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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13617/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 670 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentat a e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliata presso il suo studio ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rtners) , i n Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23/A -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Ancona n. 894 /20 20 pubblicata il 9.9.2020,notificata il 17.9.2020 .

Oggetto: conto corrente Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─Con sentenza n.706/2015 in data 3-14.8.2015 il Tribunale di Fermo, ha rigettato la domanda proposta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori in solido della società debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata n. 67/13 in data 11.10.2013) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della complessiva somma di € 242.211,93 oltre accessori e spese, di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 21.11.2012, in virtù di n. 4 contratti di apertura di conto corrente (di cui due ordinari e due in conto anticipi), di un contratto Cartasi -tutti sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] un anticipo su fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA], di RI.BA. insolute e di fidejussione omnibus costituita da Capancioni e Fioretti in via solidale finoalla concorrenza di €.300.000. 2.─ Gli attuali ricorrenti hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Anconachiedendone la riforma.

3. ─ Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) diversamente da quanto dedotto dagli appellanti la banca ha dimostrato l'esistenza del credito azionato mediante la produzione, all'atto della sua costituzione in giudizio, quanto al c/c ordinario n. 42557, al c/c anticipi SBF n. 42558 e al c/c anticipi su fatture n. 42568, di tutti gli estratti conto dalla data di apertura dei singoli rapporti fino al 31.12.2011, essendo quelli alla data del 30.06.2012 già stati depositati nella fase monitoria, nonché di n. 15 richieste di anticipi su fattura relativi al predetto c/c n. 42557: dalle movimentazioni delle analitiche operazioni effettuate è stato, pertanto, possibile ricostruire l'andamento di ciascun conto corrente, nonché l'entità del saldo passivo iniziale alla fine diogni trimestre e ulteriore documentazione che comprova la pattuizione delle condizioni contrattuali concordate per i singoli rapporti; b)a corredo della richiesta monitoria è stato allegato l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB n. 385/1993 reso conforme alle scritture contabili dal dirigente della Banca e recante l’ulteriore dichiarazione che il credito è vero liquido ed esigibile; c) gli appellanti hanno dedotto censure generiche senza specificare quali tra le partite contabili annotate negli estratti conto fossero ritenute illegittime, quali sarebbero gli interessi applicati e le commissioni non specificamente pattuite e quali errori nella contabilizzazione del conto corrente; d) la perizia contabile richiesta è stata correttamente inevasa, poiché: «in mancanza di un principio di prova l’accertamento tecnico contabile richiesto appare meramente esplorativo»; e)la parte attrice è, in ogni caso onerata di allegare i fatti primari su cui basare l’accertamento contabile; e) la banca ha fornito prova degli elementi di fatto che hanno giustificato il recesso unilaterale in presenza di insussistenza o comunque una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore e,quindi, la richiesta di esigere immediatamente la prestazione .

4. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],hanno presentato ricorso per cassazione con tremotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono :5. − Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.633, comma 1, n.1 c.p.c. (del procedimento di ingiunzione- condizioni di ammissibilità-Prova) e dell’art. 50 d.lgs. n. 385/1993 TUB il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 5.1−La censura insiste nel ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base dell’estratto dei saldaconti e, quindi , non conformemente a quanto richiesto dall’art. 50 TUB dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993.

La censura è inammissibile, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di merito sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, di guisa che, ove pure il ricorso fosse stato rilasciato sulla base di documentazione non idonea, ciò che conta è c he la prova del credito sia stata prodotta nella fase di opposizione.

In ogni caso la censura ignora , clamorosamente , che la sentenza impugnata a p. 5 dichiara che:«a corredo della richiesta monitoria è stato allegato l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB n. 385/1993 reso conforme alle scritture contabili dal dirigente della Banca e recante l’ulteriore dichiarazione che il credito è vero liquido ed esigibilenonché il “timbro di certificazione ex art. 50 TUB».

Egualmente inammissibile è la deduzione che ritiene che debba essere data la prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente e il documento deve recare la firma del funzionario leggibile per evitare l’impossibilità di identificare senza ombra di dubbio il firmatario e la sua qualifica.

La censura non consente di verificare la corrispondenza tra i fatti allegati e la documentazione stessa, poiché questa non è trascritta nell’atto o non sono indicati dove sono stati allegati per cui si traduce in una diversa interpretazione fattuale che non è censurabile ex art. 360, n.3, c.p.c.

Stessi rilievi possono essere svolti per la censura riguardante l’entità degli esiti probatori ove i ricorrenti deducono la corrispondenza tra quanto affermato dalla Corte e le loro affermazioni rispetto alla documentazione depositata («la sentenza di cui si chiede la cassazione è fondata sul presupposto che esistono nel processo documenti che in realtà non ci sono, ossia gli estratti conto»). 6.−Con il secondomotivo: Violazione e falsa applicazione degli artt . 1832, 2697 c.c. il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 6.1−La censura è inammissibile.

Nel giudizio di meritosono stati prodotti i contratti, le fideiussioni, gli estratti conto, e il giudice ha ritenuto che il materiale fosse sufficiente, il che costituisce apprezzamento di merito che non è censurabile in sede di legittimità.

In generale le censure sono tutte dirette a contestare gli accertamenti istruttori del Giudice di merito, ritenendo che non corrispondano alla realtà documentale depositata.

Non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313/2006; Cass. n. 195 /2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010).

Anche in questa censura le doglianze sono attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., n. 13238/2017; Cass., n. 26110/2015).

Quanto alle pretese avvenute contestazioni sugli estratti conto depositati che i ricorrenti lamentano di aver dedotto sin dal giudizio di opposizione e che sono trascritte nel ricorso deve ribadirsi che trattasi di censure generiche e non specifiche che si limitano a negare la congruità degli addebiti senza addurre alcuna allegazione a sostegno delle censure formulate.

La Corte fa riferimento in modo chiaro non all’esistenza delle contestazioni ma all’inesistenza di “una specifica contestazione” il che corrisponde esattamente a quanto avvenuto.

La censura sulla mancata allegazione dell’invio effettivo degli estratti conto al debitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è questione irrilevante poiché è noto che la mancata contestazione degli estratti conto non vale a superare la nullità delle clausole contrattuali che restano eccepibili nonostante che gli estratti non siano stati contestati (Cass., n. 17679/2009e successive conformi) 7.−Con il terzomotivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191, c.p.c.il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 7.1−La censura si fonda una non corretta interpretazione della motivazione della sentenza nella parte in cui giustifica la mancata ammissione della CTU richiesta dagli attuali ricorrenti precisando che: «la parte attrice è comunque onerata di allegare i fatti primari su cui basare il successivo accertamento, costituendo prerogativa del giudice stabilire nel corso dell’istruttoria se la CTU sia necessaria ed opportuna».

La censura deduce che nel caso esaminato dalla Corte la parte attrice è la Banca e non i ricorrenti.

La lettura complessiva del dispositivo fa facilmente comprendere che la Corte ha voluto far riferimento alla parte che ha promosso l’appello ed ha richiesto la CTU e in tal senso la denomina attrice.L’attività del consulente può consistere (e generalmente consiste), dunque, nell’assistere il giudice nellavalutazione tecnica delle prove raccolte (consulenza cd. deducente), ma puòdivenire essa stessa un mezzo di prova, allorquando, come osservato indottrina, si traduca “nell’indagare direttamente per ricostruire dei fatti, siasotto il profilo dinamico (cause), sia sotto il profilo cinematico (svolgimento), per poi riferire al giudice quanto [il c.t.u.] ha rilevato, osservando le tracce diciò che è avvenuto, e quanto ha appreso, informandosi”.

In quest’ultimo caso,la consulenza tecnica viene definita “percipiente”, ad indicare che l’ausiliario è incaricato (non solo della valutazione ma, ancor prima) dell’accertamentodi fatti, la cui stessa percezione richiede il possesso di cognizioni tecniche.In considerazione del suo precipuo ruolo di integrazione dell’attività decisoria del giudice, peraltro, la giurisprudenza di legittimitàafferma costantemente che la consulenza tecnica non possa valere ad esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle relative domande o eccezioni, sicché legittimamente il giudice non la dispone ove con essa le parti intendano procedere ad un’indagine “esplorativa” intorno ad elementi o fatti non provati (nuovamente Cass., n.1764/2024).Ed è quello che è esattamente avvenuto nel caso di specie ove la Corte di merito ha ritenuto che le contestazioni sollevate dagli attuali ricorrenti non fossero specifiche e, quindi, idonee a contrastare la documentazione contabile acquisita. 8.−Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro,al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio d ell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], 670 -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentat a e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliata presso il suo studio ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rtners) , i n Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23/A -controricorrente– Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Ancona n. 894 /20 20 pubblicata il 9.9.2020,notificata il 17.9.2020 . Oggetto: conto corrente Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─Con sentenza n.706/2015 in data 3-14.8.2015 il Tribunale di Fermo, ha rigettato la domanda proposta nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori in solido della società debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata n. 67/13 in data 11.10.2013) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della complessiva somma di € 242.211,93 oltre accessori e spese, di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 21.11.2012, in virtù di n. 4 contratti di apertura di conto corrente (di cui due ordinari e due in conto anticipi), di un contratto Cartasi -tutti sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] un anticipo su fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA], di RI.BA. insolute e di fidejussione omnibus costituita da Capancioni e Fioretti in via solidale finoalla concorrenza di €.300.000. 2.─ Gli attuali ricorrenti hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Anconachiedendone la riforma. 3. ─ Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a) diversamente da quanto dedotto dagli appellanti la banca ha dimostrato l'esistenza del credito azionato mediante la produzione, all'atto della sua costituzione in giudizio, quanto al c/c ordinario n. 42557, al c/c anticipi SBF n. 42558 e al c/c anticipi su fatture n. 42568, di tutti gli estratti conto dalla data di apertura dei singoli rapporti fino al 31.12.2011, essendo quelli alla data del 30.06.2012 già stati depositati nella fase monitoria, nonché di n. 15 richieste di anticipi su fattura relativi al predetto c/c n. 42557: dalle movimentazioni delle analitiche operazioni effettuate è stato, pertanto, possibile ricostruire l'andamento di ciascun conto corrente, nonché l'entità del saldo passivo iniziale alla fine diogni trimestre e ulteriore documentazione che comprova la pattuizione delle condizioni contrattuali concordate per i singoli rapporti; b)a corredo della richiesta monitoria è stato allegato l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB n. 385/1993 reso conforme alle scritture contabili dal dirigente della Banca e recante l’ulteriore dichiarazione che il credito è vero liquido ed esigibile; c) gli appellanti hanno dedotto censure generiche senza specificare quali tra le partite contabili annotate negli estratti conto fossero ritenute illegittime, quali sarebbero gli interessi applicati e le commissioni non specificamente pattuite e quali errori nella contabilizzazione del conto corrente; d) la perizia contabile richiesta è stata correttamente inevasa, poiché: «in mancanza di un principio di prova l’accertamento tecnico contabile richiesto appare meramente esplorativo»; e)la parte attrice è, in ogni caso onerata di allegare i fatti primari su cui basare l’accertamento contabile; e) la banca ha fornito prova degli elementi di fatto che hanno giustificato il recesso unilaterale in presenza di insussistenza o comunque una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore e,quindi, la richiesta di esigere immediatamente la prestazione . 4. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],hanno presentato ricorso per cassazione con tremotivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti deduc ono :5. − Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt.633, comma 1, n.1 c.p.c. (del procedimento di ingiunzione- condizioni di ammissibilità-Prova) e dell’art. 50 d.lgs. n. 385/1993 TUB il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 5.1−La censura insiste nel ritenere che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base dell’estratto dei saldaconti e, quindi , non conformemente a quanto richiesto dall’art. 50 TUB dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993. La censura è inammissibile, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di merito sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, di guisa che, ove pure il ricorso fosse stato rilasciato sulla base di documentazione non idonea, ciò che conta è c he la prova del credito sia stata prodotta nella fase di opposizione. In ogni caso la censura ignora , clamorosamente , che la sentenza impugnata a p. 5 dichiara che:«a corredo della richiesta monitoria è stato allegato l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB n. 385/1993 reso conforme alle scritture contabili dal dirigente della Banca e recante l’ulteriore dichiarazione che il credito è vero liquido ed esigibilenonché il “timbro di certificazione ex art. 50 TUB». Egualmente inammissibile è la deduzione che ritiene che debba essere data la prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente e il documento deve recare la firma del funzionario leggibile per evitare l’impossibilità di identificare senza ombra di dubbio il firmatario e la sua qualifica. La censura non consente di verificare la corrispondenza tra i fatti allegati e la documentazione stessa, poiché questa non è trascritta nell’atto o non sono indicati dove sono stati allegati per cui si traduce in una diversa interpretazione fattuale che non è censurabile ex art. 360, n.3, c.p.c. Stessi rilievi possono essere svolti per la censura riguardante l’entità degli esiti probatori ove i ricorrenti deducono la corrispondenza tra quanto affermato dalla Corte e le loro affermazioni rispetto alla documentazione depositata («la sentenza di cui si chiede la cassazione è fondata sul presupposto che esistono nel processo documenti che in realtà non ci sono, ossia gli estratti conto»). 6.−Con il secondomotivo: Violazione e falsa applicazione degli artt . 1832, 2697 c.c. il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 6.1−La censura è inammissibile. Nel giudizio di meritosono stati prodotti i contratti, le fideiussioni, gli estratti conto, e il giudice ha ritenuto che il materiale fosse sufficiente, il che costituisce apprezzamento di merito che non è censurabile in sede di legittimità. In generale le censure sono tutte dirette a contestare gli accertamenti istruttori del Giudice di merito, ritenendo che non corrispondano alla realtà documentale depositata. Non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313/2006; Cass. n. 195 /2016; Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 8315/2013; Cass. n. 16698/2010; Cass. n. 7394/2010). Anche in questa censura le doglianze sono attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., n. 13238/2017; Cass., n. 26110/2015). Quanto alle pretese avvenute contestazioni sugli estratti conto depositati che i ricorrenti lamentano di aver dedotto sin dal giudizio di opposizione e che sono trascritte nel ricorso deve ribadirsi che trattasi di censure generiche e non specifiche che si limitano a negare la congruità degli addebiti senza addurre alcuna allegazione a sostegno delle censure formulate. La Corte fa riferimento in modo chiaro non all’esistenza delle contestazioni ma all’inesistenza di “una specifica contestazione” il che corrisponde esattamente a quanto avvenuto. La censura sulla mancata allegazione dell’invio effettivo degli estratti conto al debitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è questione irrilevante poiché è noto che la mancata contestazione degli estratti conto non vale a superare la nullità delle clausole contrattuali che restano eccepibili nonostante che gli estratti non siano stati contestati (Cass., n. 17679/2009e successive conformi) 7.−Con il terzomotivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191, c.p.c.il tutto in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 7.1−La censura si fonda una non corretta interpretazione della motivazione della sentenza nella parte in cui giustifica la mancata ammissione della CTU richiesta dagli attuali ricorrenti precisando che: «la parte attrice è comunque onerata di allegare i fatti primari su cui basare il successivo accertamento, costituendo prerogativa del giudice stabilire nel corso dell’istruttoria se la CTU sia necessaria ed opportuna». La censura deduce che nel caso esaminato dalla Corte la parte attrice è la Banca e non i ricorrenti. La lettura complessiva del dispositivo fa facilmente comprendere che la Corte ha voluto far riferimento alla parte che ha promosso l’appello ed ha richiesto la CTU e in tal senso la denomina attrice.L’attività del consulente può consistere (e generalmente consiste), dunque, nell’assistere il giudice nellavalutazione tecnica delle prove raccolte (consulenza cd. deducente), ma puòdivenire essa stessa un mezzo di prova, allorquando, come osservato indottrina, si traduca “nell’indagare direttamente per ricostruire dei fatti, siasotto il profilo dinamico (cause), sia sotto il profilo cinematico (svolgimento), per poi riferire al giudice quanto [il c.t.u.] ha rilevato, osservando le tracce diciò che è avvenuto, e quanto ha appreso, informandosi”. In quest’ultimo caso,la consulenza tecnica viene definita “percipiente”, ad indicare che l’ausiliario è incaricato (non solo della valutazione ma, ancor prima) dell’accertamentodi fatti, la cui stessa percezione richiede il possesso di cognizioni tecniche.In considerazione del suo precipuo ruolo di integrazione dell’attività decisoria del giudice, peraltro, la giurisprudenza di legittimitàafferma costantemente che la consulenza tecnica non possa valere ad esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle relative domande o eccezioni, sicché legittimamente il giudice non la dispone ove con essa le parti intendano procedere ad un’indagine “esplorativa” intorno ad elementi o fatti non provati (nuovamente Cass., n.1764/2024).Ed è quello che è esattamente avvenuto nel caso di specie ove la Corte di merito ha ritenuto che le contestazioni sollevate dagli attuali ricorrenti non fossero specifiche e, quindi, idonee a contrastare la documentazione contabile acquisita. 8.−Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra di loro,al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.500 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contr
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