CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 15167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettivi – Presupposti – Fattispecie Cassazione – Ricorso – Motivi - [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 25972/2019 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25972/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] R.S.U. BN1 in liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via del Babuino, n. 29, presso lo [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro Comune di Casalbore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via dei Podesti, n. 4, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 2037/2019 depositata il 15 aprile 2019. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 562/2015 il Tribunale di Benevento, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Casalbore, revocò il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] R.S.U. BN1, per il pagamento della somma di € 25.791,27, preteso, in parte, a titolo di quote associative non versate relative agli anni dal 2003 al 2010, in parte, per «quote ripiano disavanzo» e «quota contributo a pareggio 2010». 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dal Consorzio, confermando la decisione di primo grado. 2.1. In motivazione ha anzitutto rilevato che: — sebbene l'appellante abbia affermato, peraltro genericamente, di aver allegato insieme alla tabella millesimale i bilanci consuntivi e di previsione, dagli atti risulta allegato soltanto il bilancio relativo all'anno 2010 (da cui risulta una quota associativa complessiva riferibile a tutti i consorziati di Euro 154.721); — dall'unica tabella millesimale prodotta agli atti risulta che il comune appellato partecipa al consorzio appellante nella misura di millesimi 19,064, diversa da quella (9,790 millesimi) indicata dall’opposto nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; — nella medesima memoria il Consorzio fa riferimento ad un importo di Euro 353.405,38, occorrente per il ripiano e scaturente dai bilanci in precedenza approvati e compendiato nel bilancio di previsione 2010, tuttavia, il suddetto importo non emerge affatto dal bilancio 2010 agli atti né da altra documentazione depositata, della quale, peraltro, non risultano far parte i suddetti precedenti bilanci; — la pretesa appare contraddetta da una missiva inviata dal consorzio al Comune in data 6 settembre 2010, in cui è riportato un F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] prospetto da cui emerge che a tutto il 2010 il debito del medesimo Comune per quote consortili era pari ad Euro “00”; — la pretesa creditoria non è dunque sorretta da idonea prova documentale in merito sia all’an che al quantum debeatur, in quanto «la documentazione agli atti non è chiara ed univoca in tal senso e non appare idonea a fornire i criteri certi per la precisa determinazione dell'eventuale debito a carico della parte appellata». 2.2. Con particolare riferimento alle somme pretese per ripiano di disavanzo, ha anche osservato che la domanda non risultava imputata a ben individuati anni di riferimento, avendo il Consorzio genericamente dedotto soltanto che tale credito era comprovato dai bilanci approvati degli anni di riferimento, senza precisare — sebbene fosse stato invitato a farlo sia nella fase monitoria che nel giudizio di opposizione — quali sarebbero tali anni, riservandosi, poi, di chiedere le quote ripiano disavanzo per gli anni 2007, 2009 e 2010, per il che doveva ritenersi che la domanda del Consorzio non era nemmeno sorretta da una precisa causa petendi e che, quindi, essa era per tale parte nulla, con conseguente sua inammissibilità. Ha in proposito rilevato che tale nullità non era sanabile in appello, atteso che: a) era il tribunale che doveva assegnare un termine a tal fine; b) non avendolo fatto la parte interessata avrebbe dovuto dolersene con specifico motivo di gravame, nella specie non proposto. 2.3. Ha infine affermato che la suddetta carenza documentale non poteva essere superata dalla documentazione oggetto della istanza di esibizione non accolta dal giudice di primo grado, sia perché questa era stata genericamente formulata sia perché era riferita a documentazione irrilevante ai fini della precisa e certa determinazione dell'eventuale debito del Comune; nemmeno avrebbe potuto soccorrere — secondo i giudici d’appello — una c.t.u. contabile, in difetto di precisa documentazione probatoria relativa al quantum debeatur e di un certo e univoco criterio di calcolo delle suddette F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] quote a carico del Comune appellato. 3. Avvero tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] R.S.U. BN1 in liquidazione propone ricorso per cassazione, articolando sette motivi, cui resiste il Comune di Casalbore, depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti». Lamenta che la Corte d’appello avrebbe malamente ritenuto che la domanda di pagamento del Consorzio non fosse sorretta da una precisa causa petendi. Sostiene che «la prova scritta idonea per l'emissione del d.i. può essere costituita da qualsiasi documento» e che, nella specie, «la documentazione prodotta in sede di richiesta monitoria riveste tutte le caratteristiche previste e disciplinate dagli artt. 633 e 634 c.p.c.» e ben può supportare la pretesa creditoria anche nell'ambito del giudizio a cognizione piena. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per motivazione apparente; error in procedendo». Lamenta che «la Corte di appello non spiega per quali ragioni ha disatteso il valore dirimente e probante della dichiarazione di debito redatta dal Consorzio, versata in atti in cui era certificata la debenza del Comune di Casalbore». 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame sia dei bilanci che della attestazione di debito del Comune di Casalbore F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 redatta dal [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio, sotto il profilo [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell'omesso esame di documenti decisivi». 4. Il quarto motivo è così rubricato: «violazione dell'obbligo del Giudice di verificare la fondatezza della domanda; violazione degli artt.112 e 345 c.p.c.; violazione del principio jura novit curia, art. 113 c.p.c.». Afferma il ricorrente che: — la documentazione prodotta in sede di richiesta monitoria riveste tutte le caratteristiche previste e disciplinate dagli artt. 633 e 634 c.p.c. e ben può supportare la pretesa creditoria attivata anche nel susseguente giudizio di opposizione; — il debito a carico del Comune è il frutto di due semplici operazioni aritmetiche ovvero la somma del disavanzo delle annualità richieste divisa per i millesimi di partecipazione del Comune di Casalbore; — l’importo di Euro 353.405,38 occorrente per il ripiano, scaturente dai bilanci in precedenza approvati e compendiato nel bilancio di previsione 2010, risulta a carico dell'opponente per Euro 14.774,39 oltre Euro 11.016,88 per quote consortili non pagate; — il Comune di Casalbore non ha mai contestato la debenza compendiata dalla nota prot. n. 2162/09 del Consorzio presente in atti; — i pretesi inadempimenti non sono stati provati dal Comune, su cui incombeva il relativo onere; — i bilanci approvati e l'attestazione di debito redatta dal commissario liquidatore rivestono la valenza di atti amministrativi con le conseguenze che ne derivano sul piano probatorio e degli effetti. 5. Il quinto motivo è così rubricato: «violazione dell'effetto devolutivo dell'appello e del principio jura novit curia; violazione degli artt. 112, 113, 345 e 346 cod. proc. civ.». Lamenta il ricorrente che, «nella “striminzita“ narrativa ovvero F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 nell'apparente motivazione» della sentenza, la corte territoriale ha [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] omesso ogni riferimento in merito al valore della dichiarazione di debito del liquidatore. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia «violazione dei principi specifici regolanti l’autonomia dei Consorzi RR.SS.UU. costituiti a seguito della Legge Regione Campania n. 4/07; violazione e falsa applicazione dell'Ord. Pres. Cons. Min. n. 27789/09 e n. 31526/09; violazione e falsa applicazione dell'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3792 del 24 luglio 2000». Vengono illustrati alcuni dati normativi relativi alle ragioni ed alla tempistica della liquidazione dei consorzi obbligatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in Campania e dell’attribuzione alle province di tutte le funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti. 7. Con il settimo motivo il Consorzio deduce «amputazione della fase istruttoria; error in procedendo; violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e all'art. 24 Cost.; difetto di motivazione». Si duole con esso, il ricorrente, della mancata emissione, da parte del tribunale, di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. diretto all’acquisizione, presso il comune, di documentazione inerente agli importi riscossi a titolo di Tarsu, nonché della mancata ammissione di c.t.u. 8. È pregiudiziale — in quanto attinente alla procedibilità del ricorso — il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, nell’incipit dello stesso ricorso, a pagina 2, essere stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 29 maggio 2019), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] civ.. Mette conto rimarcare che di tale produzione non si fa alcun cenno in calce al ricorso, nell’indice degli atti che si dice allegati al fascicolo di parte, comprendente infatti solo: al n. 1, il «ricorso con procura speciale notificato»; al n. 2, i «fascicoli di parte della fase innanzi al Tribunale di Benevento e Corte di Appello di Napoli». In ogni caso questo Collegio ha proceduto alla verifica degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio e in quelli sia del ricorrente che del controricorrente e vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità apposta in calce dalla cancelleria del giudice a quo, ma non anche alcuna relata della notifica. Ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata in data 29 luglio 2019, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (15 aprile 2019). 9. In tale contesto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte. 9.1. Secondo il tradizionale e consolidato orientamento di questa Corte, «la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis, Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015). 9.2. Con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art.369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017). 9.3. È stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751; 15/09/2017, n. 21386). 9.4. Alla luce di tali interventi l'orientamento in questione può così essere riassunto: a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione); e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013). 9.5. Tale indirizzo non è messo in discussione, anzi è confermato, da due successive pronunce delle Sezioni Unite, l'una in materia di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e l'altra in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c.. In tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica. 9.6. È dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità del ricorso o della sentenza impugnata depositati dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata). 9.7. L'orientamento tradizionale mantiene, invece, la propria validità con riferimento alle forme di notifica non telematiche. 10. Con specifico riferimento al caso di specie, pertanto, la Corte F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] andava posta nelle condizioni di determinare ex actis — e, dunque, attraverso il deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione — la data di effettiva notifica della menzionata sentenza, onde autonomamente verificare la tempestività dell'impugnazione, senza che possa supplire al difetto di produzione la mancata contestazione della parte controricorrente, che — come noto — può riguardare esclusivamente i fatti e non anche le vicende processuali. 11. Dall'esame del fascicolo di causa, come detto (v. supra § 8), si evince che il ricorrente non ha depositato, nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art.369 c.p.c., comma 1), e, peraltro, nemmeno dopo, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica. Inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. solo in data 29 luglio 2019, sicché a quella data era già decorso il termine breve di impugnazione (sessanta giorni dalla data di deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 25/09/2018) e non può pertanto invocarsi la c.d. prova di resistenza (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066). 12. Può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità. 13. Un primo e assorbente rilievo coinvolge, in tale direzione, tutti i motivi. Nessuno di essi infatti si confronta con la principale, chiara e assorbente ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, rappresentata essenzialmente dalla considerazione che in atti risulta prodotto soltanto il bilancio relativo all'anno 2010, oltre che la tabella delle quote millesimali attribuite agli enti partecipanti al consorzio, e che tale documento non offre supporto a fondamento della pretesa, con riferimento a nessuna delle due voci di credito (quote associative arretrate e quote di ripiano del disavanzo), F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] emergendo anzi prova contraria rappresentata da una missiva inviata dal Consorzio al Comune in data 6 settembre 2010, in cui è riportato un prospetto da cui emerge che a tutto il 2010 il debito del medesimo comune per quote consortili era pari ad Euro “00”. Di tale motivazione il ricorrente non si fa carico ma anzi la ignora totalmente, postulando apoditticamente il contrario — ossia la presenza in atti di altri bilanci e di una ripetutamente evocata attestazione di debito del liquidatore del Consorzio — a fondamento dei vari motivi, in buona parte meramente ripetitivi. Si tratta, dunque, di motivi tutti inidonei a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 14. Ancora in via preliminare e trasversale rispetto a tutti i motivi mette conto altresì rilevare la manifesta violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Il ricorrente si limita invero a richiamare gli atti e documenti su cui poggiano le svolte argomentazioni critiche (bilanci, attestazione di debito del commissario liquidatore, richieste di prova) senza debitamente riprodurne (né direttamente né indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte di atto corrispondente all’indiretta riproduzione) il contenuto nel ricorso ─ per la parte che interessa in questa sede ─ e senza comunque puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Sez. U. 23/09/2019, n. 23553). 15. Un esame separato dei singoli motivi palesa altri profili di inammissibilità. Con il primo viene chiesto un sindacato sulla motivazione della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sentenza impugnata in termini e per ragioni diverse da quelle che sole lo consentono, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. È noto, infatti, che secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 – 8054; Id. 22/9/2014, n. 19881). Nella specie, lungi dal dolersi dell’omessa considerazione di un fatto storico, il ricorrente prospetta una errata lettura del contenuto informativo degli elementi di prova raccolti (fermo restando il preliminare rilievo sopra esposto circa l’eccentricità, in ricorso, del riferimento a documenti che la corte d’appello, con affermazione non specificamente censurata, ha affermato non esistere agli atti). 16. Con il secondo motivo si deduce un vizio di motivazione apparente in termini evidentemente avulsi dalle effettive ragioni della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] decisione: si fa riferimento ad una motivazione (per dirla incomprensibile) del tutto diversa da quella invece chiaramente esposta in sentenza, con la quale il motivo e, come detto, l’intero ricorso non si confrontano. 17. Anche il terzo motivo prospetta un vizio di omesso esame in termini del tutto astratti e non confrontabili con la ratio decidendi e comunque estranei al paradigma censorio evocato. 18. Lo stesso dicasi con riferimento al quarto motivo, nella cui illustrazione si fa anche riferimento a questioni (quale quella dell’esistenza di inadempimenti che sarebbero stati infondatamente eccepiti dal comune) che non risultano mai trattate nel giudizio di merito e, comunque, del tutto estranee alla ratio decidendi. 19. Il quinto motivo insiste nel richiamo del valore probatorio di un documento che la corte d’appello ha detto non esistere e comunque lo evoca per affermare, senza alcun comprensibile costrutto argomentativo, la violazione di norme processuali le più disparate. Si tratta evidentemente, al di là delle ripetute preliminari considerazioni, di una critica volta alla ricognizione del fatto, non all’applicazione delle norme processuali evocate. 20. Il sesto motivo deduce un preteso error iuris in modo del tutto generico e del tutto avulso dal contenuto della sentenza impugnata e anche dalle questioni che risultano trattate nel giudizio di merito. Come detto vengono illustrati alcuni dati normativi relativi alle ragioni ed alla tempistica della liquidazione dei consorzi obbligatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in Campania e dell’attribuzione alle province di tutte le funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti, senza però spiegare come e in quale parte la relativa disciplina sarebbe stata violata dalla corte di merito. Giova in proposito rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. ex plurimis Cass. n. 16038 del 2013; n. 3010 del 2012; n. 14752 del 2007; n. 21245 del 2006). 21. Con riferimento, infine, al settimo motivo mette conto ricordare che: — quanto all’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. — fermo restando che non si dice nemmeno, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., se e quando sia stato richiesto — la valutazione concernente la ricorrenza dei relativi presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. 07/01/2021, n. 52; 07/07/2011, n. 14968; 24/04/2004, n. 7855; 19/09/2002, n. 13721); — come già chiarito da questa Corte, la mancata ammissione di c.t.u. può costituire, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza, denunciabile, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., nei limiti in cui esso determini omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (Cass. 23/03/2017, n. 7472; 22/06/2016, n. 12884); ciò F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 però solo nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedano si [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] proceda ad un accertamento tecnico (Cass. 01/09/2015, n. 17399): presupposto non ravvisabile nella specie. 22. Mette conto infine rilevare che, con la memoria depositata per via telematica, il ricorrente ha depositato una serie di sentenze della Corte di Appello di Napoli rese inter partes: tale produzione deve considerarsi inammissibile sia perché eccedente dai limiti entro i quali è ammesso in cassazione il «deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo» ai sensi dell’art. 372, comma primo, cod. proc. civ., sia perché comunque non risulta rispettato l’onere di notificarne l’elenco alla controparte, imposto — per i casi in cui tale produzione è ammessa — dal secondo comma della norma predetta. 23. In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere in definitiva dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna dell’ente ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo 24. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 25972/2019 Numero sezionale 656/2022 Numero di raccolta generale 15167/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell