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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12182/2025

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Sul ricorso n. 19516/2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 83/2/2024 depositata il 16 febbraio 2024.

Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 19516/2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giangrande; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e COMUNE CITTA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria, n . 83/2/2024 depositata il 16 febbraio 2024. Visto l’atto depositato il 22 gennaio 2025 con il quale la ricorrenteha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPres