CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21/08/1976 avverso la sentenza dei 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -d--Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto continuato; Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente ›lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen. - e il secondo motivo di ricorso - con cui articola le medesime censure in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono indeducibili perché fondati su deduzioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01): la Corte di merito ha, invero, specificamente motivato (f. 4) sia in riferimento ai plurimi precedenti specifici dell'imputato, sia in relazione al danno conseguente alla condotta, senza che a siffatti indicatori ostativi il ricorrente abbia opposto un decisivo travisamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore idente Alessan rina [OSCURATO:PERSONA] 'eresa Belmonte r DEPOSITATA M CAN t G i 2026 [OSCURATO:PERSONA] Aioimit4