Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1987

Cassazione n. 21748/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];69/RG. 39414 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe limitatamente al capo U (ricettazione); esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva del 29/4/2026.

OSSERVA I motivi dedotti sollecitano una rilettura in fatto e reiterativa in ordine all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che la sentenza impugnata alle pagg. 31 e 32 ha escluso sulla base di argomenti completi, non manifestamente illogici e coerente con la ricostruzione storico-fattuale, non potendo consentirsi, in questa sede la rivalutazione richiesta alla luce delle intercettazioni telefoniche volte ad escludere la responsabilità dell'imputato sebbene la sentenza della Corte di cassazione, in sede rescindente, l'avesse affermata irrevocabilmente.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];69/RG. 39414 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe limitatamente al capo U (ricettazione); esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva del 29/4/2026. OSSERVA I motivi dedotti sollecitano una rilettura in fatto e reiterativa in ordine all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che la sentenza impugnata alle pagg. 31 e 32 ha escluso sulla base di argomenti completi, non manifestamente illogici e coerente con la ricostruzione storico-fattuale, non potendo consentirsi, in questa sede la rivalutazione richiesta alla luce delle intercettazioni telefoniche volte ad escludere la responsabilità dell'imputato sebbene la sentenza della Corte di cassazione, in sede rescindente, l'avesse affermata irrevocabilmente. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris