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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41444/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Arezzo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato.

Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., sono manifestamente infondati, in quanto meramente reiterativi di quelli già proposti in sede di appello e adeguatamente disattesi dalla corte territoriale che, ha evidenziato il non modesto valore dei beni sottratti, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante in parola presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).

Invero, anche soltanto rispetto alla sottrazione della carta di pagamento, la giurisprudenza di legittimità afferma che non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o, comunque, di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952).

Manifestamente infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si censura la dosimetria della pena con riguardo sia alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia alla sanzione complessivamente irrogata, in quanto la corte territoriale, con argomentazione logica e sufficiente, dà conto dei criteri seguiti ai fini della determinazione della pena che individua nella pluralità di precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, e nella modalità organizzata dell'azione, espressione di una particolare propensione a delinquere dello stesso.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Arezzo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4), cod. pen., sono manifestamente infondati, in quanto meramente reiterativi di quelli già proposti in sede di appello e adeguatamente disattesi dalla corte territoriale che, ha evidenziato il non modesto valore dei beni sottratti, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la concessione della circostanza attenuante in parola presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). Invero, anche soltanto rispetto alla sottrazione della carta di pagamento, la giurisprudenza di legittimità afferma che non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o, comunque, di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952). Manifestamente infondati sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si censura la dosimetria della pena con riguardo sia alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia alla sanzione complessivamente irrogata, in quanto la corte territoriale, con argomentazione logica e sufficiente, dà conto dei criteri seguiti ai fini della determinazione della pena che individua nella pluralità di precedenti penali dai quali l'imputato è gravato, e nella modalità organizzata dell'azione, espressione di una particolare propensione a delinquere dello stesso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere esten
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