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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 25418/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29304/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO POTENZA n. 685/2019, depositata il 2/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 685-2019della Corte d’Appello di Potenza, pubblicata il 2 ottobre 2020, articolando due motivi; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]., rimasti intimati; il ricorrente espone di aver citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto in data 9 settembre 2001, allorché l’auto che guidava era stata tamponata da quella condotta da [OSCURATO:PERSONA] che procedeva a forte velocità e che, tradito dal sistema frenante, non era riuscito a controllare la marcia del suo mezzo; il Tribunale di Melfi, riunito il procedimento a quello attivato da [OSCURATO:PERSONA], RG n. 202-2007, dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierno ricorrente e della sua impresa di assicurazioni, dichiarava che l’incidente era stato causato nella misura del 70% dell’odierno ricorrente e per il 30% da [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’odierno ricorrente di euro 5392,56; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza, ritenendola erronea quanto all’individuazione e alla stima del concorso di responsabilità, al rigetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale per invalidità temporanea e alla compensazione delle spese di lite; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata; in particolare, ha ritenuto che il Tribunale non avesse fondato la decisione sulla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 cod.civ., ma sull’accertamento concreto delle colpe dei due conducenti e nell’attribuzione della percentuale di responsabilità ha considerato le violazioni al codice della strada, come accertate dai Carabinieri; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; in vista dell’odierna Camera di Consiglio il rappresentante del ricorrente, con memoria, ha chiesto l’interruzione del giudizio per sopravvenuta morte di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1) può procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorso, perché 2) con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod.civ. e degli artt. 141 e 142 codice della strada, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. ; la sua tesi è che il verbale dei carabinieri, cui la Corte d'Appello ha fatto riferimento per giustificare il concorso di responsabilità e la sua misura, si sarebbe limitato ad accertare la responsabilità del sinistro, contestando al ricorrente la violazione dell’art. 145 codice della strada (relativo all’obbligo di precedenza), a [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 141 e 142, per superamento del limite di velocità, senza graduare la responsabilità dei conducenti; di qui il convincimento che il Tribunale, prima, e la decisione d'appello confermativa, poi, abbiano erroneamente fatto riferimento agli accertamenti dei carabinieri, omettendo di applicare la presunzione di cui all’art. 2054 cod.civ., cui il giudice è tenuto a ricorrere quando le risultanze istruttorie non permettono di affermare con certezza la ricostruzione del fatto e la univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro ad uno dei conducenti, e non tenendo conto che le violazioni del codice della strada contestate dai carabinieri erano di pari gravità e di pari valore nonché punite con lo stesso tipo di sanzione; il motivo non può accogliersi: la decisione impugnata è chiara nell’affermare che non era stata applicata la presunzione di responsabilità, perché le rispettive colpe dei conducenti erano state oggetto di accertamento, sicché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non era affatto rimasta incerta la dinamica del sinistro; quanto agli accertamenti dei carabinieri la Corte territoriale così si esprime: « essi hanno evidenziato che l’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] era proveniente da Canosa di Puglia con direzione Lavello, giunta al km 42,300 … si stava accingendo ad effettuare la svolta a sinistra .. la [OSCURATO:PERSONA], condotta da Lenoci era invece proveniente da Venosa e constatata la presenza della Mercedes nell’attodi effettuare una svolta a sinistra, aveva tentato di evitare l’impatto frenando ed effettuando una manovra di emergenza verso la propria destra, senza tuttavia riuscire ad evitare la collisione provocata dalla invasione della opposta corsia di marcia dell’auto del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva omesso di concedere la dovuta precedenza a destra»; la sentenza ha precisato che il Tribunale aveva considerato la dinamica del sinistro alla luce degli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria – quindi ha tenuto conto non solo delle infrazioni al codice della strada e del verbale dei carabinieri – ma anch e delle condizioni della strada e del traffico nonché dell’entità dei danni riportate dalle vetture sinistrate; deve, dunque, escludersi che il decisum oggetto di ricorso meriti le censure rivoltegli; 3) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata di aver violato e falsamente applicato «l’art. 2043 cod.civ. e l’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. - pronuncia ultra petita – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ. e dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ. – omessa pronuncia sul danno patrimoniale da lucro cessante»; si rileva che non è stata argomentata dal ricorrente la ricorrenza di un error in iudicando, diversamente da quanto indicato nell’epigrafe del motivo, ma è stata ribadita in questa sede la critica già mossa alla decisione di prime cure quanto al carattere esclusivo o incidente in misura superiore al 30% della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro, basata su presupposti che non trovano riscontro nella sentenza impugnata e che si rivelano un pretesto per chiedere un diverso accertamento fattuale, inammissibile, perché contrastante con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di cassazione; la Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto inesistenti dati da cui presumere che i giorni di inabilità temporanea avessero determinato una contrazione di reddito, sull’assunto che le dichiarazioni dei redditi degli anni 2000, 2001 e 2002 non provassero la riduzione dei redditi da lavoro, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., confondendo il danno emergente, mai richiesto, con il lucro cessante, determinato dall’inattività determinata dall’eventi dannoso, su cui non si sarebbe pronunciata; detta censura è inammissibile perché al fine di dimostrare che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio lamentato sarebbe stato necessario avere rivolto al giudice del merito una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si era resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, tali istanze avrebbero dovuto essere riportate puntualmente, nei loro esatti termini, né genericamente né per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ. riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 28/10/2015, n. 21926 e successiva giurisprudenza che ha ribadito il principio); non solo: il ricorrente dà prova di non avere ben chiari i presupposti per lamentare il vizio di ultrapetizione, perché un discorso è censurare che la Corte non si sia pronunciata su una domanda specificamente rivoltale, altro è dedurre che la sentenza impugnata non abbia correttamente interpretato la domanda, come fa il ricorrente addebitando alla Corte territoriale di avere confuso il danno emergente con il lucro cessante; anche se si volesse superare tale rilievo, dovrebbe tenersi conto che il danno da lucro cessante consiste nei mancati introiti o nella perdita di occasioni di guadagno subiti a causa dell’evento di danno, quindi di voci economiche non ancora presenti nel patrimonio del danneggiato al momento del sinistro ma di incrementi della propria sfera patrimoniale ipotetici e futuri che il danneggiato avrebbe dovuto provare anche presuntivamente; egli stesso riconosce di aver fornito la prova di detta voce di danno attraverso la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e la Corte d’Appello, esaminandole, ha reputato che da essa non emergessero elementi per ritenere che egli avesse subito il danno richiesto; per contrastare tale statuizione, il ricorrente si limita a sostenere, in maniera del tutto assertoria, che una semplice operazione matematica, di cui neppure si fa carico di indicare gli estremi, avrebbe consentito alla Corte di ritenere dimostrata l’esistenza di un danno da lucro cessante parametrato a quello che risulta essere il reddito medio prodotto negli ultimi tre anni; 4) ne consegue il rigetto del ricorso; 5) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29304/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO POTENZA n. 685/2019, depositata il 2/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 685-2019della Corte d’Appello di Potenza, pubblicata il 2 ottobre 2020, articolando due motivi; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]., rimasti intimati; il ricorrente espone di aver citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto in data 9 settembre 2001, allorché l’auto che guidava era stata tamponata da quella condotta da [OSCURATO:PERSONA] che procedeva a forte velocità e che, tradito dal sistema frenante, non era riuscito a controllare la marcia del suo mezzo; il Tribunale di Melfi, riunito il procedimento a quello attivato da [OSCURATO:PERSONA], RG n. 202-2007, dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’odierno ricorrente e della sua impresa di assicurazioni, dichiarava che l’incidente era stato causato nella misura del 70% dell’odierno ricorrente e per il 30% da [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’odierno ricorrente di euro 5392,56; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza, ritenendola erronea quanto all’individuazione e alla stima del concorso di responsabilità, al rigetto della domanda risarcitoria del danno patrimoniale per invalidità temporanea e alla compensazione delle spese di lite; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata; in particolare, ha ritenuto che il Tribunale non avesse fondato la decisione sulla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 cod.civ., ma sull’accertamento concreto delle colpe dei due conducenti e nell’attribuzione della percentuale di responsabilità ha considerato le violazioni al codice della strada, come accertate dai Carabinieri; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; in vista dell’odierna Camera di Consiglio il rappresentante del ricorrente, con memoria, ha chiesto l’interruzione del giudizio per sopravvenuta morte di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1) può procedersi allo scrutinio dei motivi di ricorso, perché 2) con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 cod.civ. e degli artt. 141 e 142 codice della strada, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. ; la sua tesi è che il verbale dei carabinieri, cui la Corte d'Appello ha fatto riferimento per giustificare il concorso di responsabilità e la sua misura, si sarebbe limitato ad accertare la responsabilità del sinistro, contestando al ricorrente la violazione dell’art. 145 codice della strada (relativo all’obbligo di precedenza), a [OSCURATO:PERSONA] la violazione degli artt. 141 e 142, per superamento del limite di velocità, senza graduare la responsabilità dei conducenti; di qui il convincimento che il Tribunale, prima, e la decisione d'appello confermativa, poi, abbiano erroneamente fatto riferimento agli accertamenti dei carabinieri, omettendo di applicare la presunzione di cui all’art. 2054 cod.civ., cui il giudice è tenuto a ricorrere quando le risultanze istruttorie non permettono di affermare con certezza la ricostruzione del fatto e la univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro ad uno dei conducenti, e non tenendo conto che le violazioni del codice della strada contestate dai carabinieri erano di pari gravità e di pari valore nonché punite con lo stesso tipo di sanzione; il motivo non può accogliersi: la decisione impugnata è chiara nell’affermare che non era stata applicata la presunzione di responsabilità, perché le rispettive colpe dei conducenti erano state oggetto di accertamento, sicché, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non era affatto rimasta incerta la dinamica del sinistro; quanto agli accertamenti dei carabinieri la Corte territoriale così si esprime: « essi hanno evidenziato che l’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] era proveniente da Canosa di Puglia con direzione Lavello, giunta al km 42,300 … si stava accingendo ad effettuare la svolta a sinistra .. la [OSCURATO:PERSONA], condotta da Lenoci era invece proveniente da Venosa e constatata la presenza della Mercedes nell’attodi effettuare una svolta a sinistra, aveva tentato di evitare l’impatto frenando ed effettuando una manovra di emergenza verso la propria destra, senza tuttavia riuscire ad evitare la collisione provocata dalla invasione della opposta corsia di marcia dell’auto del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva omesso di concedere la dovuta precedenza a destra»; la sentenza ha precisato che il Tribunale aveva considerato la dinamica del sinistro alla luce degli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria – quindi ha tenuto conto non solo delle infrazioni al codice della strada e del verbale dei carabinieri – ma anch e delle condizioni della strada e del traffico nonché dell’entità dei danni riportate dalle vetture sinistrate; deve, dunque, escludersi che il decisum oggetto di ricorso meriti le censure rivoltegli; 3) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata di aver violato e falsamente applicato «l’art. 2043 cod.civ. e l’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. - pronuncia ultra petita – violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ. e dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc.civ. – omessa pronuncia sul danno patrimoniale da lucro cessante»; si rileva che non è stata argomentata dal ricorrente la ricorrenza di un error in iudicando, diversamente da quanto indicato nell’epigrafe del motivo, ma è stata ribadita in questa sede la critica già mossa alla decisione di prime cure quanto al carattere esclusivo o incidente in misura superiore al 30% della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del sinistro, basata su presupposti che non trovano riscontro nella sentenza impugnata e che si rivelano un pretesto per chiedere un diverso accertamento fattuale, inammissibile, perché contrastante con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di cassazione; la Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto inesistenti dati da cui presumere che i giorni di inabilità temporanea avessero determinato una contrazione di reddito, sull’assunto che le dichiarazioni dei redditi degli anni 2000, 2001 e 2002 non provassero la riduzione dei redditi da lavoro, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., confondendo il danno emergente, mai richiesto, con il lucro cessante, determinato dall’inattività determinata dall’eventi dannoso, su cui non si sarebbe pronunciata; detta censura è inammissibile perché al fine di dimostrare che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio lamentato sarebbe stato necessario avere rivolto al giudice del merito una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si era resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, tali istanze avrebbero dovuto essere riportate puntualmente, nei loro esatti termini, né genericamente né per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ. riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 28/10/2015, n. 21926 e successiva giurisprudenza che ha ribadito il principio); non solo: il ricorrente dà prova di non avere ben chiari i presupposti per lamentare il vizio di ultrapetizione, perché un discorso è censurare che la Corte non si sia pronunciata su una domanda specificamente rivoltale, altro è dedurre che la sentenza impugnata non abbia correttamente interpretato la domanda, come fa il ricorrente addebitando alla Corte territoriale di avere confuso il danno emergente con il lucro cessante; anche se si volesse superare tale rilievo, dovrebbe tenersi conto che il danno da lucro cessante consiste nei mancati introiti o nella perdita di occasioni di guadagno subiti a causa dell’evento di danno, quindi di voci economiche non ancora presenti nel patrimonio del danneggiato al momento del sinistro ma di incrementi della propria sfera patrimoniale ipotetici e futuri che il danneggiato avrebbe dovuto provare anche presuntivamente; egli stesso riconosce di aver fornito la prova di detta voce di danno attraverso la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e la Corte d’Appello, esaminandole, ha reputato che da essa non emergessero elementi per ritenere che egli avesse subito il danno richiesto; per contrastare tale statuizione, il ricorrente si limita a sostenere, in maniera del tutto assertoria, che una semplice operazione matematica, di cui neppure si fa carico di indicare gli estremi, avrebbe consentito alla Corte di ritenere dimostrata l’esistenza di un danno da lucro cessante parametrato a quello che risulta essere il reddito medio prodotto negli ultimi tre anni; 4) ne consegue il rigetto del ricorso; 5) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a n
Sentenza Cassazione n. 25418/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris