente il passaggio dell'utenza domestica del gas ad altro fornitore, dovendosi escludere la buona fede del predetto al momento della falsa incolpazione, formulata a carico di ignoti ma in un quadro tale da consentire di individuare con certezza il soggetto contro cui era indirizzata l'accusa; Ritenuto che il secondo motivo mira a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione con la quale si è valorizzata l'aggressività del complessivo comportamento del ricorrente, che aveva anche minacciato ritorsioni, tanto da indurre la persona offesa ad ipotizzare una querela per atti persecutori; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi invece accogliere la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile che non ha fornito un tempestivo e concreto contributo ai fini della decisione, contrastando l'avversa pretesa (sul punto Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e si risolve nella riproposizione di deduzioni difensive, in relazione alle quali la Corte ha adeguatamente motivato, rilevando che l'elemento psicologico della contestata calunnia era inequivocamente desumibile dalla documentazione acquisita, attestante l'autorizzazione ad effettuare per conto del ricorrente il passaggio dell'utenza domestica del gas ad altro fornitore, dovendosi escludere la buona fede del predetto al momento della falsa incolpazione, formulata a carico di ignoti ma in un quadro tale da consentire di individuare con certezza il soggetto contro cui era indirizzata l'accusa; Ritenuto che il secondo motivo mira a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione con la quale si è valorizzata l'aggressività del complessivo comportamento del ricorrente, che aveva anche minacciato ritorsioni, tanto da indurre la persona offesa ad ipotizzare una querela per atti persecutori; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi invece accogliere la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile che non ha fornito un tempestivo e concreto contributo ai fini della decisione, contrastando l'avversa pretesa (sul punto Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris