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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 21330/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20771/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.3; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dif es o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via F. Ruspoli n. 2; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1791/22 decreto della Corte di Appello di Milano pubblicata il 25.5.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 17 luglio 2023.

LaP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 20771/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.3; - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dif es o da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via F. Ruspoli n. 2; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1791/22 decreto della Corte di Appello di Milano pubblicata il 25.5.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della stessa da parte del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17 luglio 2023. LaP
Decreto Cassazione n. 21330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris