Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 26349/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CRISTINAMARZAGALLI che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senzarinvio perché i reati sono estinti per prescrizione;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Napoli, nel riformareparzialmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale MicheleTasseri era stato condannato per due episodi di ricettazione, escludeva la recidivariconosciuta in primo grado e rideterminava la pena per i due reati, unificati dalvincolo della continuazione, in un anno di reclusione oltre alla pena pecuniaria.2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesadell’imputato, lamentando, con un primo motivo, incentrato sulla violazione dilegge, l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione nonché adducendo, conun secondo motivo, oltre alla violazione di legge, altresì la illogicità motivazionale,in relazione al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto,ex art. 648, quarto comma, cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoriacon conclusioni, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primoprofilo (prescrizione) con assorbimento dell’ulteriore.4.

Occorre preliminarmente evidenziare che, nonostante la presentazione daparte del difensore dell’imputato di una dichiarazione di adesione alla astensionedall’udienza proclamata dalla associazione di categoria, non può aver luogo il rinviodell’udienza.

Infatti, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questaCorte che sia priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiaridi aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi dicategoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale, se,come avvenuto nel presente caso, non era stata tempestivamente richiesta ladiscussione orale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786; intema di giudizio di appello, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv.282067 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep.01/03/2013, Abbaco e altro, Rv. 255353).5.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi addotti.5.1 Il primo, sulla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati incontestazione, non considera che, oltre ai fatti interruttivi, nel corso del giudiziodi primo grado è intervenuta la sospensione della prescrizione, così come riportatocorrettamente nella sentenza che ha concluso il grado di giudizio, e riscontrabilea seguito dell’esame degli atti, consentito in questo caso in ragione della eccezionein procedendo formulata dalla difesa (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, nonmass. sul punto).

Infatti, all’udienza del 16 giugno 2017, il processo veniva rinviatoal 17 gennaio 2018, per adesione del difensore alla astensione proclamata da unaassociazione di categoria, con conseguente sospensione della prescrizione per 216giorni e slittamento del termine prescrizionale al 28 gennaio 2026, data successivaalla pronuncia della sentenza di appello (che reca la data del 27 novembre 2025).5.2 Il secondo motivo, sul diniego della circostanza attenuante dellaparticolare tenuità della ricettazione, si scontra con il principio della discrezionalitàdel giudice di merito in materia sanzionatoria.

Ciò preclude alla Corte di Cassazionedi entrare nel merito delle valutazioni espresse, che implicano un giudizio sul fatto,dovendo eventualmente la critica limitarsi all’esame di contraddizioni o manifesteillogicità nel tessuto motivazionale.Nel caso specifico, tali vizi motivazionali non sono presenti, avendo la Corteadeguatamente indicato nel valore non particolarmente lieve dei due telefoniniricettati (distinguendo tra le due serie di I-phone, la 6 e la 4, a dimostrazione diun giudizio equilibrato e realistico, a dispetto di quanto contestato dalla difesa) enella serialità della condotta – indice di un contesto delittuoso particolarmentegrave – i parametri da tenere in considerazione ai fini del diniego.5.3 L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione delreato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U,n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013,Ciaffoni, Rv. 256463 – 01; Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv.266172 - 01)6.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere relatore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CRISTINAMARZAGALLI che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senzarinvio perché i reati sono estinti per prescrizione;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Napoli, nel riformareparzialmente la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale MicheleTasseri era stato condannato per due episodi di ricettazione, escludeva la recidivariconosciuta in primo grado e rideterminava la pena per i due reati, unificati dalvincolo della continuazione, in un anno di reclusione oltre alla pena pecuniaria.2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesadell’imputato, lamentando, con un primo motivo, incentrato sulla violazione dilegge, l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione nonché adducendo, conun secondo motivo, oltre alla violazione di legge, altresì la illogicità motivazionale,in relazione al diniego di riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto,ex art. 648, quarto comma, cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoriacon conclusioni, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primoprofilo (prescrizione) con assorbimento dell’ulteriore.4. Occorre preliminarmente evidenziare che, nonostante la presentazione daparte del difensore dell’imputato di una dichiarazione di adesione alla astensionedall’udienza proclamata dalla associazione di categoria, non può aver luogo il rinviodell’udienza. Infatti, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di questaCorte che sia priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiaridi aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi dicategoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale, se,come avvenuto nel presente caso, non era stata tempestivamente richiesta ladiscussione orale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786; intema di giudizio di appello, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv.282067 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep.01/03/2013, Abbaco e altro, Rv. 255353).5. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei due motivi addotti.5.1 Il primo, sulla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati incontestazione, non considera che, oltre ai fatti interruttivi, nel corso del giudiziodi primo grado è intervenuta la sospensione della prescrizione, così come riportatocorrettamente nella sentenza che ha concluso il grado di giudizio, e riscontrabilea seguito dell’esame degli atti, consentito in questo caso in ragione della eccezionein procedendo formulata dalla difesa (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, nonmass. sul punto). Infatti, all’udienza del 16 giugno 2017, il processo veniva rinviatoal 17 gennaio 2018, per adesione del difensore alla astensione proclamata da unaassociazione di categoria, con conseguente sospensione della prescrizione per 216giorni e slittamento del termine prescrizionale al 28 gennaio 2026, data successivaalla pronuncia della sentenza di appello (che reca la data del 27 novembre 2025).5.2 Il secondo motivo, sul diniego della circostanza attenuante dellaparticolare tenuità della ricettazione, si scontra con il principio della discrezionalitàdel giudice di merito in materia sanzionatoria. Ciò preclude alla Corte di Cassazionedi entrare nel merito delle valutazioni espresse, che implicano un giudizio sul fatto,dovendo eventualmente la critica limitarsi all’esame di contraddizioni o manifesteillogicità nel tessuto motivazionale.Nel caso specifico, tali vizi motivazionali non sono presenti, avendo la Corteadeguatamente indicato nel valore non particolarmente lieve dei due telefoniniricettati (distinguendo tra le due serie di I-phone, la 6 e la 4, a dimostrazione diun giudizio equilibrato e realistico, a dispetto di quanto contestato dalla difesa) enella serialità della condotta – indice di un contesto delittuoso particolarmentegrave – i parametri da tenere in considerazione ai fini del diniego.5.3 L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione delreato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U,n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013,Ciaffoni, Rv. 256463 – 01; Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Azzini, Rv.266172 - 01)6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere relatore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 26349/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris