CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1992
Cassazione n. 38101/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di plurimi episodi di furto. Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori lamentano quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, non avendo la Corte di merito offerto risposta alla richiesta di riduzione della pena in considerazione del buon comportamento processuale serbato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Motivazione apodittica in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo B) della rubrica, qualificato ai sensi degli artt.110, 624, 625 cod. pen.; 2. Difetto di motivazione in ordine alla censura formulata nell'atto di appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, identico a quello riservato al coimputato. Considerato, quanto alle doglianze proposte da [OSCURATO:PERSONA], che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità dei fatti per modalità di compimento delle azioni delittuose e per l'intensità del dolo; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, in tema di determinazione della pena, la giurisprudenza di legittimità ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410). Considerato, quanto alle doglianze proposte da [OSCURATO:PERSONA], che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, si è fatta carico di giustificare il trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, ponendo in rilievo, con argomentazioni non censurabili in questa sede, come la ricorrente abbia tenuto una condotta sovrapponibile a quella del coimputato, ragione per la quale ha ritenuto logicamente di escludere che fosse meritevole di un trattamento più benevolo. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i