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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 20891/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, emessa all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Alessandria, in data 5 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., così riqualificato il delitto contestato, concessa la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen., giudicata equivalente alla recidiva.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, Avv.

C. S. Strozzi, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sull'identificazione dell'imputato attraverso i fotogrammi estrapolati dalle riprese del circuito di video sorveglianza presente sul luogo del fatto, nonché in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. Rilevato che con memoria, depositata il 13 aprile 2022 a mezzo p.e.c., la difesa ha reiterato i motivi di ricorso, specificando le ragioni dell'ammissibilità dell'impugnazione, con particolare riferimento alla qualificazione della mera prova indiziaria, elevata a prova rappresentativa.

3. Considerato che i motivi sono, quanto al primo, non consentiti, tenuto conto che involgono censure integralmente versate in fatto e che invitano alla rilettura, non ammessa in sede di legittimità, degli esiti dell'individuazione del soggetto, cui si è giunti attraverso l'esame, quali documenti, dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza, attività rispetto alla quale la Corte territoriale ha reso motivazione adeguata e non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 e 4), dunque non censurabile in questa sede. 3.1.Rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico posto che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, nel rispondere ad analogo motivo di gravame, ha correttamente escluso la circostanza attenuante invocata, nonché le circostanze attenuanti generiche, diniego, in tale ultimo caso, non fondato soltanto sulla mancata ammissione degli addebiti, ma anche sui precedenti penali e sull'assenza di qualsiasi iniziativa risarcitoria anche simbolica (cfr, tra le altre, nel senso che in ordine al diniego indicato, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione: Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). 3.2.Considerato, infine, che le ulteriori argomentazioni di cui alla memoria trasmessa in data 13 aprile 2022, sono inammissibili, non risultando pervenuta nel termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. di quindici giorni interi e liberi, prima dell'udienza, norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Cassazione, siano essi camerali od in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n.11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 3, n. 50200, del 28/04/2015, Ciotti, Rv.265935) e, dunque, da reputare applicabile anche al modulo procedurale introdotto dalla disciplina emergenziale, tanto più che la cadenza temporale descritta dall'art. 23, comma 8, c del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, coincide pienamente con quella dettata dall'art.611 cod. proc. pen. 4.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il 2residente [OSCURATO:PERSONA] enzo iani [OSCURATO:PERSONA] o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, emessa all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Alessandria, in data 5 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., così riqualificato il delitto contestato, concessa la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen., giudicata equivalente alla recidiva. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, Avv. C. S. Strozzi, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sull'identificazione dell'imputato attraverso i fotogrammi estrapolati dalle riprese del circuito di video sorveglianza presente sul luogo del fatto, nonché in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Rilevato che con memoria, depositata il 13 aprile 2022 a mezzo p.e.c., la difesa ha reiterato i motivi di ricorso, specificando le ragioni dell'ammissibilità dell'impugnazione, con particolare riferimento alla qualificazione della mera prova indiziaria, elevata a prova rappresentativa. 3. Considerato che i motivi sono, quanto al primo, non consentiti, tenuto conto che involgono censure integralmente versate in fatto e che invitano alla rilettura, non ammessa in sede di legittimità, degli esiti dell'individuazione del soggetto, cui si è giunti attraverso l'esame, quali documenti, dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglianza, attività rispetto alla quale la Corte territoriale ha reso motivazione adeguata e non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 e 4), dunque non censurabile in questa sede. 3.1.Rilevato che il secondo motivo di ricorso è generico posto che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, nel rispondere ad analogo motivo di gravame, ha correttamente escluso la circostanza attenuante invocata, nonché le circostanze attenuanti generiche, diniego, in tale ultimo caso, non fondato soltanto sulla mancata ammissione degli addebiti, ma anche sui precedenti penali e sull'assenza di qualsiasi iniziativa risarcitoria anche simbolica (cfr, tra le altre, nel senso che in ordine al diniego indicato, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione: Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic, Rv. 256172). 3.2.Considerato, infine, che le ulteriori argomentazioni di cui alla memoria trasmessa in data 13 aprile 2022, sono inammissibili, non risultando pervenuta nel termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. di quindici giorni interi e liberi, prima dell'udienza, norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Cassazione, siano essi camerali od in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n.11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 3, n. 50200, del 28/04/2015, Ciotti, Rv.265935) e, dunque, da reputare applicabile anche al modulo procedurale introdotto dalla disciplina emergenziale, tanto più che la cadenza temporale descritta dall'art. 23, comma 8, c del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, coincide pienamente con quella dettata dall'art.611 cod. proc. pen. 4.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il 2residente [OSCURATO:PERSONA] enzo iani [OSCURATO:PERSONA] o
Sentenza Cassazione n. 20891/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris