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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24513/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 c.p.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza, reiterativa della censura già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha correttamente individuato la pluralità di elementi quale elemento significativo dal quali poteva evincersi la prova della destinazione alla vendita dei beni sequestrati, e quindi il dolo richiesto dall'art. 474 c.p.

Oltre al numero dei prodotti, d'altro canto, il giudice dell'appello ha anche correttamente valorizzato ulteriori circostanze, quali le modalità della condotta e l'assenza di documenti giustificativi dell'acquisto della merce.

Come del resto sottolineato dal secondo giudice, comunque, anche il solo elemento numerico potrebbe acquistare autonomo rilievo, potendosi benissimo trattare di una quantità logicamente incompatibile con la fruizione personale, seppure valutata, ma solo a fini sanzionatori, non elevata.

Ragioni questa per le quali, quindi, le censure ora riprodotte nei motivi di ricorso, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna, ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 c.p. Il ricorso è inammissibile. La doglianza, reiterativa della censura già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha correttamente individuato la pluralità di elementi quale elemento significativo dal quali poteva evincersi la prova della destinazione alla vendita dei beni sequestrati, e quindi il dolo richiesto dall'art. 474 c.p. Oltre al numero dei prodotti, d'altro canto, il giudice dell'appello ha anche correttamente valorizzato ulteriori circostanze, quali le modalità della condotta e l'assenza di documenti giustificativi dell'acquisto della merce. Come del resto sottolineato dal secondo giudice, comunque, anche il solo elemento numerico potrebbe acquistare autonomo rilievo, potendosi benissimo trattare di una quantità logicamente incompatibile con la fruizione personale, seppure valutata, ma solo a fini sanzionatori, non elevata. Ragioni questa per le quali, quindi, le censure ora riprodotte nei motivi di ricorso, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 24513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris