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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 10287/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso 112/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.11i [OSCURATO:PERSONA] con sede in Capannori rappresenta e difesa dall'avv.

M. Lai ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Firenze al viale G. Amendola 20, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -servizi ambientali s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16 A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente -avverso la sentenza n. 2078/2015 emessa dalla CTR Toscana e notificata il 24.02.2016; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società indicata in epigrafe da parte di ASCIT [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, per brevità, ASCIT), quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per i locali di proprietà della società contribuente, ubicati nel Comune di Capannori, per un importo complessivo di Euro 13.385,29.

Gli avvisi di accertamento furono impugnati con ricorso dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Lucca, che lo dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo del giudizio Rg 1567/05 e respingendo nel emrito il ricorso n.

Rg 1132/06.

Sull'appello proposto dalla società contribuente avverso detta pronuncia, la CTR della Toscana confermò la decisione di primo grado.

Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione definito con sentenza n. 4512/2012 che accoglieva il ricorso della società contribuente, affermando che il verbale di mancato accordo non è atto idoneo a sospendere il termine di 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento per adesione.

Con ricorso ex artt. 63 d.lgs 546/92 e 392 c.p.c., la società contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla CTR della Toscana, reiterando le difese svolte in primo grado, assumendo l'assenza di delega del direttore dell'Ascit, l'infondatezza della pretesa per illegittimità del regolamento comunale, la carenza di motivazione, la non debenza dell'iva, degli interessi e delle penalità.

La CTR della Toscana accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, ritenendo non applicabile VIVA.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la concessionaria sulla base di sei motivi.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento primo e sesto motivo, rigettati il secondo e dichiarati inammissibili il terzo, quarto e quinto. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con la prima censura si lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c. nonché degli artt.99,112,115,116,324 e 336 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3), c.pc.; per avere la regionale ritenuto che la decisione della CTR n. 32/2010, avente ad oggetto le annualità 2001-2004 e che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso RG 1567/05 non fosse stata impugnata in cassazione e, comunque, per non avere la contribuente riproposto in sede di rinvio la questione dell'inammissibilità del ricorso originario.

3. Il motivo è fondato.Risulta, infatti, dallo stesso controricorso (v. pag. 8) che la contribuente aveva censurato la decisione sia nella parte in cui aveva ritenuto la tardività del ricorso relativo alle annualità dal 2001 al 2004, sia nella parte in cui aveva rigettato nel merito il ricorso (riunito) relativo all'anno 2005.

A tale riguardo, la sentenza n. 4512 del 2012 di questa Corte ha ritenuto di accogliere in via assorbente il motivo di doglianza relativo al rigetto con motivazione apparente dell'appello.

Il rinvio ha, pertanto, investito la CTR di tutta la controversia, la quale, diversamente da quanto ritenuto ad abundantiam dalla CTR, è stata devoluta con la riassunzione al giudice del rinvio, come si evince ancora una volta dal controricorso (pag. 9), ove si legge che la contribuente aveva concluso chiedendo nel merito ed in via principale di annullare gli avvisi di accertamento impugnati.

4. Con la seconda censura lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 1, 32 e 33 del Regolamento del Comune di Capannori approvato con delibera di CC nr 28 del 13.4.2014, nonché dell'art 52 comma 1 d.lvo 446/1997 e dell'art. 49 d.lgs 22/97, in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3) cpc.

In particolare la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto sulla base delle norme regolamentari in capo alla Ascit il potere di emettere avvisi di accertamento senza che la delega alla società di gestione in ordine al compimento di tali attività risultasse prevista nella Convenzione relativa all'Affidamento della Riscossione della TIA approvata dalla G.M. di Capannori con delibera nr. 149 di 27.6.2002.

E' intervenuta in prossimità dell'udienza la rinuncia al ricorso della società Ascit con relativa accettazione.

Il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello(Cass. n. 20112/2017; n. 9611 del 2016).

La rinuncia al ricorso per cassazione è disciplinata dagli articoli 390 e 391 c.p.c., che, tuttavia, non disciplinano gli effetti di essa.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quantunque tale ultima norma faccia espresso riferimento solo all'estinzione del procedimento di appello e di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (revocazione c.d. ordinaria), essa trova applicazione anche all'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (Cass.20 febbraio 2003, n. 2534).

Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015).

P. Q. M. La Corte dichiara l" e compensa le spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 2.02.2022.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso 112/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.11i [OSCURATO:PERSONA] con sede in Capannori rappresenta e difesa dall'avv. M. Lai ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Firenze al viale G. Amendola 20, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -servizi ambientali s.p.a.- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16 A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente -avverso la sentenza n. 2078/2015 emessa dalla CTR Toscana e notificata il 24.02.2016; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia in oggetto trae origine dalla notifica alla società indicata in epigrafe da parte di ASCIT [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, per brevità, ASCIT), quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani, di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA), relativi agli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 per i locali di proprietà della società contribuente, ubicati nel Comune di Capannori, per un importo complessivo di Euro 13.385,29. Gli avvisi di accertamento furono impugnati con ricorso dalla società contribuente dinanzi alla CTP di Lucca, che lo dichiarò inammissibile, ritenendolo tardivo del giudizio Rg 1567/05 e respingendo nel emrito il ricorso n. Rg 1132/06. Sull'appello proposto dalla società contribuente avverso detta pronuncia, la CTR della Toscana confermò la decisione di primo grado. Avverso detta sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione definito con sentenza n. 4512/2012 che accoglieva il ricorso della società contribuente, affermando che il verbale di mancato accordo non è atto idoneo a sospendere il termine di 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di accertamento per adesione. Con ricorso ex artt. 63 d.lgs 546/92 e 392 c.p.c., la società contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla CTR della Toscana, reiterando le difese svolte in primo grado, assumendo l'assenza di delega del direttore dell'Ascit, l'infondatezza della pretesa per illegittimità del regolamento comunale, la carenza di motivazione, la non debenza dell'iva, degli interessi e delle penalità. La CTR della Toscana accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, ritenendo non applicabile VIVA. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la concessionaria sulla base di sei motivi. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento primo e sesto motivo, rigettati il secondo e dichiarati inammissibili il terzo, quarto e quinto. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con la prima censura si lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c. nonché degli artt.99,112,115,116,324 e 336 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3), c.pc.; per avere la regionale ritenuto che la decisione della CTR n. 32/2010, avente ad oggetto le annualità 2001-2004 e che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso RG 1567/05 non fosse stata impugnata in cassazione e, comunque, per non avere la contribuente riproposto in sede di rinvio la questione dell'inammissibilità del ricorso originario. 3. Il motivo è fondato.Risulta, infatti, dallo stesso controricorso (v. pag. 8) che la contribuente aveva censurato la decisione sia nella parte in cui aveva ritenuto la tardività del ricorso relativo alle annualità dal 2001 al 2004, sia nella parte in cui aveva rigettato nel merito il ricorso (riunito) relativo all'anno 2005. A tale riguardo, la sentenza n. 4512 del 2012 di questa Corte ha ritenuto di accogliere in via assorbente il motivo di doglianza relativo al rigetto con motivazione apparente dell'appello. Il rinvio ha, pertanto, investito la CTR di tutta la controversia, la quale, diversamente da quanto ritenuto ad abundantiam dalla CTR, è stata devoluta con la riassunzione al giudice del rinvio, come si evince ancora una volta dal controricorso (pag. 9), ove si legge che la contribuente aveva concluso chiedendo nel merito ed in via principale di annullare gli avvisi di accertamento impugnati. 4. Con la seconda censura lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 1, 32 e 33 del Regolamento del Comune di Capannori approvato con delibera di CC nr 28 del 13.4.2014, nonché dell'art 52 comma 1 d.lvo 446/1997 e dell'art. 49 d.lgs 22/97, in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3) cpc. In particolare la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto sulla base delle norme regolamentari in capo alla Ascit il potere di emettere avvisi di accertamento senza che la delega alla società di gestione in ordine al compimento di tali attività risultasse prevista nella Convenzione relativa all'Affidamento della Riscossione della TIA approvata dalla G.M. di Capannori con delibera nr. 149 di 27.6.2002. E' intervenuta in prossimità dell'udienza la rinuncia al ricorso della società Ascit con relativa accettazione. Il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall'accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello(Cass. n. 20112/2017; n. 9611 del 2016). La rinuncia al ricorso per cassazione è disciplinata dagli articoli 390 e 391 c.p.c., che, tuttavia, non disciplinano gli effetti di essa. Viceversa, ai sensi dell'articolo 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quantunque tale ultima norma faccia espresso riferimento solo all'estinzione del procedimento di appello e di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (revocazione c.d. ordinaria), essa trova applicazione anche all'estinzione per rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (Cass.20 febbraio 2003, n. 2534). Vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015). P. Q. M. La Corte dichiara l" e compensa le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 2.02.2022. Il Consigliere estensor
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