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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26223/2026

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b, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 8 gennaio 2026 del Tribunale di Trentovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata sentenza al Tribunale di Trento per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ricorreavverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento che ha disposto applicarsi neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta delle parti, la pena di mesidue e giorni ventidue di reclusione ed euro 820,00 di multa in ordine aicontestati delitti di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e plurime lesionipersonali, fatti commessi il 22 dicembre 2018, con la recidiva specifica einfraquinquennale.2.

Il Procuratore generale ricorrente deduce l’illegalità della pena ex art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui è stata applicata per gliaumenti dovuti alla continuazione una pena complessiva di tre giorni, in tal modooperando un aumento che è sotta la soglia del minimo legale che è di almeno ungiorno per ciascuna delle ipotesi di reato per le quali è stata ravvisata lacontinuazione.L’imputazione riguarda in particolare i reati di resistenza, lesioni personali eoltraggio, conseguentemente si rileva che, poiché le persone offese del reato dilesioni personali sono dieci, l’aumento di soli tre giorni disposto per i reatisatellite si pone al di sotto del minimo legale (secondo il seguente calcolo: p. b.mesi sei di reclusione per il reato di resistenza, diminuita a mesi quattro per leridotta per il rito a mesi due e giorni ventidue di reclusione, pena poi sostituita aisensi dell’art. 20-bis cod. pen. con la pena della multa di euro 820,00CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore generale, vertendosi in ambito di penaillegale, oltre ad essere ammissibile, risulta anche fondato.Il Procuratore ricorrente censura la parte della decisione che, recependol’accordo delle parti ed applicando la pena ex art. 444 cod. proc. pen. inrelazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e plurimi reati dilesioni personali in danno di dieci persone offese, ha disposto un aumentoinferiore ad un giorno per ciascuna delle ipotesi di reato considerate ai finidell’aumento di pena per la continuazione.Deve ricordarsi che sussiste ormai solido indirizzo ermeneutico (Sez.

U,n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01, Sez. 2, n. 28306 del25/06/2021, Perrella, Rv. 281804) secondo cui la pena è illegale, «non quandoconsegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione deltrattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando irimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia previstadall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore o inferiore ai limiti previsti dallalegge; pertanto, gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che regolano lacommisurazione della pena realizzano una pena illegale quando la stessa, percome complessivamente determinata, «è per genere, specie o per valore minimoo massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo)astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato» (cfr. motivazione SezioniUnite Savini, cit.).2.

Proprio con riferimento alla determinazione della pena ed eventualesua illegalità in materia di patteggiamento (la cui impugnabilità è consentita soloin ipotesi di sua illegalità), sussiste conforme indirizzo interpretativo, secondo cuila pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relativeall'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso cui non superi né illimite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno,previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non puòessere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (Sez.6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943 – 01): in ipotesi di reatocontinuato, pertanto, proprio come nel caso in esame, l’illegalità della pena deveessere apprezzata prendendo quale parametro i limiti edittali previsti dall’art. 81cod. pen.3.

Ciò premesso, essendo previsto dall’art. 81, comma 2, cod.pen. per ilcaso di continuazione l’aumento di pena dal minimo di un giorno al massimo deltriplo della pena irrogata per il reato più grave, effettivamente nel caso in esamel’aumento complessivo di soli tre giorni di reclusione, tenuto conto del numerodei reati considerati (undici reati-satellite) è tale da rendere evidente ilsuperamento per difetto del limite edittale minimo dell’aumento di pena che nonpuò essere inferiore ad un giorno per ciascuno dei reati considerati ai fini delladeterminazione dell’aumento di pena previsto per la continuazione.Ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamentorelativo a più fatti unificati dal vincolo della continuazione, è necessarioindividuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singolireati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti oopposto, e di ogni altro elemento di valutazione: una volta individuata la penaper il reato base la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione,tenuto conto del numero dei reati ed infine ridotta di un terzo ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.Il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivarel'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U,n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).4.

Per le ragioni sopra evidenziate, prescindendo dal difetto di motivazionein ordine ai singoli aumenti vertendosi in materia di patteggiamento, devetuttavia rilevarsi come la complessiva pena di tre giorni di reclusione irrogata inaumento della pena disposta per il reato più grave, in ragione delle plurimeipotesi di reato contestate, deve ritenersi pena illegale, essendo stati violati ilimiti di pena imposti dall’art. 81 cod. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Trento per l'ulteriore corso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
b, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 8 gennaio 2026 del Tribunale di Trentovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata sentenza al Tribunale di Trento per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ricorreavverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento che ha disposto applicarsi neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], su conforme richiesta delle parti, la pena di mesidue e giorni ventidue di reclusione ed euro 820,00 di multa in ordine aicontestati delitti di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e plurime lesionipersonali, fatti commessi il 22 dicembre 2018, con la recidiva specifica einfraquinquennale.2. Il Procuratore generale ricorrente deduce l’illegalità della pena ex art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui è stata applicata per gliaumenti dovuti alla continuazione una pena complessiva di tre giorni, in tal modooperando un aumento che è sotta la soglia del minimo legale che è di almeno ungiorno per ciascuna delle ipotesi di reato per le quali è stata ravvisata lacontinuazione.L’imputazione riguarda in particolare i reati di resistenza, lesioni personali eoltraggio, conseguentemente si rileva che, poiché le persone offese del reato dilesioni personali sono dieci, l’aumento di soli tre giorni disposto per i reatisatellite si pone al di sotto del minimo legale (secondo il seguente calcolo: p. b.mesi sei di reclusione per il reato di resistenza, diminuita a mesi quattro per leridotta per il rito a mesi due e giorni ventidue di reclusione, pena poi sostituita aisensi dell’art. 20-bis cod. pen. con la pena della multa di euro 820,00CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale, vertendosi in ambito di penaillegale, oltre ad essere ammissibile, risulta anche fondato.Il Procuratore ricorrente censura la parte della decisione che, recependol’accordo delle parti ed applicando la pena ex art. 444 cod. proc. pen. inrelazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e plurimi reati dilesioni personali in danno di dieci persone offese, ha disposto un aumentoinferiore ad un giorno per ciascuna delle ipotesi di reato considerate ai finidell’aumento di pena per la continuazione.Deve ricordarsi che sussiste ormai solido indirizzo ermeneutico (Sez. U,n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01, Sez. 2, n. 28306 del25/06/2021, Perrella, Rv. 281804) secondo cui la pena è illegale, «non quandoconsegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione deltrattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando irimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia previstadall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore o inferiore ai limiti previsti dallalegge; pertanto, gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che regolano lacommisurazione della pena realizzano una pena illegale quando la stessa, percome complessivamente determinata, «è per genere, specie o per valore minimoo massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo)astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato» (cfr. motivazione SezioniUnite Savini, cit.).2. Proprio con riferimento alla determinazione della pena ed eventualesua illegalità in materia di patteggiamento (la cui impugnabilità è consentita soloin ipotesi di sua illegalità), sussiste conforme indirizzo interpretativo, secondo cuila pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relativeall'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso cui non superi né illimite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno,previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non puòessere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (Sez.6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943 – 01): in ipotesi di reatocontinuato, pertanto, proprio come nel caso in esame, l’illegalità della pena deveessere apprezzata prendendo quale parametro i limiti edittali previsti dall’art. 81cod. pen.3. Ciò premesso, essendo previsto dall’art. 81, comma 2, cod.pen. per ilcaso di continuazione l’aumento di pena dal minimo di un giorno al massimo deltriplo della pena irrogata per il reato più grave, effettivamente nel caso in esamel’aumento complessivo di soli tre giorni di reclusione, tenuto conto del numerodei reati considerati (undici reati-satellite) è tale da rendere evidente ilsuperamento per difetto del limite edittale minimo dell’aumento di pena che nonpuò essere inferiore ad un giorno per ciascuno dei reati considerati ai fini delladeterminazione dell’aumento di pena previsto per la continuazione.Ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamentorelativo a più fatti unificati dal vincolo della continuazione, è necessarioindividuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singolireati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti oopposto, e di ogni altro elemento di valutazione: una volta individuata la penaper il reato base la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione,tenuto conto del numero dei reati ed infine ridotta di un terzo ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.Il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivarel'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U,n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).4. Per le ragioni sopra evidenziate, prescindendo dal difetto di motivazionein ordine ai singoli aumenti vertendosi in materia di patteggiamento, devetuttavia rilevarsi come la complessiva pena di tre giorni di reclusione irrogata inaumento della pena disposta per il reato più grave, in ragione delle plurimeipotesi di reato contestate, deve ritenersi pena illegale, essendo stati violati ilimiti di pena imposti dall’art. 81 cod. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Trento per l'ulteriore corso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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