CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19289-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GRAZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19289/2021 Numero sezionale 3772/2022 Numero di raccolta generale 12934/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza n. 4/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 4 gennaio 2021. 2. Resiste con controricorso il Condominio “Perla” di via XXV Aprile n. 4, Bassignana. 3. [OSCURATO:PERSONA] (padre deceduto di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], coniugi comproprietari al 50% di un garage (unità immobiliare individuata al foglio 19, particella 337 sub 2 categoria c/6) compreso nel Condominio “Perla” di Bassignana, impugnarono, ai sensi dell’art. 1137 c.c., innanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la delibera condominiale del 13 giugno 2018, con la quale era stato approvato il bilancio consuntivo per l’anno 2017-2018, la relativa ripartizione delle spese e il bilancio preventivo per l’anno 2018-2019. Gli attori dedussero il mancato rispetto dei termini per la convocazione previsti dall’art. 66 disp. att. c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e l’omessa convocazione di [OSCURATO:PERSONA]; nel merito, contestarono altresì l’erroneità/illegittimità del bilancio consuntivo e di quello preventivo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda con la sentenza n. 395/2019, depositata il 10 luglio 2019, evidenziando che dalla lettura del verbale assembleare del 13/06/2018 risultava che il condomino [OSCURATO:PERSONA] aveva di fatto esercitato i propri diritti di informazione sugli argomenti all'ordine del giorno e di voto, dissentendo in ordine ai punti oggetto di deliberazione e sottoscrivendo infine anche il verbale stesso; inoltre, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva agito quale rappresentante della comproprietaria e coniuge [OSCURATO:PERSONA], a sua volta presente in assemblea, il che avrebbe lasciato presumere che la medesima fosse a conoscenza dell'adunanza e avesse consapevolmente delegato il marito alla sua rappresentanza ed a esprimere il suo voto nell'interesse della cosa comune. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19289/2021 Numero sezionale 3772/2022 Numero di raccolta generale 12934/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Avverso tale pronuncia gli attori soccombenti proposero appello innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a conferma della decisione del Giudice di Pace, rigettò la domanda. Anche per il Tribunale la partecipazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea del 13 giugno 2018 e la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato il proprio diritto di voto in assemblea, esprimendo il proprio dissenso sui punti oggetto di delibera, ed avesse altresì sottoscritto il verbale, avrebbero reso evidente che quest’ultimo era pienamente informato sugli argomenti all’ordine del giorno e che aveva partecipato all’assemblea non al solo fine di rappresentarne la tardiva convocazione e l’omessa convocazione nei confronti della coniuge, della quale doveva peraltro ritenersi rappresentante. Secondo il giudice d’appello, tale conclusione era asseverata dalla mancanza, nel verbale, di qualsiasi riferimento a contestazioni mosse dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l’irregolare convocazione. Nel merito, il Tribunale ritenne che l’amministratore avesse correttamente calcolato la quota di oneri condominiali gravante sugli appellanti e che non si fosse verificata alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri condòmini (in particolare, rispetto al condomino Minuzzo). L’unico motivo di ricorso deduce “l’errore di fatto e correlato difetto di motivazione” ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. I ricorrenti sostengono che la partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea del 13 giugno 2018 sia avvenuta al solo fine di contestare il vizio della convocazione, circostanza sulla quale in entrambi i gradi di giudizio avevano richiesto l’ammissione di prova testimoniale, negata sia dal Giudice di pace che dal Tribunale. Viene censurata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea aveva determinato un effetto sanante sulla irregolare convocazione, contestandosi che la medesima era avvenuta proprio per far rilevare il vizio della convocazione – circostanza che risulterebbe peraltro comprovata dalla comunicazione scritta con cui il difensore dei ricorrenti preannunciava che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19289/2021 Numero sezionale 3772/2022 Numero di raccolta generale 12934/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 all’assemblea al precipuo scopo di far rilevare il vizio della convocazione - e che tale doglianza non fu verbalizzata a causa dell’espresso rifiuto dell’amministratore. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 comma 1 n. 5 c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. Conformemente all’eccezione in tal senso sollevata dal controricorrente, il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza d’appello del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado del Giudice di pace, sicché, in forza dell’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Invero, sia la sentenza del Giudice di pace e che quella del Tribunale hanno ritenuto che la presenza dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] all’assemblea del 13 giugno 2018 ed il contestuale esercizio del diritto di voto del [OSCURATO:PERSONA] – in proprio e quale rappresentante della moglie - sui punti posti all’ordine del giorno avessero sanato la tardività della comunicazione della convocazione. D’altro canto, la censura proposta denuncia l’omesso esame di un fatto (la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’assemblea e le relative modalità della stessa) che è stato certamente esaminato nella sentenza impugnata, sicché i ricorrenti, più che un omesso esame, lamentano di tali circostanze un erroneo esame in rapporto alle loro aspettative, senza peraltro specificamente censurare la inesatta applicazione di norme di diritto alla fattispecie concreta (avendo riguardo all’elaborazione di questa Corte sulla questione in esame: cfr. Cass. n. 23903 del 2016; Cass. n. 4531 del 2003; Cass. n. 24456 del 2009; Cass. n. 5889 del 2001). In base al vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è neppure più configurabile il vizio di “difetto di motivazione”, salvo che non sia F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19289/2021 Numero sezionale 3772/2022 Numero di raccolta generale 12934/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 ravvisabile una violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che dà luogo a nullità della sentenza, manchi la motivazione manchi del tutto, o sia " apparente", o affetta da "manifesta ed irriducibile contraddittorietà", o, ancora, "perplessa od incomprensibile". Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E