CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 11139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:1-[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];2-[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina del24/09/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza emessa il 24/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Latina applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti exart. 444 cod. proc. pen., riconosciuta la attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. equivalentealla recidiva contestata, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 dimulta ciascuno.2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina,con unico atto di impugnazione, propone ricorso il difensore di fiducia degli imputati, avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione dell’art. 444 cod. proc. pen., lamentando la omessa valutazione, da parte delgiudice, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.A tal fine rileva che la violenza esercitata dal complice, che faceva da ‘palo’ in un luogodiverso da quello ove si trovavano gli imputati, odierni ricorrenti, non era stata strumentalead agevolare la loro fuga ed era stata ignorata da costoro sino al momento della convalidadell’arresto.2.2. Con secondo motivo deduce violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., inrelazione all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e 111 Cost.Al riguardo, rileva che il giudice ha ignorato - con conseguente mancato assolvimentodell’obbligo motivazionale - la richiesta degli imputati, ritualmente formulata ex art. 129-biscod. proc. pen., di ammissione ai programmi di giustizia riparativa a cui avrebbero avutodiritto di accesso, avendo integralmente risarcito la persona offesa e ben potendo aspirarecosì ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche.Instano pertanto per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione,alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura disicurezza.Ciò posto, occorre rilevare che rimane inapprezzabile (ed è all'evidenza elusiva deipredetti limiti normativi) la mera enunciazione di un motivo di ricorso pur astrattamente eformalmente consentito, quale nel caso in esame quello relativo alla qualificazione dellacondotta antigiuridica, che tuttavia si traduce in un assunto privo di reali contenuti critici.Invero, per come statuito da questa Corte, la qualificazione giuridica del fatto ritenuta insentenza e corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti processuali puòessere messa in discussione «solo quando risulti, con indiscussa immediatezza,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di un erroremanifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouraoua; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015,Casarin, Rv. 264766 -01;).Ne discende che anche la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la erroneaqualificazione del fatto deve essere necessariamente circoscritta ai «casi di erroremanifesto», ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi inun accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazionepresenti margini di opinabilità, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile daltenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PGc/Cari, Rv. 279842 – 01).Nella specie, poi, i ricorrenti si limitano ad evocare che “il fatto contestato agli imputatinon rientra nella fattispecie di reato che è stato contestato”, giungendo quindi a invocare unadiversa ricostruzione dei fatti e valutazione degli elementi probatori.Né la qualificazione giuridica operata risulta come palesemente eccentrica rispetto alcontenuto dei capi di imputazione.1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi la carenza di interesseex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.1.2.1. Sul tema le Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, hanno ritenuto il caratteregiurisdizionale della decisione assunta dal giudice sulla richiesta di invio a un Centro per lagiustizia riparativa ed hanno affermato la impugnabilità della stessa, con l’appello o con ilricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentementedal regime di procedibilità del reato.[OSCURATO:PERSONA]. Unite con la sentenza citata hanno tuttavia avvertito l’esigenza di ribadire (alparagrafo 8.3.) che una tale impugnazione deve essere sostenuta da un interesse attuale econcreto ex art 568, comma 4, cod. proc. pen., e che è pur sempre oneredell’impugnanteillustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a rimuovere lasituazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale.Tale considerazione si pone nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenzasecondo cui al ricorrente è richiesto di dimostrare la concreta incidenza, seppur potenziale,della chiesta decisione favorevole, dovendo l’interesse sussistere in una prospettivautilitaristica, ossia in relazione alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, ein quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj,Rv. 251693 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Pmt C/ Migliore, Rv. 282542 –01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268990 – 01).1.2.2. Nella specie, difetta l’allegazione di un immediato, concreto ed attuale interessea rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante dalla decisione giudiziale (ilrigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa) di cui si contesta la correttezza, ed aconseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per i ricorrenti un risultato piùvantaggioso: nei ricorsi si rappresenta, infatti, genericamente, che l’esito positivo delprogramma di giustizia riparativa avrebbe consentito di incidere favorevolmente sultrattamento sanzionatorio previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, manon si declina concretamente tale interesse, né si allega la sua persistente attualità.Invero, agli imputati è stata applicata su loro richiesta la pena ex art. 444 cod. proc.pen. in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, reato procedibile d’ufficio per cui nonpuò operare il meccanismo di sospensione del processo, consentito invece dall’art. 129-bis,comma 4, cod. proc. pen., a richiesta dell’imputato, per il caso di reati perseguibili a querelasoggetta a remissione, al fine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa.Essendosi il processo a carico degli imputati concluso con sentenza, su loro richiestaavanzata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., alla udienza del 24 settembre 2025, e noncomportando l’accoglimento della richiesta di ammissione al programma di giustiziariparativa alcuna sospensione del processo, i ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare qualeinteresse concreto ed attuale potessero avere alla impugnazione della decisione di diniegodi accesso alla giustizia riparativa, non risultando neppure dedotto un vizio attinente allaespressione della volontà confluita nella richiesta di applicazione della pena.2. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo allanatura dei motivi ed ai profili di colpa ravvisabili, si stima di determinare in euro tremila.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11139/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA AIELLI - Presidente - Sent. n. sez. 258/2026MICHELE [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36218/2025EMANUELE CERSOSIMOha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:1-[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];2-[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina del24/09/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza emessa il 24/09/2025, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Latina applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti exart. 444 cod. proc. pen., riconosciuta la attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. equivalentealla recidiva contestata, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 dimulta ciascuno.2. Avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina,con unico atto di impugnazione, propone ricorso il difensore di fiducia degli imputati, avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,violazione dell’art. 444 cod. proc. pen., lamentando la omessa valutazione, da parte delgiudice, della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.A tal fine rileva che la violenza esercitata dal complice, che faceva da ‘palo’ in un luogodiverso da quello ove si trovavano gli imputati, odierni ricorrenti, non era stata strumentalead agevolare la loro fuga ed era stata ignorata da costoro sino al momento della convalidadell’arresto.2.2. Con secondo motivo deduce violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., inrelazione all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e 111 Cost.Al riguardo, rileva che il giudice ha ignorato - con conseguente mancato assolvimentodell’obbligo motivazionale - la richiesta degli imputati, ritualmente formulata ex art. 129-biscod. proc. pen., di ammissione ai programmi di giustizia riparativa a cui avrebbero avutodiritto di accesso, avendo integralmente risarcito la persona offesa e ben potendo aspirarecosì ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche.Instano pertanto per l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressionedella volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione,alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura disicurezza.Ciò posto, occorre rilevare che rimane inapprezzabile (ed è all'evidenza elusiva deipredetti limiti normativi) la mera enunciazione di un motivo di ricorso pur astrattamente eformalmente consentito, quale nel caso in esame quello relativo alla qualificazione dellacondotta antigiuridica, che tuttavia si traduce in un assunto privo di reali contenuti critici.Invero, per come statuito da questa Corte, la qualificazione giuridica del fatto ritenuta insentenza e corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti processuali puòessere messa in discussione «solo quando risulti, con indiscussa immediatezza,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o frutto di un erroremanifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouraoua; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015,Casarin, Rv. 264766 -01;).Ne discende che anche la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo la erroneaqualificazione del fatto deve essere necessariamente circoscritta ai «casi di erroremanifesto», ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi inun accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazionepresenti margini di opinabilità, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modoaspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile daltenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PGc/Cari, Rv. 279842 – 01).Nella specie, poi, i ricorrenti si limitano ad evocare che “il fatto contestato agli imputatinon rientra nella fattispecie di reato che è stato contestato”, giungendo quindi a invocare unadiversa ricostruzione dei fatti e valutazione degli elementi probatori.Né la qualificazione giuridica operata risulta come palesemente eccentrica rispetto alcontenuto dei capi di imputazione.1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi la carenza di interesseex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.1.2.1. Sul tema le Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, hanno ritenuto il caratteregiurisdizionale della decisione assunta dal giudice sulla richiesta di invio a un Centro per lagiustizia riparativa ed hanno affermato la impugnabilità della stessa, con l’appello o con ilricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del grado, indipendentementedal regime di procedibilità del reato.[OSCURATO:PERSONA]. Unite con la sentenza citata hanno tuttavia avvertito l’esigenza di ribadire (alparagrafo 8.3.) che una tale impugnazione deve essere sostenuta da un interesse attuale econcreto ex art 568, comma 4, cod. proc. pen., e che è pur sempre oneredell’impugnanteillustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a rimuovere lasituazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale.Tale considerazione si pone nel solco tracciato dalla consolidata giurisprudenzasecondo cui al ricorrente è richiesto di dimostrare la concreta incidenza, seppur potenziale,della chiesta decisione favorevole, dovendo l’interesse sussistere in una prospettivautilitaristica, ossia in relazione alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, dirimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, ein quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj,Rv. 251693 – 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Pmt C/ Migliore, Rv. 282542 –01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268990 – 01).1.2.2. Nella specie, difetta l’allegazione di un immediato, concreto ed attuale interessea rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante dalla decisione giudiziale (ilrigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa) di cui si contesta la correttezza, ed aconseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per i ricorrenti un risultato piùvantaggioso: nei ricorsi si rappresenta, infatti, genericamente, che l’esito positivo delprogramma di giustizia riparativa avrebbe consentito di incidere favorevolmente sultrattamento sanzionatorio previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, manon si declina concretamente tale interesse, né si allega la sua persistente attualità.Invero, agli imputati è stata applicata su loro richiesta la pena ex art. 444 cod. proc.pen. in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, reato procedibile d’ufficio per cui nonpuò operare il meccanismo di sospensione del processo, consentito invece dall’art. 129-bis,comma 4, cod. proc. pen., a richiesta dell’imputato, per il caso di reati perseguibili a querelasoggetta a remissione, al fine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa.Essendosi il processo a carico degli imputati concluso con sentenza, su loro richiestaavanzata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., alla udienza del 24 settembre 2025, e noncomportando l’accoglimento della richiesta di ammissione al programma di giustiziariparativa alcuna sospensione del processo, i ricorrenti avrebbero dovuto evidenziare qualeinteresse concreto ed attuale potessero avere alla impugnazione della decisione di diniegodi accesso alla giustizia riparativa, non risultando neppure dedotto un vizio attinente allaespressione della volontà confluita nella richiesta di applicazione della pena.2. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo allanatura dei motivi ed ai profili di colpa ravvisabili, si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente