CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 260/2021depositata il 25/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nell'estate del 2013 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. consegnava a F.lli [OSCURATO:PERSONA].r.l. vari quantitativi di meloni. Le parti non stipulavano alcun contrattoscritto; i documenti di trasporto del 2 agosto 2013 recavano la dicitura «inconto magazzino». Il 2 settembre 2013 [OSCURATO:PERSONA] emetteva fattura n.110/2013 per l'importo di € 14.541,73. A seguito di contestazione dellaNumero registro generale 9486/2021Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 23379/2026Data pubblicazione 16/07/2026qualità della merce e di transazione intervenuta fra le parti, F.lli Contiversava a [OSCURATO:PERSONA] un acconto di € 4.000,00 tramite bonificobancario.Sulla base del residuo di € 10.541,73 [OSCURATO:PERSONA] otteneva dalTribunale di Agrigento un decreto ingiuntivo. F.lli Conti proponevaopposizione, eccependo di non aver mai commissionato la merce indicatanel decreto e di non averla ritenuta conforme a quella ordinata. Consentenza n. 1117/2015 del 3 agosto 2015 il Tribunale di Agrigentorigettava l'opposizione.collegiale del 15 maggio 2020 la causa veniva posta in decisione. Nelcorso del giudizio di appello F.lli Conti veniva dichiarata fallita dalTribunale di Catania con sentenza n. 158/2018. Della dichiarazione difallimento la Corte di appello acquisiva conoscenza dal fascicolo telematicoper via del deposito, in data 6 dicembre 2018, dell'istanza di visibilità delfascicolo proposta per il Fallimento dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], conallegata sentenza dichiarativa; e per via, ancora, della memoria difensivadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2020, con istanza di interruzionedel giudizio, e delle note di precisazione delle conclusioni dell'avvocatoAngelo Balsamo del 12 maggio 2020, con istanza preliminare diinterruzione operante ex lege. Il giudizio proseguiva senza che la Corte diappello dichiarasse l'interruzione.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo accoglieval'appello, revocava il decreto ingiuntivo e condannava [OSCURATO:PERSONA] allespese di entrambi i gradi. La Corte di merito qualificava il rapporto fra leparti come contratto estimatorio ai sensi dell'art. 1556 c.c. — non comevendita —, in base all'assenza di contratto scritto, alla dicitura «in contomagazzino» nei documenti di trasporto e alla transazione successiva allacontestazione della qualità della merce, e affermava che il prezzo delcontratto estimatorio non può essere determinato unilateralmente dalNumero registro generale 9486/2021Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 23379/2026Data pubblicazione 16/07/2026tradens. Riconducendo la fattispecie all'inversione della posizioneprocessuale propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — incui il creditore opposto assume la veste di attore in senso sostanziale — laCorte rilevava che la sola fattura, atto a formazione unilaterale, vale comemero indizio e non come prova legale piena, sicché [OSCURATO:PERSONA] nonaveva fornito la prova della fonte dell'obbligazione. Rigettava infine ladomanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto di € 4.000,00 versatoin transazione, in assenza di domanda di risoluzione, nullità oannullamento della transazione medesima.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi, illustrati da memoria. F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,destinataria della notifica nella persona del difensore costituito nel gradodi merito, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. e dell'art. 43 co.3 della l. fall., per la mancata interruzione del processo di secondo gradononostante l'intervenuto fallimento dell'appellante e l'acquisita conoscenzalegale dello stesso da parte della Corte di merito.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., si deduce lanullità della sentenza e del procedimento per il medesimo profilo.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deducel'omesso esame del fatto dell'intervenuto fallimento dell'appellante e dellarelativa istanza di interruzione.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della comunanzadel profilo da essi censurato, sono infondati.Nel caso di specie la ricorrente, parte non fallita, censura la mancatainterruzione del processo di appello, da disporsi automaticamente per ilfallimento dell'altra parte. Anche ad ammettere che gli atti compiuti dopoil fallimento, in difetto della dichiarazione di interruzione, siano affetti daNumero registro generale 9486/2021Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 23379/2026Data pubblicazione 16/07/2026nullità, si tratterebbe comunque di nullità non assoluta, bensì relativa,deducibile unicamente dal soggetto nel cui interesse la disciplinadell'interruzione è posta — la parte colpita dall'evento interruttivo, ossia ilfallito, e, per essa, il curatore —, e non dalla parte in bonis rimasta in litecon il fallito, la quale dalla prosecuzione del giudizio non riceve alcunpregiudizio (in tal senso, in fattispecie sovrapponibile, recentemente,Cass. 9649/2025).La ratio dell'art. 43 co. 3 l. fall. — oggi confluito nell'art. 144 del Codicedella crisi d'impresa e dell'insolvenza, d.lgs. n. 14/2019 — risiede nelsubentro processuale del curatore in luogo del fallito, e dunque nellatutela della massa fallimentare, non della parte in bonis che con il fallito èin lite. Quest'ultima, anzi, dalla mancata interruzione ritrae soltantovantaggi processuali, ottenendo una pronuncia nell'attualità del propriointeresse senza la dilazione dovuta alla riassunzione nei confronti delcuratore; la sentenza, valida fra le parti in bonis, è semmai inopponibilealla massa fallimentare, ciò che attiene però al rapporto fra la pronuncia ela procedura concorsuale, non al rapporto fra le parti in lite.Nel caso di specie la ricorrente non assume — né potrebbe — di aversubito un pregiudizio dalla prosecuzione del giudizio di appello: si duolesoltanto della violazione di una norma processuale dettata a tutela di unsoggetto diverso da sé. La censura, sotto questo profilo, è infondata, etale resta a prescindere dalla qualificazione del vizio sotto i diversi numeridell'art. 360 c.p.c.4. - Con il quarto motivo, formulato in subordine, si deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 1474 e 1556 c.c., dell'art. 2697 c.c. edell'art. 2710 c.c., per l'erronea qualificazione del rapporto fra le particome contratto estimatorio, mentre si sarebbe trattato di vendita diprodotti agricoli; sotto distinto profilo, per la violazione dell'onere dellaprova in capo alla creditrice, che avrebbe provato la fonte della propriaNumero registro generale 9486/2021Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 23379/2026Data pubblicazione 16/07/2026obbligazione, e per l'omessa valorizzazione dei libri contabili regolarmentetenuti, fonti di piena prova fra imprenditori del rapporto sostanziale.Il motivo è infondato.La Corte di appello di Palermo ha qualificato il rapporto fra le parti comecontratto estimatorio sulla base di tre elementi convergenti,espressamente menzionati nella motivazione: l'assenza di un contrattoscritto di compravendita, la dicitura «in conto magazzino» riportata neidocumenti di trasporto del 2 agosto 2013, e l'accordo transattivosuccessivo alla contestazione della qualità della merce con versamento diun acconto di € 4.000,00. La qualificazione fondata su tali elementi restainteramente coerente con la fattispecie astratta dell'art. 1556 c.c., cherichiede soltanto la consegna di una o più cose mobili e l'obbligodell'accipiens di pagarne il prezzo, salvo che le restituisca nel terminestabilito. La censura della ricorrente sulla deteriorabilità della merce nonscalfisce la ratio della Corte di merito: l'art. 1556 c.c. non esclude inradice i beni deteriorabili dal proprio ambito di applicazione, ché anziproprio rispetto ad essi la concessione della facoltà di restituzione assolveuna funzione economica tipica.Quanto all'onere della prova, la Corte di appello ha fatto puntualeapplicazione del consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, si verifica l'inversione della posizioneprocessuale delle parti, mentre resta invariata quella sostanziale: ilcreditore opposto assume la veste di attore in senso sostanziale, gravatodell'onere di provare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente,formalmente attore in opposizione, riveste la posizione sostanziale diconvenuto e ha l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi oimpeditivi dell'obbligazione (così, tra le molte, Cass. SU 7448/1993).Nell'applicare la regola al caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto chela fattura — atto di formazione unilaterale dell'imprenditore, idoneo alegittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo come principio di provaNumero registro generale 9486/2021Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 23379/2026Data pubblicazione 16/07/2026scritta del credito, ma di valore meramente indiziario nella fase dicognizione piena successiva all'opposizione — non bastasse a integrare laprova del credito in assenza di prova del dedotto contratto dicompravendita e in presenza degli elementi che inducevano allaqualificazione come contratto estimatorio. La ricostruzione, coerente conla corretta interpretazione dell'art. 2697 c.c., non è in questa sedecensurabile.L'invocato art. 2710 c.c. opera entro la medesima cornice. Il librocontabile può concorrere a integrare la prova della fonte dell'obbligazione.La Corte di merito, valutando il complesso degli elementi in atti, haritenuto che le registrazioni contabili di [OSCURATO:PERSONA] non bastassero, dasole, a colmare il vuoto probatorio sulla fonte negoziale della pretesa dipagamento del prezzo. Si tratta di valutazione di merito che non si esponea censure in forza del generico richiamo all'art. 2710 c.c. proposto dallaricorrente.5. - Con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deducel'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla naturadel rapporto intercorso fra le parti, per avere la Corte di appello qualificatocome contratto estimatorio il rapporto dedotto in giudizio senza che nesussistessero gli elementi e senza specificare i requisiti fattuali e giuridicidella qualificazione.Il motivo è inammissibile.La qualificazione di un rapporto contrattuale è attività interpretativa diricostruzione della causa del contratto: è questione di diritto, non di fatto.Sotto la vigente formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. il vizio è circoscrittoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbiacarattere decisivo e sia stato oggetto di discussione fra le parti, ed escludequalsiasi sindacato sul giudizio di sufficienza o di logicità della motivazionee sul giudizio interpretativo del giudice di merito (Cass. SU 8053/2014).Sotto il diverso profilo del vizio di omessa pronuncia, il motivo sarebbeNumero registro generale 9486/2021Numero sezionale 1750/2026Numero di raccolta generale 23379/2026Data pubblicazione 16/07/2026parimenti inammissibile: la sentenza impugnata ha espressamente presoposizione sulla qualificazione del rapporto, articolando i passaggiargomentativi già esaminati al precedente paragrafo 2.Il ricorso è rigettato. Nulla da disporre sulle spese, poiché la controparteè rimasta intimata.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso