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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41233/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'esistenza di un assunto accordo con il titolare del negozio per la simulazione del reato affinché il proprietario dell'esercizio commerciale potesse conseguire un indennizzo da una compagnia assicurativa e che, nel disattendere tale censura, la Corte territoriale ha argomentato, in modo non manifestamente illogico, nel senso che le relative deduzioni del MEDORO sono smentite dall'assenza di una polizza assicurativa al momento del fatto che avrebbe indennizzato il titolare del negozio per i fatti occorsi e dall'inesistenza di contatti, anche attraverso l'esame dei tabulati, tra i due (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'esistenza di un assunto accordo con il titolare del negozio per la simulazione del reato affinché il proprietario dell'esercizio commerciale potesse conseguire un indennizzo da una compagnia assicurativa e che, nel disattendere tale censura, la Corte territoriale ha argomentato, in modo non manifestamente illogico, nel senso che le relative deduzioni del MEDORO sono smentite dall'assenza di una polizza assicurativa al momento del fatto che avrebbe indennizzato il titolare del negozio per i fatti occorsi e dall'inesistenza di contatti, anche attraverso l'esame dei tabulati, tra i due (pag. 2); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris