CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 411> OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile; Considerato, in relazione al motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta del trattamento punitivo e che la motivazione al riguardo è adeguatamente assolta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) in assenza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando le reiterate violazioni commesse. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1