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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 19583/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOpato avviso alle par— i\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito logicamente ed esaurientemente giustificato la misura della pena inflitta, superiore al minimo edittale, valorizzando la quantità e la qualità della cocaina sequestrata, pari a 232 dosi medie avente un grado di purezza pari all'81,5%, i precedenti penali, specifici e recenti, di cui è gravato l'imputato, e la circostanza che il Khamam abbia commesso il reato mentre era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione in carcere; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOpato avviso alle par— i\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito logicamente ed esaurientemente giustificato la misura della pena inflitta, superiore al minimo edittale, valorizzando la quantità e la qualità della cocaina sequestrata, pari a 232 dosi medie avente un grado di purezza pari all'81,5%, i precedenti penali, specifici e recenti, di cui è gravato l'imputato, e la circostanza che il Khamam abbia commesso il reato mentre era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione in carcere; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 19583/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris