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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 ottobre 2001

Cassazione n. 06627/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 05/10/2001 avverso il decreto del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Torino che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Torino ha applicato al medesimo proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; considerato che l'unico motivo - che ha denunciato la violazione degli artt. 1, 4 e 10 d.

Igs. n. 159 del 2011 - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, atteso che: - il giudice della prevenzione, anche nei casi di pericolosità generica, «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01) e «può valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [...] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372); la Corte territoriale, in maniera conforme al diritto, ha fondato il rigetto del gravame argomentando sia alla luce delle condanne definitive già riportate sia sulla scorta degli elementi tratti da procedimenti in corso (non avendo riguardo unicamente a fatti per cui al proposto è stata concessa la sospensione condizionale della pena: cfr. spec. p. 3 del decreto impugnato); - l'impugnazione censura con assunti patentemente generici sia la qualificazione del proposto sia l'attualità della sua pericolosità sociale, finendo col prospettare irritualmente un vizio di motivazione, dato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01), vizio che nella specie - in ragione di quanto già esposto - non ricorre; ritenuto che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nella memoria presentata dal difensore del ricorrente, con la quale si è ribadita la fondatezza delle allegazioni già svolte e si è irritualmente richiamata una pronuncia resa della Corte di appello di Torino nei confronti del ricorrente, compiegandone il dispositivo, in quanto «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); e «nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive e di disposizioni più favorevoli» (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801 - 01, che ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione); e, mediante l'offerta in produzione del detto atto, la difesa ha devoluto a questa Corte un'attività di apprezzamento da compiersi nel contesto degli elementi già raccolti e valutati dai giudici di merito, che per l'appunto non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 05/10/2001 avverso il decreto del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Torino che ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Torino ha applicato al medesimo proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; considerato che l'unico motivo - che ha denunciato la violazione degli artt. 1, 4 e 10 d. Igs. n. 159 del 2011 - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, atteso che: - il giudice della prevenzione, anche nei casi di pericolosità generica, «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01) e «può valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [...] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372); la Corte territoriale, in maniera conforme al diritto, ha fondato il rigetto del gravame argomentando sia alla luce delle condanne definitive già riportate sia sulla scorta degli elementi tratti da procedimenti in corso (non avendo riguardo unicamente a fatti per cui al proposto è stata concessa la sospensione condizionale della pena: cfr. spec. p. 3 del decreto impugnato); - l'impugnazione censura con assunti patentemente generici sia la qualificazione del proposto sia l'attualità della sua pericolosità sociale, finendo col prospettare irritualmente un vizio di motivazione, dato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01), vizio che nella specie - in ragione di quanto già esposto - non ricorre; ritenuto che non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nella memoria presentata dal difensore del ricorrente, con la quale si è ribadita la fondatezza delle allegazioni già svolte e si è irritualmente richiamata una pronuncia resa della Corte di appello di Torino nei confronti del ricorrente, compiegandone il dispositivo, in quanto «nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); e «nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ammesso soltanto per violazione di legge, possono essere introdotti solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive e di disposizioni più favorevoli» (Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801 - 01, che ha ritenuto inammissibile la produzione, in sede di legittimità, di una sentenza di assoluzione); e, mediante l'offerta in produzione del detto atto, la difesa ha devoluto a questa Corte un'attività di apprezzamento da compiersi nel contesto degli elementi già raccolti e valutati dai giudici di merito, che per l'appunto non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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